Fermo amministrativo illegittimo di Equitalia: non è dovuto nessun risarcimento per lo stress subito

Con la sentenza n. 12413 del 16 giugno 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che non è dovuto alcun risarcimento per lo stress subito dal cittadino a causa del fermo illegittimo effettuato da Equitalia.

Il caso in esame

Nel caso di specie era stata avanzata una richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 c.p.c. ed art. 2043 c.c. patiti a causa “dell’illecito, vessatorio e persecutorio comportamento” di Equitalia, che aveva illegittimamente operato un fermo amministrativo su autoveicolo, sussistendo una netta sproporzione tra il valore della somma iscritta a ruolo e il valore dell’autovettura.

La decisione della Corte

Sul punto, la Corte ha chiarito in primo luogo che la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l’illegittima iscrizione del fermo amministrativo previsto dall’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 può essere avanzata ai sensi dell’art. 96 comma 2 c.p.c.: il fermo amministrativo rientrerebbe infatti tra le misure cautelari, come già solennemente rilevato dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 15354/2015.

Per il risarcimento dei danni provocati dalla sua imposizione è dunque presupposto indispensabile il riconoscimento dell’inesistenza del diritto per cui il fermo sia stato eseguito e che l’Agente della riscossione abbia agito “senza la normale prudenza”.

All’applicabilità dell’art. 96 comma 2 c.p.c. consegue inoltre la necessità della domanda di parte, nonché la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’esistenza di danni risarcibili: sul punto, la Corte di legittimità ha tuttavia ricordato che “il danno non patrimoniale non è meritevole di tutela risarcitoria quando è inquadrabile nello svolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate per bagatellari“.

La Suprema Corte ha altresì rilevato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c. in caso di abuso del processo, presuppone sempre l’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente: e questo non solo perché essa è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché “agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile“.

In conclusione la Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, ritenendo non dovuto alcun risarcimento per lo stress conseguente all’illegittimo fermo amministrativo eseguito da Equitalia.

(Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 12413 del 16 giugno 2016)

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