Incompatibilità avvocato: cosa cambia con la riforma forense

La legge n. 137/2026 mantiene i divieti storici (impresa, notariato, lavoro subordinato continuativo) aprendo al contempo la professione forense a nuove cariche societarie e a settori prima preclusi, dall’amministrazione di condominio all’attività di agente sportivo.

Il regime delle incompatibilità è da sempre uno dei terreni più sensibili dell’ordinamento professionale: definisce dove finisce la libertà di iniziativa economica dell’avvocato e dove comincia il rischio di conflitto con l’indipendenza richiesta dall’esercizio della professione. La legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2026, in vigore dal 16 agosto, interviene su equilibrio siffatto tramite l’articolo 2, comma 1, lettera p), che detta i criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi.

Le incompatibilità assolute restano ferme

Il primo nucleo di regole riguarda le incompatibilità assolute. Restano ferme, nella sostanza, le incompatibilità tradizionali previste dalla legge n. 247/2012.

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La professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo svolta in modo continuativo o professionale. È inoltre incompatibile con la professione di notaio e con qualsiasi attività d’impresa esercitata in nome proprio o per conto altrui. L’incompatibilità riguarda anche la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone. Fa eccezione il caso delle società tra avvocati.

Si tratta di un nucleo di divieti che il legislatore ha ritenuto strutturale alla tutela dell’indipendenza del professionista e che la delega lascia sostanzialmente invariato, salvo il richiamo esplicito al regime di monocommittenza, disciplinato in modo separato dalla lettera l) della medesima disposizione.

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Sulla riforma dell’Ordinamento Forense, leggi anche:

Novità, più spazi di compatibilità

L’autentico elemento di discontinuità afferisce all’elenco delle attività dichiarate compatibili, che la delega estende in modo significativo rispetto al vigente articolo 18 della legge forense. Restano confermate le compatibilità già note: 

  • il lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; 
  • le professioni di dottore commercialista, esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione ai relativi albi; 
  • la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone il cui oggetto sia limitato all’amministrazione di beni personali o familiari; 
  • gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali; 
  • l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

A queste si aggiungono tre new entry di rilievo:

  • la prima riguarda le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, negli organi di governance di società di capitali, comprese le cooperative e le società a capitale pubblico, enti e consorzi pubblici e privati: un ampliamento che prefigura il superamento dell’attuale incompatibilità per queste cariche societarie. La relazione illustrativa che ha accompagnato il disegno di legge originario giustifica la scelta con l’esigenza di fornire supporto legale specialistico nella gestione di collettività dotate di personalità giuridica, in linea con l’evoluzione del diritto societario;
  • la seconda new entry è la carica di amministratore di condominio di edifici;
  • la terza è l’attività di agente sportivo, o l’esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri, come pure l’attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

Scelta di sistema non priva di tensioni

L’ampliamento del catalogo delle compatibilità va letto in controluce rispetto a un altro principio, quello della personalità e dell’indipendenza dell’incarico, che la stessa delega ribadisce con forza alla lettera f): l’avvocato che accetta un incarico ne assume la responsabilità personale illimitata e l’attività professionale non deve mai risultare condizionata da vincoli esterni, quale che sia la veste (associativa, societaria, di rete) in cui viene svolta.

La convivenza tra un perimetro di compatibilità più ampio, specie sul fronte delle cariche gestorie in società di capitali, e la tutela dell’indipendenza intellettuale del professionista sarà uno dei nodi che i decreti legislativi attuativi saranno chiamati a disciplinare in sede di scrittura del dettaglio normativo, definendo ad esempio se e come si concilino il ruolo di amministratore di una società commerciale e l’esercizio, in parallelo, dell’assistenza legale a clienti terzi, anche in relazione alle regole generali sul conflitto di interessi già presenti nel codice deontologico.

Cosa cambia in concreto per gli iscritti

Per gli avvocati che oggi rinunciano a incarichi gestori in società di capitali al fine di evitare la sospensione dall’albo, la riforma (una volta attuata dai decreti delegati) potrebbe aprire margini di operatività prima preclusi, specie nei settori dove la consulenza legale si intreccia strutturalmente con la governance d’impresa.

Resta fermo, in ogni caso, che l’attuazione concreta di questi nuovi spazi di compatibilità dipenderà dal contenuto dei decreti legislativi, che il Governo dovrà adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega (start-line al 16 agosto), previo parere del Consiglio nazionale forense e delle Commissioni parlamentari competenti.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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