
La Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 16155/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito che negli accertamenti fondati su indagini bancarie l’amministrazione non deve supplire alle carenze documentali del contribuente e che i maggiori ricavi possono essere considerati non comprensivi di IVA se è ammessa la successiva rivalsa dell’imposta.
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Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Il caso esaminato
La vicenda riguardava un imprenditore individuale operante nel commercio ambulante di tessuti, destinatario di tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini bancarie, ricostruiva maggiori imponibili ai fini Irpef, Irap e IVA, ritenendo non giustificate diverse movimentazioni finanziarie emerse dai conti correnti del contribuente.
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Quest’ultimo impugnava gli atti sostenendo, tra l’altro, che l’amministrazione avesse violato il principio del contraddittorio preventivo, poiché non aveva valutato un documento ritenuto decisivo per la difesa, contenuto in una pen-drive risultata illeggibile. Il contribuente lamentava inoltre l’erronea applicazione delle presunzioni bancarie e chiedeva che dai maggiori ricavi accertati fosse scorporata l’IVA.
Sia il giudice di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettavano le doglianze, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio.
Il contraddittorio endoprocedimentale e i limiti dell’obbligo collaborativo
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Cassazione ha ribadito che il diritto al contraddittorio preventivo risulta obbligatorio, in via generale, soltanto per i tributi armonizzati, purché il contribuente indichi concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha evidenziato che il contribuente aveva effettivamente avuto la possibilità di interloquire con l’amministrazione finanziaria, tanto che l’Ufficio aveva persino ridotto parte delle riprese fiscali sulla base dei chiarimenti ricevuti in sede procedimentale.
Secondo i giudici di legittimità, il principio del contraddittorio non impone però all’amministrazione di sollecitare il contribuente a correggere eventuali problemi tecnici o carenze della documentazione prodotta.
La Cassazione ha precisato che il principio di collaborazione e buona fede sancito dall’art. 10 dello Statuto del contribuente richiede anche un minimo di diligenza da parte del soggetto verificato, il quale deve predisporre la documentazione in modo idoneo a consentirne l’esame da parte dell’Ufficio.
Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie
Con riguardo agli accertamenti bancari, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui le movimentazioni rilevate sui conti correnti costituiscono presunzioni legali idonee a fondare la ricostruzione di maggiori redditi imponibili.
L’ordinanza sottolinea che tali presunzioni possono essere superate solo mediante una prova analitica riferita a ciascuna singola operazione contestata.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva tentato di contrastare gli accertamenti attraverso un ragionamento presuntivo alternativo, sostenendo che il volume dei corrispettivi risultante dalla contabilità fosse superiore alle movimentazioni bancarie accertate. La Cassazione ha però ritenuto inammissibile tale impostazione, osservando che il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
La Corte ha inoltre chiarito che non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio, ma occorre dimostrare l’assoluta illogicità o contraddittorietà della motivazione adottata dal giudice di merito.
IVA e maggiori ricavi accertati
Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato allo scorporo dell’IVA dai maggiori ricavi ricostruiti dall’amministrazione finanziaria.
Il contribuente sosteneva che le somme recuperate a tassazione dovessero considerarsi già comprensive di IVA, richiamando la giurisprudenza unionale sul principio di neutralità dell’imposta.
La Cassazione ha però escluso tale conclusione, valorizzando l’art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, che riconosce al contribuente il diritto di rivalersi successivamente nei confronti dei cessionari per l’IVA accertata.
Secondo la Corte, proprio la possibilità di esercitare la rivalsa consente di preservare la neutralità dell’imposta e legittima quindi l’amministrazione a considerare i maggiori ricavi come importi non comprensivi di IVA.
I giudici hanno inoltre precisato che eventuali difficoltà pratiche nel recupero dell’imposta dai clienti, specie nel commercio al dettaglio, non assumono rilievo decisivo, poiché ciò che conta è la possibilità giuridica della rivalsa prevista dall’ordinamento interno.
Esito della decisione e principio affermato
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento fondati sulle indagini bancarie e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Di seguito il principio di diritto ricavabile:
“È legittimo l’accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie quando il contribuente non fornisca una prova analitica riferita alle singole movimentazioni contestate; inoltre, i maggiori ricavi accertati possono essere considerati non comprensivi di IVA qualora l’ordinamento interno consenta al contribuente la successiva rivalsa dell’imposta nei confronti dei cessionari”.










