Ambiguità sulle modalità dell’udienza (presenza o trattazione scritta) : nel dubbio, il giudice deve decidere la causa nel merito

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4587/2025, depositata il 21 febbraio (trovi il testo della sentenza qui), affronta un tema di rilevante interesse: l’interpretazione delle norme processuali in relazione all’estinzione del processo e alla tutela del principio del contraddittorio. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla legittimità della cancellazione dal ruolo di una causa per mancata comparizione delle parti e sulla possibilità di valorizzare gli atti processuali depositati dalle parti per garantire una pronuncia sul merito. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sull’interpretazione delle norme processuali in funzione del diritto di difesa e della giustizia sostanziale.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso in esame

La vicenda trae origine da un contenzioso tra un’azienda sanitaria e una società privata per il pagamento di somme dovute in base a prestazioni sanitarie.

Dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo, l’azienda sanitaria ha proposto opposizione, sostenendo che il credito risultava parzialmente estinto a causa di decurtazioni tariffarie previste dalla normativa vigente. Il Tribunale ha rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. In seguito alle misure emergenziali adottate durante la pandemia da Covid-19, l’udienza inizialmente prevista in presenza è stata sostituita da una trattazione scritta.

Il Tribunale, tuttavia, ha successivamente dichiarato l’estinzione del processo, ritenendo che la mancata comparizione delle parti nell’udienza successiva equivalesse a una rinuncia alla prosecuzione della causa. La Corte d’Appello ha confermato questa decisione, interpretando il mancato deposito delle note scritte nei termini assegnati come una condotta omissiva, assimilabile alla mancata comparizione, e quindi sufficiente a giustificare la cancellazione della causa dal ruolo.

La società, ritenendo la decisione pregiudizievole per il proprio diritto di difesa, ha proposto ricorso per Cassazione. Ha contestato l’interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito, sostenendo che il deposito delle note scritte, anche se non espressamente autorizzato, dimostrava chiaramente la volontà di proseguire il giudizio. Inoltre, ha evidenziato l’errata applicazione delle disposizioni emergenziali introdotte dal D.L. 34/2020, affermando che la trattazione scritta doveva considerarsi estesa alle udienze successive, salvo diversa indicazione esplicita del giudice. Pertanto, ha chiesto l’annullamento della dichiarazione di estinzione del processo e la prosecuzione del giudizio.

Ambiguità sulle modalità dell’udienza: la Cassazione ribadisce il diritto alla decisione sul merito

Principio del contraddittorio ed effettività della tutela giurisdizionale

La Cassazione ha richiamato il principio per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire una decisione sul merito piuttosto che una pronuncia in rito che comporti l’estinzione del processo. In particolare, la Corte ha evidenziato che il giudice, in presenza di atti processuali che manifestano chiaramente l’intenzione di proseguire il giudizio, deve preferire un’interpretazione che garantisca l’accesso alla tutela giurisdizionale.

Interpretazione degli atti processuali e formalismo eccessivo

La decisione ha sottolineato che l’interpretazione degli atti processuali deve avvenire alla luce del principio di conservazione, evitando di attribuire conseguenze eccessivamente gravose a eventuali ambiguità formali. In tal senso, la Corte ha richiamato il principio stabilito dall’art. 1367 c.c., secondo cui l’interpretazione degli atti deve privilegiare la soluzione che ne consenta l’efficacia piuttosto che la loro inutilità. Ne consegue che il deposito delle note scritte, anche se non espressamente autorizzato, non può essere considerato privo di valore processuale se risulta comunque idoneo a manifestare la volontà di proseguire il giudizio.

Il ruolo delle misure emergenziali e l’art. 221 del D.L. 34/2020

La Cassazione ha inoltre chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 221, comma 4, del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha introdotto la possibilità di sostituire le udienze in presenza con trattazioni scritte. In tal senso, la Corte ha ritenuto che, nel contesto dell’emergenza sanitaria, la sostituzione di un’udienza con la trattazione scritta potesse ragionevolmente indurre le parti a ritenere che tale modalità si estendesse anche alle udienze successive, salvo diversa indicazione esplicita del giudice.

La decisione della Corte

Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello. Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito ha compromesso il diritto delle parti a una decisione nel merito, traducendosi in un’eccessiva rigidità formale non conforme ai principi di effettività della tutela giurisdizionale.

Di conseguenza, la Cassazione ha disposto il rinvio della causa alla Corte d’Appello affinché riesamini la questione tenendo conto dei principi enunciati.

In particolare, dovrà verificare se il comportamento processuale delle parti abbia manifestato la volontà di proseguire il giudizio e, in tal caso, garantire l’emissione di un provvedimento di merito.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione rappresenta un’importante affermazione del principio secondo cui le decisioni di rito non devono prevalere su quelle di merito quando vi sia una chiara volontà delle parti di proseguire il giudizio. Il rigido formalismo nella gestione del processo non può tradursi in un ostacolo all’accesso alla giustizia, specialmente quando l’ambiguità delle norme o dei provvedimenti giudiziali possa indurre in errore le parti.

Questa pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale volto a garantire una maggiore flessibilità nell’interpretazione degli atti processuali, con l’obiettivo di assicurare il diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

 

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