Gruppo IVA e Consolidato Fiscale – Commento alla Risposta dell’AdE n. 88/2026

Con la risposta n. 88/2026 (puoi leggerla cliccando qui), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito IVA maturato dal Gruppo IVA non può essere trasferito al consolidato fiscale per compensare debiti IRES. Il documento ribadisce che il Gruppo IVA è un autonomo soggetto passivo e che, proprio per questa autonoma soggettività, il relativo credito resta confinato nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto. Restano quindi praticabili, nei limiti di legge, il riporto, il rimborso o la cessione del credito a terzi.

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Leonarda D’Alonzo
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Il caso

La questione nasce da un interpello presentato da una società che riveste un duplice ruolo: rappresentante del Gruppo IVA e consolidante fiscale ai fini IRES. L’istante ha evidenziato che, nel corso del 2025, il Gruppo IVA ha iniziato a maturare un ingente credito mensile, destinato a superare i tre milioni di euro entro la fine dell’anno e ad aumentare ulteriormente nel 2026.

La formazione dell’eccedenza è stata ricondotta a due fattori concomitanti.

Da un lato, il Gruppo ha effettuato investimenti per circa 16,3 milioni di euro, con generazione di IVA a credito per circa 3,6 milioni.

Dall’altro, ha realizzato operazioni di vendita senza applicazione dell’imposta, tra cui cessioni a esportatori abituali, cessioni intracomunitarie e cessioni all’esportazione, per circa 75,3 milioni di euro. Si tratta di operazioni che, se imponibili in Italia, avrebbero generato un significativo debito IVA, ma che, essendo effettuate in regime di non applicazione dell’imposta, non consentono di assorbire il credito maturato sugli acquisti.

Su queste basi, la società ha chiesto se l’eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale IVA del Gruppo potesse essere utilizzata non solo mediante riporto o richiesta di rimborso, ma anche tramite cessione al consolidato fiscale, così da concorrere all’abbattimento del debito IRES del gruppo.

La tesi del contribuente

La società istante ha sostenuto che il divieto di compensazione previsto dall’art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018 non impedirebbe la cessione del credito IVA annuale al consolidato fiscale. A sostegno di questa lettura, ha richiamato anzitutto le istruzioni al modello di dichiarazione IVA, osservando che il divieto è espressamente menzionato con riferimento al rigo VX5, relativo al riporto in detrazione o in compensazione, ma non è riprodotto per il rigo VX6, relativo all’importo ceduto nell’ambito del consolidato fiscale.

L’istante ha inoltre valorizzato il fatto che l’art. 6, comma 5, del medesimo decreto attuativo ammette la cessione dell’eccedenza IVA chiesta a rimborso. Da ciò ha ricavato, in via sistematica, la possibilità di trasferire il credito anche nell’ambito del consolidato, in assenza di un divieto espresso analogo a quello previsto, ad esempio, per altri crediti d’imposta.

La ricostruzione proposta si fondava dunque su una distinzione tra compensazione in senso stretto e cessione del credito, prospettando che il trasferimento al consolidato potesse rientrare in questa seconda categoria.

L’autonoma soggettività del Gruppo IVA

L’Agenzia delle Entrate respinge questa impostazione partendo da un profilo qualificante dell’istituto: il Gruppo IVA è un autonomo soggetto passivo d’imposta. La risposta richiama, in proposito, la disciplina contenuta nel Titolo V-bis del d.P.R. n. 633/1972 e nel D.M. 6 aprile 2018, nonché i chiarimenti già resi con la circolare n. 19/E del 2018.

Una volta costituito il Gruppo IVA, i partecipanti perdono infatti la propria autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si determina la nascita di un nuovo soggetto, dotato di una propria partita IVA e tenuto, per il tramite del rappresentante, all’adempimento degli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento. I diritti e gli obblighi connessi all’applicazione dell’IVA fanno quindi capo al Gruppo e non ai singoli aderenti.

È proprio questa separazione soggettiva che costituisce, secondo l’Agenzia, il presupposto decisivo per negare la possibilità di utilizzare il credito IVA del Gruppo in relazione a debiti riferibili ad altri tributi dovuti dai partecipanti o dalla consolidante.

Il divieto di compensazione con altre imposte

La risposta valorizza poi il dato normativo testuale. L’art. 4, commi 3 e 4, del D.M. 6 aprile 2018 stabilisce, da un lato, che per il versamento dell’IVA dovuta dal Gruppo non è ammessa la compensazione con crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti e, dall’altro, che il credito IVA annuale o infrannuale del Gruppo non può essere utilizzato in compensazione con debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

Per l’Agenzia, la norma non esprime un limite meramente procedurale, ma recepisce un principio generale: la compensazione opera, salvo specifiche deroghe, solo quando debiti e crediti fanno capo al medesimo soggetto. Sul punto viene richiamata anche la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, secondo cui la compensazione non può avvenire tra soggetti diversi.

Ne consegue che il credito maturato dal Gruppo IVA non può essere impiegato per estinguere debiti IRES che restano riferibili, sul piano soggettivo, alla consolidante o ai soggetti partecipanti al consolidato fiscale, pur se appartenenti al medesimo perimetro societario.

Le sole vie consentite di utilizzo del credito

Esclusa la possibilità di trasferimento al consolidato fiscale, l’Agenzia individua le sole modalità di impiego consentite dall’ordinamento. Il credito IVA del Gruppo può essere riportato in avanti, può essere chiesto a rimborso, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 30 del decreto IVA, oppure può essere ceduto a terzi.

Proprio sotto quest’ultimo profilo, la risposta richiama l’art. 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2018, precisando che l’eccedenza chiesta a rimborso è cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA, su delega dei partecipanti, nel rispetto delle regole civilistiche in materia di cessione dei crediti. Si tratta, però, di un meccanismo negoziale distinto dalla compensazione o dal trasferimento infragruppo al consolidato fiscale: non vi è alcun automatismo né alcuna continuità funzionale tra credito IVA del Gruppo e debito IRES della fiscal unit.

Conclusioni

La risposta n. 88/2026 conferma un’impostazione rigorosa: il credito IVA del Gruppo resta vincolato alla soggettività autonoma del Gruppo stesso e non può essere utilizzato per compensare debiti relativi ad altre imposte nell’ambito del consolidato fiscale. Per i gruppi societari che producono eccedenze IVA strutturali, le strade restano quelle ordinarie del riporto, del rimborso o della cessione a terzi, senza possibilità di trasferimento al consolidato in assenza di una specifica previsione normativa derogatoria.

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