L’incertezza sul nesso di causalità esclude la responsabilità della struttura

Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 277/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito che la responsabilità della struttura sanitaria non può essere affermata quando resti incerta la prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’aggravamento delle condizioni del paziente. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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I fatti

Una paziente veniva trasportata presso una struttura sanitaria siciliana perché lamentava un forte dolore all’arto inferiore sinistro e, dopo essere stata sottoposta a visita medica, veniva dimessa nello stesso giorno, con una semplice terapia cortisonica e miorilassante.

Circa 10 giorni dopo le dimissioni, la paziente veniva nuovamente ricoverata presso il pronto soccorso dell’ospedale, dove veniva accertato che era in corso un evento trombotico all’arto inferiore sinistro. Purtroppo, il processo ischemico dell’arto si evolveva in un’ischemia acuta, che comportava la successiva amputazione dell’arto sinistro della paziente all’altezza della coscia.

Conseguentemente, la paziente, ritenendo sussistente una responsabilità della struttura sanitaria per la mancata diagnosi della trombosi durante il primo accesso presso il nosocomio, si rivolgeva al tribunale di Enna chiedendo la condanna della struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni subiti.

Nel corso del giudizio veniva svolto una consulenza tecnica d’ufficio medico legale che escludeva la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta dei sanitari dell’ospedale e la successiva amputazione dell’arto inferiore sinistro della paziente. Successivamente, il procedimento veniva assegnato ad altro giudice che disponeva la rinnovazione della c.t.u., la quale però non aveva mai luogo a causa del decesso dell’attrice e della persistente inattività dei nuovi consulenti.

Le valutazioni del Tribunale

A seguito dell’accettazione del paziente presso una struttura sanitaria, si configura tra la struttura medesima il paziente un contratto atipico di spedalità, da cui discende una responsabilità di carattere contrattuale a carico della struttura sanitaria. In particolare, quest’ultima risponde nei confronti del paziente:

  • sia per i danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni gravanti direttamente sulla struttura sanitaria medesima,
  • sia per i danni conseguenti al fatto colposo posto in essere dai sanitari di cui la struttura si è avvalsa per l’esecuzione della prestazione medica.

In conseguenza della natura contrattuale della responsabilità, grava sull’attore, paziente danneggiato, l’onere di dimostrare:

  • l’esistenza del contratto di spedalità,
  • l’aggravamento delle proprie condizioni di salute e la sussistenza del nesso di causalità tra detto aggravamento
  • e la condotta colposa degli ausiliari di cui si è avvalsa la struttura sanitaria.

Pertanto, nel caso in cui vi sia una certezza in ordine al nesso di causalità tra condotta imputata agli ausiliari e l’aggravamento delle condizioni di salute del paziente, le conseguenze negative di tale incertezza ricadono sulla parte attrice. In particolare, in tal caso, si deve ritenere che la parte attrice non abbia provato la sussistenza del nesso di causalità e pertanto non abbia assolto l’onere probatorio sulla medesima gravante.

La decisione del Tribunale

Nel caso di specie, il tribunale di Enna ha ritenuto che la consulenza tecnica svolta in giudizio abbia accettato che la causa dell’ischemia acuta subita dalla paziente fosse riconducibile ad un’occlusione trombotica della femorale e che non sussistesse alcun nesso di causalità fra la condotta posta in essere dai sanitari della struttura convenuta durante il primo accesso al pronto soccorso da parte della paziente e la successiva amputazione della gamba.

Secondo i periti, infatti, l’evento trombotico era imprevedibile alla luce del quadro clinico della paziente al momento del suo primo accesso al pronto soccorso. In altri termini, quando la paziente si era recata la prima volta al pronto soccorso, la stessa non presentava sintomi obiettivi compatibili con un’ischemia acuta.

Inoltre, secondo il giudice, anche alla luce delle deposizioni rese dai testimoni escussi in giudizio, rimaneva un’incertezza scientifica in ordine al momento in cui è sorta la trombosi e in ordine al fatto che la medesima fosse prevedibile al momento del primo accesso della paziente al pronto soccorso.

Infatti, la prova testimoniale assunta in giudizio non consentiva di affermare con elevata probabilità logica che, ove fosse stato eseguito un controllo strumentale sulla paziente al momento del primo accesso al pronto soccorso, sarebbe stata evitata l’amputazione della gamba.

In considerazione di tutto quanto sopra, il tribunale di Enna ha ritenuto che, secondo il criterio del più probabile che non, la parte attrice non avesse provato la sussistenza di un nesso eziologico tra l’eventuale omissione diagnostica che avrebbero posto in essere i sanitari della convenuta durante il primo accesso nella struttura sanitaria e la successiva amputazione dell’arto inferiore sinistro subita dalla paziente.

Conseguentemente, il giudice siciliano ha rigettato le domande risarcitorie formulate da parte attrice proprio per difetto di prova del nesso di causalità, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite in favore della struttura sanitaria convenuta che ha quantificato nella misura di oltre €. 4.000 complessivi.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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