Responsabilità sanitaria: l’errore dell’infermiere non basta senza prova del nesso causale

Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 1131/2025 (puoi leggerla cliccando qui), ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria e dell’infermiere per il decesso di un paziente soccorso durante un malore. Pur ritenendo imprudente la somministrazione di glucosio senza previa misurazione della glicemia, il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria per mancata prova del nesso causale tra la condotta sanitaria e l’evento mortale.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione.
Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.

Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.

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I fatti

Un anziano signore avvertiva un malore durante un pranzo di famiglia e pertanto i parenti richiedevano l’intervento dell’ambulanza per soccorrere il proprio congiunto. Arrivata sul posto un’ambulanza, l’infermiere presente sulla vettura, informato dai parenti che il paziente era affetto da diabete, cecità e grave polineuropatia, procedeva alla misurazione della glicemia e, nonostante non potesse verificare il relativo valore a causa del mal funzionamento dell’apparecchio, faceva assumere al paziente abbondanti acqua con zucchero e effettuava un accesso venoso iniettando soluzione glucosata al paziente.

Quest’ultimo veniva poi trasportato presso il pronto soccorso della locale struttura sanitaria, dove il medico di turno esprimere il proprio disappunto in ordine alla somministrazione del glucosio, in quanto riscontrava una grave condizione iper glicemica è provvedere immediatamente a rimuovere la glucosata.

Il paziente veniva poi trasferito dopo un paio di giorni presso il reparto di medicina generale dell’ospedale e decedeva dopo oltre tre anni dall’episodio di cui sopra.

I parenti del paziente si rivolgeva quindi al tribunale di Cassino, chiedendo la condanna della struttura sanitaria nonché dell’infermiere che aveva fatto assumere al paziente il glucosio, in quanto riteneva sussistente una condotta colposa dell’infermiere per aver fatto assumere al paziente il glucosio senza avere effettuato un precedente accertamento sulle sue condizioni e senza autorizzazione medica. Secondo gli attori, infatti, a causa di detta somministrazione di glucosio, lo stato di salute del paziente si era a mano a mano aggravato fino a causarne la morte.

Gli attori lamentavano, a causa del decesso del paziente, un danno subito direttamente per la perdita del rapporto parentale ed un danno tanatologico derivato in via ereditaria dal congiunto deceduto.

Le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale di Cassino ha evidenziato come le domande risarcitorie avanzate dagli attori presuppongano due distinte responsabilità a carico della struttura sanitaria: da un lato, la responsabilità contrattuale per il danno da morte subito dal paziente; dall’altro lato, la responsabilità extracontrattuale per il danno da perdita del rapporto parentale subito direttamente dai congiunti del paziente. Mentre, la responsabilità dell’infermiere è da inquadrarsi esclusivamente nella categoria extracontrattuale.

In considerazione di ciò, per quanto concerne la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, devono essere applicati i principi generali in materia di onere della prova previsti per il fatto illecito. In altri termini, l’attore che assume di essere stato danneggiato deve provare soltanto la condotta posta in essere dal galleggiante, il danno subito e il nesso di causalità tra condotta e danno, ma deve provare anche la sussistenza dell’elemento soggettivo e cioè del dolo o della colpa in capo al danneggiante.

Invece, per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno per la morte del paziente subito da quest’ultimo e trasmesso in via ereditaria ai parenti attori, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta che l’attore danneggiato deve soltanto provare l’esistenza del contratto e del nesso di causalità tra la condotta del sanitario astrattamente idonea a determinare l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e la patologia medesima.

Dopo che l’attore aveva fornito la suddetta prova, graverà sulla struttura sanitaria convenuta l’onere di dimostrare che non vi è stato un inadempimento alla propria prestazione oppure che se la prestazione non è stata eseguita correttamente detto inadempimento comunque non ha avuto rilievo causale nella determinazione dell’evento dannoso.

La prova che il paziente danneggiato dovrà fornire per dimostrare l’esistenza del nesso di causalità tra condotta e patologia si sostanzia nella dimostrazione che la condotta è stata a causa del danno secondo il criterio del più probabile che non.

La decisione del Tribunale

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che sia stato provato in giudizio dagli attori la sussistenza del rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria convenuta, nonché il fatto che l’infermiere convenuto sia effettivamente intervenuto presso il domicilio del paziente abbia somministrato a quest’ultimo una soluzione glucosata dopo aver tentato di misurare la glicemia senza però riuscirci.

Nonostante la suddetta prova, però, il tribunale ha ritenuto che gli attori non hanno fornito la prova della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dall’infermiere e l’evento mortale del paziente.

Infatti, anche all’esito della consulenza tecnica d’ufficio svolta durante il giudizio, è emerso che la condotta posta in essere dall’infermiere è stata certamente imprudente, in quanto senza alcun rilievo della glicemia e a fronte di un quadro clinico di non emergenza del paziente, ha optato per la somministrazione del glucosio anziché limitarsi a posizionare un catetere venoso periferico e trasportare il paziente al pronto soccorso per effettuare gli accertamenti di rito. Tuttavia, nonostante detta imprudenza, i c.t.u. hanno escluso che la somministrazione di glucosio abbia potuto determinare un peggioramento del quadro, il paziente e poi la sua morte avvenuta a tre anni di distanza.

Inoltre, secondo il giudice, le testimonianze rese in giudizio non possono ritenersi come prove idonee a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità predetto. Infatti, si tratta di dichiarazioni rese dai testi in ordine alla condizione clinica del paziente dopo aver ricevuto il glucosio, che sostanziano delle valutazioni di carattere tecnico scientifico e non possono essere demandate ai testimoni.

In considerazione di tutto ciò, il giudice ha ritenuto che gli attori non hanno assolto l’onere probatorio gravante nei propri confronti, sia per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale sia per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno da morte, le quali prevedevano entrambe la prova della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta dell’infermiere e l’evento dannoso subito dal paziente. Conseguentemente ha rigettato la domanda attoree, condannando i parenti del paziente deceduto al rimborso delle spese di lite sia nei confronti della struttura sanitaria e dell’infermiere convenuti, sia nei confronti delle rispettive assicurazioni che erano stati chiamati in causa dai convenuti medesimi.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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