Codice della crisi: cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate

Dalla composizione negoziata all’accordo con il Fisco, fino al concordato semplificato e al PRO: l’Agenzia delle Entrate ricostruisce i nuovi strumenti e chiarisce i passaggi più discussi.

Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la prima parte di un ampio documento dedicato al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le 221 pagine della circolare non si limitano a riepilogare le disposizioni vigenti, ma prendono posizione su alcune questioni applicative centrali, tra cui l’accesso alla composizione negoziata in presenza di insolvenza, la falcidia dell’IVA, le condizioni del concordato semplificato e il trattamento dei crediti pubblici nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

La circolare non introduce nuove norme e non vincola l’autorità giudiziaria, ma rappresenta un riferimento operativo importante per gli uffici fiscali, le imprese e i professionisti chiamati a gestire una crisi. Il punto più rilevante riguarda proprio i limiti: gli strumenti del Codice possono offrire soluzioni flessibili, ma non possono essere utilizzati come scorciatoie per rinviare la liquidazione o imporre ai creditori proposte prive di una concreta base economica.

La circolare 5/E è la prima parte di una guida in quattro capitoli

Il documento inaugura una trattazione complessiva del Codice della crisi, articolata in quattro parti:

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Composizione negoziata della crisi

Composizione negoziata della crisi

Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.

Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. 

Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

Leggi descrizione
Monica Mandico, Pasquale Capaldo, 2025, Maggioli Editore
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  • nuovi istituti del Codice;
  • sovraindebitamento;
  • accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;
  • liquidazione giudiziale e istituti residuali.

La prima parte si concentra sulle disposizioni generali, sulla composizione negoziata, sul concordato semplificato, sulle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e sulla crisi dei gruppi di imprese.

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L’Agenzia dichiara di avere utilizzato, oltre ai lavori preparatori e alle relazioni illustrative, gli orientamenti giurisprudenziali e le osservazioni presentate dagli operatori durante la consultazione pubblica svolta tra il 15 aprile e il 20 maggio 2026. Il risultato è una ricostruzione sistematica che cerca di coordinare il testo originario del Codice con i successivi interventi correttivi, in particolare con il d.lgs. n. 136 del 2024.

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La crisi va rilevata prima dell’insolvenza attraverso i flussi di cassa

La circolare conferma il cambio di prospettiva introdotto dal Codice rispetto alla precedente legge fallimentare. Il sistema non interviene soltanto quando l’insolvenza è ormai manifesta, ma impone all’imprenditore di monitorare in anticipo la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.

La crisi coincide con la probabilità dell’insolvenza, rilevabile attraverso l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alle obbligazioni dei dodici mesi successivi. Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono quindi consentire di:

  • individuare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale per almeno dodici mesi;
  • rilevare i ritardi nei pagamenti verso dipendenti, fornitori, banche e creditori pubblici;
  • ricavare le informazioni necessarie per il test pratico sulla perseguibilità del risanamento.

Per le società, la predisposizione degli assetti adeguati compete agli amministratori. Non è sufficiente rilevare lo stato di difficoltà: una volta individuati i segnali, l’organo gestorio deve attivarsi senza indugio, scegliendo una soluzione coerente con le effettive condizioni dell’impresa.

La composizione negoziata è volontaria e può iniziare anche in caso di insolvenza

La composizione negoziata rimane un percorso volontario, riservato agli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese. Possono utilizzarla anche le imprese minori, mentre restano esclusi i consumatori, i professionisti che non esercitano un’attività d’impresa, gli enti pubblici e, in linea generale, le società già cancellate dal Registro.

L’Agenzia chiarisce che l’esistenza di uno stato di insolvenza non impedisce, da sola, l’accesso alla procedura. Dopo le modifiche introdotte dal Correttivo-ter, la composizione può essere avviata anche quando la crisi o l’insolvenza siano già attuali, purché sussistano concrete prospettive di risanamento.

Il risanamento può essere:

  • diretto, quando l’attività prosegue in capo allo stesso imprenditore;
  • indiretto, quando la continuità viene assicurata attraverso il trasferimento, l’affitto o l’usufrutto dell’azienda o di suoi rami.

Il requisito decisivo non è quindi la reversibilità astratta dell’insolvenza, ma la ragionevole perseguibilità di una soluzione capace di riportare l’impresa a un equilibrio sostenibile.

L’esperto deve verificare sin dall’inizio l’esistenza di prospettive concrete. Il progetto di piano deve contenere dati aggiornati, strategie idonee a rimuovere le cause della crisi e proiezioni finanziarie attendibili. La sola ristrutturazione del debito, priva di una prospettiva aziendale, non è sufficiente.

La composizione negoziata non può essere usata per preparare una liquidazione già decisa

Uno dei casi limite affrontati dalla circolare riguarda l’impresa che accede alla composizione negoziata avendo già come unico obiettivo la liquidazione del patrimonio.

