
Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 2210/2025 (puoi leggerla cliccando qui), affronta il tema della responsabilità della struttura sanitaria per la caduta di un paziente ricoverato durante il periodo di convalescenza. La decisione offre l’occasione per ribadire i principi che regolano il contratto di spedalità e gli obblighi di assistenza e protezione gravanti sulla struttura, con particolare riguardo alla valutazione del rischio di caduta nei confronti di pazienti fragili o non autosufficienti.
Consiglio: il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, di Giuseppe Cassano, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.
Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
Leggi descrizione
Giuseppe Cassano, 2024, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.
Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
I fatti
Un’anziana signora veniva ricoverata presso una struttura sanitaria veronese perché ivi passassi il periodo di convalescenza dopo una frattura del femore destro che aveva subito in precedenza. Durante la permanenza della paziente all’interno della struttura, uno degli operatori sanitari la faceva alzare dal letto per accompagnarla in bagno e la lasciava da sola all’interno del bagno. Durante il periodo di tempo in cui si trovava da sola all’interno del bagno, la paziente cadeva a terra riportando delle lesioni.
In particolare, la paziente veniva trasportata subito dopo la caduta presso il locale ospedale dove veniva diagnosticata una frattura del malleolo e una frattura della falange del quarto dito del piede sinistro.
La paziente si rivolgeva al tribunale di Verona al fine di far accertare la responsabilità della caduta alla condotta posta in essere dall’operatore della struttura sanitaria, in quanto detto operatore non avrebbe dovuto far alzare dal letto la paziente e soprattutto non avrebbe dovuto lasciarla da sola nel bagno in considerazione della necessità di riposo assoluto al letto della paziente.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, in quanto, pur non contestando la caduta della paziente secondo le modalità descritte da quest’ultima, riteneva però che non vi fossero state delle condotte dei dirigenti da parte del proprio personale.
Le valutazioni del Tribunale
Per quanto riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, il tribunale di Verona ha ricordato che il rapporto sussistente tra quest’ultima e il paziente rientra nell’ambito della responsabilità contrattuale. Infatti, al momento dell’accettazione del paziente all’interno della struttura, si configura un contratto atipico di assistenza sanitaria che fa sorgere a carico della struttura medesima una serie complessa di prestazioni da rendere a favore del paziente: si tratta non soltanto di prestazioni di natura medico sanitaria, ma anche di prestazioni di ospitalità alberghiera nonché di assistenza e protezione dell’ospite e di messa a disposizione del personale e delle attrezzature necessarie.
Per poter adempiere correttamente alle prestazioni di assistenza e protezione dell’ospite dovute dalla struttura sanitaria, quest’ultima deve prendere delle decisioni e adottare delle precauzioni a favore del paziente che siano necessariamente personalizzate in relazione alla patologia del singolo paziente. Infatti, sono le condizioni psicofisiche del paziente che connotano le modalità con cui la struttura sanitaria deve fornire la prestazione di assistenza e protezione a suo favore. Pertanto, la valutazione della diligenza o meno della struttura sanitaria in punto di misure adottate per la protezione del paziente non può prescindere dalla valutazione delle condizioni del paziente medesimo.
L’istruttoria e l’accertamento della caduta
Nel corso del giudizio è stata svolta un’istruttoria orale durante la quale gli stessi operatori della struttura sanitaria, sentiti come testimoni, hanno ammesso di aver alzato la paziente dal letto e di averla accompagnata in bagno, dove poi l’hanno lasciata sola (anche se con la porta socchiusa).
Inoltre, la consulenza tecnica d’ufficio espletata del precedente procedimento per ATP e la documentazione medica depositata in causa hanno fatto dimostrato che le lesioni subite dalla paziente fossero dipese dalla caduta avvenuta all’interno della struttura sanitaria.
Accertata, quindi, la verificazione della caduta all’interno della struttura sanitaria e che la stessa ha determinato le lesioni lamentate dall’attrice, il giudice ha esaminato la condotta posta in essere dal personale della struttura convenuta al fine di verificare se la medesima ha correttamente adempiuto all’obbligo di protezione della paziente imposto dal contratto di spedalità.
La conoscenza delle condizioni cliniche della paziente
Secondo il giudice, la paziente era stata inviata presso la struttura sanitaria convenuta per effettuare la riabilitazione dopo che era stata dimessa dall’ospedale dove aveva subito un intervento chirurgico al femore. Inoltre, i medici dell’ospedale avevano prescritto alla paziente riposo a letto fino alla consolidazione della frattura e all’inizio della fisioterapia di mobilitazione articolare da eseguirsi presso apposito centro specializzato al fine di riprendere la deambulazione.
In altri termini, la struttura sanitaria convenuta era a conoscenza del fatto che la paziente non era ancora in grado di camminare autonomamente. Infatti, uno degli operatori sanitari della struttura convenuta, ha anche confermato che gli ausiliari della convenuta avevano consapevolezza che la paziente si trovasse in una condizione tale da sconsigliarne la conduzione in bagno o comunque tale da consigliare una costante vigilanza della medesima.
La mancata valutazione del rischio di caduta
Pertanto, in considerazione del quadro clinico, dell’età e delle condizioni generali di salute della paziente, la struttura sanitaria convenuta avrebbe dovuto attentamente considerare il rischio di caduta della paziente e conseguentemente adottare tutte le precauzioni idonee ad evitarlo.
Invece, non solo la convenuta non ha provato di aver effettuato detta valutazione del rischio, ma al contrario, dall’istruttoria svolta in giudizio, è emerso che gli operatori sanitari della convenuta non avevano compiuto la valutazione del rischio di caduta della paziente.
L’irrilevanza del certificato medico favorevole
A tal proposito, il giudice ha ritenuto che il certificato medico dello specialista che riferiva lo stato di buona progressione del callo osseo della paziente e consigliava giudizio di fisioterapia per la ripresa graduale della deambulazione e del turismo muscolare, non potesse far ritenere alla struttura sanitaria convenuta che la paziente non era esposta al rischio di caduta.
Anzi, secondo il giudice, anche alla luce del fatto che la paziente era stata allertata per lungo tempo e che al momento della caduta la stessa presentava già evidenti deficit cognitivi, sarebbe stata necessaria una cautela massima nella gestione della paziente da parte di tutto il personale della struttura sanitaria.
La responsabilità della struttura sanitaria
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto sussistente una responsabilità della struttura sanitaria nella caduta subita dalla paziente, in quanto non ha valutato correttamente rischio di caduta della medesima e in quanto non ha predisposto le misure idonee a prevenire il suddetto rischio (come, per esempio, l’utilizzo di una persona che potesse accompagnare la paziente anche all’interno del bagno).
Conseguentemente, il tribunale di Verona ha condannato la struttura sanitaria convenuta a risarcire il danno biologico differenziale e quello temporaneo subiti dalla paziente.










