Fusione inversa, perdite fiscali riportabili senza limiti: il via libera dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad interpello n. 172/2026 – ha confermato che non si applicano limitazioni al riporto di perdite fiscali, interessi e ACE in caso di fusione inversa, in cui la società incorporante assorbe il veicolo di acquisizione finanziato in equity. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Acquisizione con equity e fusione inversa: come nasce il caso

La società istante Alfa chiedeva, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. d) L. n. 212/2000, la disapplicazione delle disposizioni di cui all’art.  172, commi 7, 7-bis e 7 -ter Tuir, relativamente alla fusione inversa per incorporazione della società Beta, realizzata con specifico atto di fusione.

La holding Beta era stata costituita nel 2021 con fondi di investimento, al precipuo fine di acquisire la totalità delle quote della società Alfa.

L’operazione di acquisto veniva gestita in due fasi. 

  • Al primo closing la società Beta sottoscriveva un contratto di finanziamento (bridge-to-co-investor) con una Banca, da utilizzarsi per eseguire il pagamento della seconda tranche di prezzo, nel caso in cui non fossero stati individuati co-investitori.
  • Al secondo closing veniva completata l’acquisizione dell’ulteriore residuo percentuale della società Alfa, finanziata tramite i versamenti in conto capitale da parte dei soci.

Per l’effetto dell’operazione inversa, dunque, la società Alfa procedeva all’incorporamento della propria controllante Beta, perfezionando il trasferimento della totalità del patrimonio, attivo e passivo di quest’ultima.

Perdite, interessi e ACE: perché scattano i limiti dell’art. 172 TUIR

Tuttavia, il quadro delle posizioni fiscali delle due società, oltreché la condizione afferente al rispetto dei parametri legali antielusivi, presentava difformità strutturali. 

La società operativa Alfa 

  • registrava un ammontare significativo di perdite fiscali ed eccedenze ACE;
  • superava i test di vitalità (di cui all’art. 172, comma7 Tuir) in forza di ricavi caratteristi e costi del lavoro sopra – soglia;
  • riscontrava la non capienza del limite patrimoniale, in quanto il valore economico del patrimonio netto risultava inferiore al valore complessivo delle perdite e dei crediti fiscali di cui chiedeva il riporto;
  • chiariva che le perdite non erano frutto di perdite d’esercizio, bensì risultato della fruizione di iper-ammortamenti per il sostenimento di ingenti investimenti per beni strumentali.

La società veicolo Beta

  • registrava perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi (derivanti dalle commissioni dei precedenti finanziamenti poi estinti) ed eccedenze ACE (derivanti dai versamenti in conto capitale effettuati dai soci);
  • superava il test del patrimonio netto contabile; 
  • non superava il test di vitalità;
  • essendo una holding di sole partecipazioni, non registrava costi di lavoro;
  • non dichiarava ricavi caratteristi nel tempo antecedente la fusione. 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Alfa, in qualità di società incorporante nella fusione, domandava la disapplicazione delle limitazioni di cui all’art. 172, commi 7, 7-bis e 7-ter Tuir e, pertanto, il riconoscimento integrale delle perdite fiscali, dell’eccedenza di interessi passivi e dell’eccedenza ACE maturate dalla società Beta nel periodo previgente l’operazione di fusione.

Perché il TUIR limita il riporto delle perdite nelle fusioni

L’Ufficio, preliminarmente, non precludendosi di vagliare la legittimità dell’operazione di fusione in relazione ai parametri di cui all’art. 10-bis L. n. 212/2000 (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale), procede all’analisi sostanziale delle motivazioni poste a sostegno della disapplicazione dei limiti normativi previsti dall’art. 172 Tuir

Nel dettaglio, ricordando che la ratio delle limitazioni prevista dall’art. 172, commi 7 e ss. Tuir è quella di contrastare il fenomeno delle cd.bare fiscali” -il quale opera mediante la costituzione di fusioni con società prive di capacità produttiva, al solo fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra- precisa che il divieto al riporto trova operatività qualora non sussistano quelle condizioni minime di vitalità economica previsti dalla normativa.

Riporto delle perdite infragruppo: cosa prevede il nuovo art. 177-ter TUIR

A seguire, precisa che la lett. d) comma 1, art. 15 D.lgs. n. 192/2024 ha introdotto una disciplina specifica, prevista nell’art. 177-ter Tuir, recante “Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo“, in virtù della quale i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali e delle altre posizioni fiscali (di cui agli artt. 84, comma 3 – 172, comma 7 – 173, comma 10 Tuir) non si applicano nel caso di operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo societario.

Ancora, considerato che l’art. 177-ter Tuir riconosce l’esimente tra posizioni fiscali da qualificare come “infragruppo“, precisa che la disciplina de quo troverà certamente applicazione al caso di specie, considerato che già a far data da dicembre 2023 le due società partecipanti all’operazione di fusione risultavano appartenenti allo stesso gruppo societario

Difatti, in forza della disamina della documentazione prodotta dall’Istante, ricorda che alle soglie del secondo closing Beta (per perfezionare la successiva fusione con Alfa) incorporava la società Epsilon, a sua volta azionista di Alfa, realizzando dunque operazioni infragruppo già prima della costituzione dell’operazione di fusione datata nel 2024.

La holding era solo un veicolo di acquisizione: perché è decisivo

Nel caso di specie, prosegue l’Agenzia delle Entrate, la società Beta ha svolto solo il ruolo di società veicolo funzionale alla realizzazione del progetto di investimento avente ad oggetto l’acquisizione in due tranches del 100% del capitale sociale di Alfa, come risulta dai dati allegati all’istanza di interpello e dalla documentazione integrativa prodotta.

In base a quanto rappresentato, Beta risulta aver agito strumentalmente ai fini della realizzazione dell’acquisizione in oggetto e, di riflesso, la società incorporata Alfa, risulta aver effettivamente gestito e portato a termine attività necessarie al perfezionamento di tale acquisizione, sostenendo costi per servizi relativi alle fasi prodromiche, oltre agli oneri (propriamente) relativi alla gestione societaria.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate specifica che debba assumere rilievo la ratio sottesa alla disciplina limitativa del riporto delle perdite, volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali.

Fusione inversa: quando perdite fiscali, interessi e ACE restano riportabili

Con riguardo alle posizioni soggettive fiscali delle due società partecipanti alla fusione per incorporazione inversa, si ritiene, dunque, che non trovino applicazione le limitazioni qualitative-quantitative, aventi come parametro i test di vitalità economica e il limite patrimoniale ex art. 172, comma 7 e ss. Tuir, poiché nel caso concreto nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare è ravvisabile con riferimento al riporto realizzato.

Giulia Ferraro
Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, diplomata cum laude presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata. Ex tirocinante art. 73 D.l. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, consulente tributario - area contenzioso - presso Studio Commercialista. Attualmente responsabile dell'Ufficio Legale - Direzione Affari Legali e Societari di società a responsabilità limitata.

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