L’Agenzia evidenzia il rischio di un uso distorto dello strumento. La composizione negoziata deve nascere con una concreta prospettiva di risanamento. Il concordato semplificato può rappresentare l’esito residuale del percorso soltanto quando le iniziali possibilità di recupero siano risultate impraticabili durante trattative condotte correttamente.

Non è invece coerente con il sistema accedere alla composizione senza un piano credibile, con il solo intento di beneficiare delle misure protettive e raggiungere una procedura liquidatoria più favorevole rispetto al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale.

Le misure protettive durano da 30 a 120 giorni, fino a un massimo di 240

Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive per impedire che le azioni dei creditori compromettano il buon esito delle trattative.

Il tribunale può confermarle per un periodo compreso tra trenta e centoventi giorni. La durata può essere prorogata, sentito l’esperto, ma non può superare complessivamente duecentoquaranta giorni.

Le misure non devono necessariamente riguardare tutti i creditori. Il giudice può limitarle a specifiche iniziative, a singoli creditori o a determinate categorie, valutando:

  • la concreta funzionalità rispetto alle trattative;
  • la proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori;
  • la sostenibilità del piano;
  • lo stato e la serietà delle interlocuzioni in corso.

La circolare segnala un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di concedere, dopo la scadenza dei duecentoquaranta giorni, misure cautelari con contenuto analogo a quelle protettive. Secondo l’orientamento più restrittivo, ciò eluderebbe il limite legale; un diverso indirizzo ammette provvedimenti cautelari specifici e rivolti a destinatari determinati, quando siano indispensabili per proteggere trattative già avanzate. L’Agenzia ricostruisce entrambe le posizioni senza trasformare il contrasto in una regola univoca.

L’accordo con il Fisco può prevedere insieme falcidia e rateazione

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda l’accordo transattivo introdotto nell’art. 23, comma 2-bis, del Codice dal Correttivo-ter.

Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, delle sanzioni e degli interessi.

Secondo la circolare, la riduzione del debito e la dilazione non costituiscono alternative rigide: la proposta può prevedere contemporaneamente una falcidia e una rateazione.

La possibilità riguarda le istanze di composizione negoziata presentate dopo il 28 settembre 2024. Non comprende invece i debiti previdenziali verso INPS e INAIL, poiché l’art. 23, comma 2-bis, menziona esclusivamente le Agenzie fiscali e l’agente della riscossione. Per i contributi previdenziali trovano applicazione gli altri strumenti previsti dal Codice, tra cui il PRO e gli accordi di ristrutturazione.

Anche l’IVA può essere falcidiata, ma serve un’attestazione specifica

La circolare affronta espressamente il dubbio sulla possibilità di comprendere l’IVA nell’accordo transattivo.

La norma esclude dalla proposta i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. L’Agenzia ritiene però che l’IVA non rientri direttamente tra tali risorse e possa quindi essere oggetto di pagamento parziale.

La falcidia è ammessa soltanto quando un professionista indipendente attesti che il trattamento proposto garantisce al credito erariale una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale.

L’Agenzia applica quindi anche alla composizione negoziata il criterio elaborato dalla Corte di giustizia: non esiste un divieto assoluto di riduzione dell’IVA, ma occorre una verifica concreta della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

La proposta fiscale presentata troppo tardi può non essere trattata

L’assenza di un termine legale per presentare l’accordo transattivo non consente al debitore di attendere la fase finale della composizione negoziata.

La circolare richiede che la proposta arrivi agli uffici con un anticipo adeguato rispetto alla scadenza delle trattative, normalmente fissata in centottanta giorni, salvo proroga. L’Amministrazione deve infatti svolgere l’istruttoria, verificare i debiti, acquisire i pareri interni e instaurare un effettivo contraddittorio.

Una proposta trasmessa in prossimità della scadenza può essere considerata contraria ai doveri di correttezza, buona fede e reciproco affidamento. In tale caso, l’ufficio può comunicare l’impossibilità di trattarla nei tempi disponibili.

Alla proposta devono essere allegate due relazioni distinte:

  1. l’attestazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale;
  2. la relazione del revisore sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.

Secondo l’Agenzia, le due relazioni non devono essere redatte dalla stessa persona, anche quando il revisore possieda tutti i requisiti per svolgere anche il ruolo di professionista indipendente.

L’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, previo parere conforme della Direzione regionale. Acquista efficacia con il deposito presso il tribunale, ma la sua esecuzione richiede l’autorizzazione del giudice. Si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione o di mancato pagamento integrale delle somme dovute entro sessanta giorni dalle scadenze concordate.

Il concordato semplificato non prevede il voto, ma non è un accesso automatico

Il concordato semplificato può essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, quando:

  • le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede;
  • le soluzioni negoziali e gli ordinari strumenti di regolazione siano risultati impraticabili;
  • il piano abbia natura liquidatoria.

