Fondo patrimoniale non annotato: il notaio non risponde del ritardo del Comune

La Cassazione, con l’ordinanza n. 21212/2026, ha chiarito i limiti della responsabilità del notaio incaricato della costituzione di un fondo patrimoniale, con particolare riferimento all’annotazione nell’atto di matrimonio. Se ti occupi di diritto di famiglia, ti consigliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Il caso: fondo patrimoniale non annotato e pignoramento dell’immobile

La controversia traeva origine dalla costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto un immobile.

I coniugi sostenevano che il notaio non avesse curato l’annotazione della costituzione del fondo a margine dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 167 c.c. A causa di tale mancata annotazione, l’immobile veniva sottoposto a pignoramento.

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Formulario commentato dell'esecuzione forzata

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Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.

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Per questa ragione, gli attori chiedevano l’accertamento della responsabilità professionale del notaio e la sua condanna al risarcimento del danno, quantificato nell’importo del pignoramento subito.

Il notaio contestava la domanda. Deduceva di avere tempestivamente trascritto l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e di avere poi richiesto l’annotazione al competente ufficio comunale mediante raccomandata.

Nel giudizio venivano chiamate anche Poste Italiane e la compagnia assicuratrice del professionista. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo non provata la responsabilità del notaio.

I coniugi proponevano quindi ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, fondato sulla dedotta violazione degli artt. 1176 c.c., 2236 c.c. e 34-bis disp. att. c.c.

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La contestazione sulla prova dell’adempimento notarile

Con il primo profilo di censura, i ricorrenti hanno contestato la valutazione compiuta dalla Corte d’appello in ordine alla prova dell’adempimento del notaio.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, non sarebbe stato sufficiente il talloncino di accettazione della raccomandata, sul quale il notaio aveva annotato a penna i numeri di repertorio degli atti spediti. A loro avviso, non vi sarebbe stata prova certa che la raccomandata inviata al Comune contenesse effettivamente l’atto da annotare.

La Cassazione ha ritenuto tale censura inammissibile.

Pur essendo formalmente prospettata come violazione di legge, la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. La Corte ha ricordato che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito.

Raccomandata semplice o raccomandata A/R?

Con il secondo profilo di censura, i ricorrenti hanno sostenuto che il notaio avrebbe dovuto inviare la richiesta di annotazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile.

La Corte ha rilevato che i ricorrenti non si sono confrontati in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano già esaminato la ricevuta della raccomandata e la sua riferibilità all’atto in questione, ritenendo sufficiente la trasmissione con raccomandata semplice ai fini dell’adempimento dell’obbligo notarile.

La Cassazione ha quindi richiamato il proprio orientamento in materia. Il notaio richiesto di stipulare l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l’annotazione nell’atto di matrimonio. Tuttavia, non risponde del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda.

Il notaio non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nello svolgimento di un’attività di sua competenza. Né dispone di strumenti legali per rimediare direttamente all’inerzia dell’ufficio comunale.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Il principio ricavabile può essere così sintetizzato:

Il notaio incaricato della stipula dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiedere l’annotazione nell’atto di matrimonio, ma non risponde dell’eventuale ritardo o inerzia del Comune nell’esecuzione dell’annotazione, quando abbia provveduto a trasmettere la richiesta all’ufficio competente. In sede di legittimità, non è ammissibile il ricorso che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.

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