ATP: cosa cambia con il d.l. 19/2026 sugli artt. 696 e 696-bis c.p.c.

Il d.l. n. 19/2026 ha introdotto, tra le altre, delle novità in materia di ATP (accertamento tecnico preventivo), aggiungendo nuovi commi agli artt. 696 e 696-bis c.p.c. Vediamo insieme cosa prevedono. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “L’accertamento tecnico preventivo”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

L’accertamento tecnico preventivo

L’accertamento tecnico preventivo

Il presente lavoro, giunto alla sua III edizione, è aggiornato alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia e alla giurisprudenza più recente e conferma la sua impostazione molto apprezzata nelle edizioni precedenti: contiene istruzioni pratiche per la richiesta dell’accertamento tecnico preventivo, istituto che persegue lo scopo di impedire l’inevitabile dispersione degli elementi probatori, in quanto il decorso del tempo produce modificazioni sia ai luoghi che alle persone; nonché per la richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696 bis c.p.c.

Questo strumento, insieme all’esigenza di preservare gli elementi probatori, favorisce l’interesse alla conciliazione delle parti nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito.

Attraverso itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, si risponde alle principali questioni legate all’applicazione dell’istituto dell’ATP e si risolvono, tra gli altri, quesiti in cui se ne valuta l’applicabilità al diritto industriale, al diritto amministrativo, al diritto previdenziale e al campo della responsabilità medica, la cui applicazione ha subìto importanti cambiamenti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

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Accertamento tecnico preventivo: sospensione fino al deposito della CTU

Il decreto legge interviene sull’art. 696 c.p.c., dedicato all’accertamento tecnico preventivo e all’ispezione giudiziale, introducendo due nuovi commi che disciplinano in modo espresso la fase successiva alla nomina del consulente tecnico.

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Il nuovo comma 4 stabilisce che il conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio, o, se successivo, il giuramento dell’ausiliario, determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica. La norma precisa inoltre che la sospensione non impedisce lo svolgimento delle operazioni peritali e che essa non può comunque superare il termine di sei mesi.

Con il nuovo comma 5 viene poi chiarito quando il procedimento deve considerarsi definito. La disposizione stabilisce che l’ATP si conclude con il deposito della consulenza tecnica di ufficio. La liquidazione dell’onorario e delle spese del consulente avviene successivamente, con separato provvedimento del giudice.

La modifica introduce quindi una regola espressa sulla sospensione del procedimento durante l’espletamento della consulenza e individua nel deposito della CTU il momento di definizione del procedimento.

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Consulenza tecnica preventiva: sospensione e definizione del procedimento

Analoghe previsioni sono state inserite anche nell’art. 696-bis c.p.c., relativo alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Il nuovo comma 7 stabilisce che il conferimento dell’incarico al consulente tecnico, oppure il suo giuramento se successivo, determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di conciliazione o della consulenza tecnica d’ufficio. Anche in questo caso la sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza e non può comunque eccedere il termine di sei mesi.

Il nuovo comma 8 disciplina invece la definizione del procedimento. La norma stabilisce che il procedimento si conclude con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al verbale di conciliazione oppure, in mancanza di accordo tra le parti, con il deposito della consulenza tecnica. Anche in questo caso la liquidazione del compenso e delle spese dell’ausiliario è rimessa a un successivo provvedimento del giudice.

La riforma chiarisce quindi, anche per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., sia il regime della sospensione del procedimento durante l’attività del consulente, sia il momento in cui il procedimento deve considerarsi definito.

In sintesi: cosa cambia nell’ATP con il d.l. 19/2026

Il d.l. n. 19/2026 interviene sugli artt. 696 e 696-bis c.p.c. introducendo una disciplina espressa della fase di svolgimento della consulenza tecnica nei procedimenti di ATP.

Di seguito una tabella di confronto tra il testo previgente e quello modificato dal d.l. 19 febbraio 2026, n. 19.

Profilo Prima della riforma Dopo il d.l. 19/2026
Sospensione del procedimento Non era prevista una disciplina espressa della sospensione durante lo svolgimento della consulenza tecnica. Il conferimento dell’incarico al CTU o il suo giuramento determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza o del verbale di conciliazione, per un periodo non superiore a sei mesi.
Svolgimento della consulenza La norma non chiariva il rapporto tra procedimento e attività peritale. La sospensione non impedisce lo svolgimento delle operazioni peritali.
Definizione del procedimento Non era individuato in modo espresso il momento di chiusura del procedimento. Il procedimento si definisce con il deposito della CTU oppure, nell’ATP conciliativo, con il decreto che recepisce la conciliazione.
Liquidazione del CTU Non era esplicitato il rapporto tra chiusura del procedimento e liquidazione del compenso. La liquidazione dell’onorario e delle spese del consulente avviene successivamente alla definizione del procedimento.

Le modifiche introducono quindi una disciplina espressa della sospensione del procedimento durante l’espletamento della consulenza tecnica e chiariscono che la definizione dell’ATP coincide con il deposito della CTU o, nel caso dell’art. 696-bis c.p.c., con il decreto che recepisce la conciliazione.

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