Periodo tra deposito e notifica nel calcolo della durata del processo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14598 del 2024, ha accolto un ricorso contro una decisione della Corte d’Appello di Napoli su un caso di durata irragionevole di un processo previdenziale. La Cassazione ha stabilito che il periodo tra il deposito del ricorso e la sua notifica non può essere escluso dal calcolo della durata complessiva del processo. Questa decisione contrasta con la sentenza della Corte d’Appello, ribadendo l’importanza di considerare interamente tale periodo.

Corte di Cassazione- Sez. II.-ord. 14598 del 24-05-2024

La questione

Tre eredi  richiedevano alla Corte di appello di Napoli il riconoscimento e la liquidazione dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio , iniziato nel 2008 e finito nel 2021.
Un Consigliere delegato della Corte, con decreto del 13 giugno 2022, accoglieva la domanda e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma di denaro, da suddividere tra i ricorrenti secondo le quote ereditarie.
La Corte di appello di Napoli esaminava l’opposizione del Ministero della Giustizia e annullava il decreto impugnato. La Corte condannava il Ministero al pagamento, da ripartirsi secondo le quote ereditarie, oltre agli interessi legali, e compensava integralmente le spese del giudizio. I consigliere hanno richiamato l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25490/2021, in cui la Corte di legittimità sosteneva che la detrazione del periodo temporale per l’equo indennizzo dovesse essere calcolata fino alla data di notifica del ricorso in appello accompagnato dal decreto di fissazione dell’udienza di discussione.

I motivi di ricorso

Avverso tale decreto, i tre ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli articoli 414 c.p.c. e 1 del d.lgs. n. 150/2011: gli stessi contestavano la distinzione tra la data di deposito del ricorso per la parte ricorrente e la data di notifica del ricorso per la parte resistente ai fini della litispendenza.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli articoli 415, 417, 433 e 434 c.p.c., a sostegno dell’irragionevolezza della distinzione tra la pendenza del processo al momento del deposito del ricorso e la notificazione all’appellato, vittorioso in primo grado.
Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 1-bis della legge n. 89/2001, affermando che la pendenza della causa debba determinarsi con il deposito del ricorso, mentre la notifica serve solo a garantire la difesa del convenuto.
Con il quarto motivo, hanno evidenziato la violazione degli articoli 414, 433 e 434 c.p.c., in virtù del fatto che la parte appellata avesse subito conseguenze processuali senza colpa, rendendo illegittima la riduzione del calcolo della durata del giudizio.

Le argomentazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Napoli in merito alla durata irragionevole di un processo previdenziale. Infatti, i ricorrenti eredi avevano contestato l’esclusione dal calcolo del periodo tra il deposito del ricorso e la sua notifica, ritardo dovuto a causa dell’amministrazione della giustizia.
La Cassazione ha stabilito che l’intervallo tra il deposito del ricorso e la sua notifica non può essere considerato una “sospensione” del giudizio. I giudici ermellini hanno ribadito che il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso e che tutto il tempo successivo, non imputabile alle parti ma all’inefficienza del sistema giudiziario, deve essere incluso nel calcolo della durata complessiva del processo.
Altresì, la Corte di Cassazione ha chiarito che il periodo tra il deposito del ricorso e la sua notifica deve essere considerato nel calcolo della durata complessiva del processo.
La statuizione è decisamente posta al contrasto della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva escluso tale periodo, trattandolo come una sospensione del giudizio.
La Cassazione ha sottolineato che la legge Pinto, che mira a risarcire le parti per la durata irragionevole del processo, non consente questa distinzione. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il superamento del termine ragionevole non può essere giustificato dal carico di lavoro degli uffici giudiziari.
Di conseguenza, il tempo successivo al deposito del ricorso, se dovuto a inefficienze del sistema giudiziario, deve essere integralmente computato.

Conclusioni

In conclusione, l’interpretazione avallata dai giudici ermellini implica che il giudice di rinvio dovrà includere il periodo tra il deposito del ricorso e la sua notifica nel calcolo della durata del giudizio e rivedere l’indennizzo dovuto ai ricorrenti.

Volume consigliato

Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024

Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024

Il testo, aggiornato alla giurisprudenza più recente, tra cui Cass. SS.UU. 3452/2024, che ha statuito la non obbligatorietà della mediazione per la domanda riconvenzionale, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.

Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.

L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

È previsto l'aggiornamento online nei 12 mesi successivi alla pubblicazione.
Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024

Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2024, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

 

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

dieci − uno =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.