La procedura non prevede il voto dei creditori. Questa semplificazione è però compensata dal controllo giudiziale e dal diritto dei creditori di proporre opposizione.

Il tribunale deve verificare che il piano sia fattibile, che rispetti l’ordine delle cause di prelazione, che non arrechi ai creditori un pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e che garantisca un’utilità a ciascuno di essi.

La relazione dell’esperto deve dimostrare che le trattative sono state reali. Non basta una richiesta generica di sacrificio rivolta ai creditori: occorrono proposte concrete, informazioni complete e un contraddittorio effettivo.

Il concordato semplificato non può quindi diventare un semplice “lasciapassare” per il debitore che abbia attivato formalmente la composizione negoziata senza avere mai perseguito un vero risanamento.

Le segnalazioni dei creditori pubblici non obbligano ad accedere alla procedura

INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione devono segnalare all’imprenditore, e all’organo di controllo quando esistente, il superamento di specifiche soglie debitorie.

Le soglie principali sono:

  • INPS: contributi scaduti da oltre novanta giorni, superiori al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro; per le imprese senza dipendenti o parasubordinati, il limite è di 5.000 euro;
  • INAIL: premi scaduti da oltre novanta giorni superiori a 5.000 euro;
  • Agenzia delle Entrate: IVA non versata risultante dalle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro e almeno pari al 10 per cento del volume d’affari dell’anno precedente; la segnalazione viene comunque inviata oltre 20.000 euro;
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione: carichi scaduti da oltre novanta giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.

La circolare chiarisce però un limite essenziale: la segnalazione ha natura informativa. Non determina l’obbligo di pagare entro un termine, non apre automaticamente la composizione negoziata e non impone all’imprenditore di presentare l’istanza.

Il suo scopo è sollecitare una verifica della situazione aziendale e invitare l’imprenditore ad attivarsi quando sussistano i presupposti.

Il PRO consente di derogare alle prelazioni solo con l’unanimità delle classi

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, PRO, consente all’imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga alla responsabilità patrimoniale, alla parità di trattamento dei creditori e all’ordine delle prelazioni.

La flessibilità è bilanciata da una condizione particolarmente rigorosa: la proposta deve essere approvata da tutte le classi.

I creditori devono essere suddivisi in classi omogenee per posizione giuridica e interesse economico. I crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. devono essere pagati integralmente in denaro entro trenta giorni dall’omologazione.

Prima di chiedere l’omologazione, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato:

  • dei tributi e dei relativi accessori;
  • dei contributi previdenziali e assicurativi;
  • delle sanzioni e degli accessori collegati.

Il professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati e il trattamento non deteriore dei crediti pubblici rispetto alla liquidazione giudiziale. L’adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta, con termini aggiuntivi in caso di modifica.

I chiarimenti della circolare puntano su tempestività e prova della fattibilità

Il filo conduttore della circolare è la necessità di intervenire tempestivamente e sulla base di dati verificabili.

La composizione negoziata non è una sospensione generalizzata dei pagamenti, il concordato semplificato non è uno sbocco automatico e la transazione fiscale non può essere presentata quando le trattative sono ormai prossime alla chiusura.

Piani, attestazioni e proposte devono dimostrare:

  • l’esistenza di una prospettiva concreta;
  • la sostenibilità degli impegni futuri;
  • la convenienza rispetto alla liquidazione;
  • la correttezza del comportamento del debitore;
  • l’effettivo coinvolgimento dei creditori.

La circolare offre quindi una lettura favorevole agli strumenti di risanamento, anche rispetto alla falcidia dei crediti fiscali, ma subordina questa apertura a un’istruttoria completa e a un uso non abusivo delle procedure.

FAQ sulla circolare 5/E e il Codice della crisi

Un’impresa già insolvente può accedere alla composizione negoziata?

Sì, l’insolvenza non impedisce l’accesso quando esistono concrete e documentabili prospettive di risanamento, anche mediante trasferimento dell’azienda.

L’IVA può essere ridotta nell’accordo transattivo con il Fisco?

Secondo la circolare sì, purché un professionista indipendente attesti che la proposta offre all’Erario un risultato non inferiore a quello della liquidazione giudiziale.

La segnalazione dell’Agenzia delle Entrate obbliga ad avviare la composizione negoziata?

No. La segnalazione è un avviso informativo e contiene soltanto l’invito a valutare la presentazione dell’istanza quando ne ricorrano i presupposti.

Il concordato semplificato può essere programmato sin dall’inizio?

Non come esito naturale della procedura. Deve costituire una soluzione residuale, successiva al fallimento di trattative effettive avviate con reali prospettive di risanamento.

L’esperto della composizione negoziata attesta la fattibilità del piano?

No. L’esperto facilita le trattative e valuta le prospettive del risanamento, ma non svolge il ruolo di attestatore indipendente richiesto per specifiche valutazioni tecniche.

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