Fondo patrimoniale e bisogni di famiglia non aggredibili dai creditori

in Giuricivile, 2021, 5 (ISSN 2532-201X), nota a Cass. Civ., III Sez., n. 2904 del 8.2.2021

Il fondo patrimoniale indica la costituzione su determinati beni (immobili o beni mobili registrati, o titoli di credito) da parte di uno o di entrambi i coniugi, o di un terzo, con convenzione matrimoniale assoggettata ad oneri formali e pubblicitari, di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Tale istituto, ai sensi del citato articolo, può essere costituito da ciascuno o da entrambi i coniugi, per atto pubblico o da un terzo[1], anche per testamento, e può associarsi alla comunione legale o alla separazione dei beni, non potendo infatti regolare autonomamente l’intero regime patrimoniale della famiglia.

Sul regime di pubblicità della convenzione, questa deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili soggetti a registrazione. La mancanza dell’annotazione determina il venir meno dell’opponibilità del fondo ai creditori. All’uopo, i creditori sono onerati di accertare l’esistenza di una convenzione, consultando quindi tanto i registri di stato civile quanto i registri immobiliari.

Il merito al suo oggetto, il fondo patrimoniale può riguardare solo determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, ed è finalizzato a realizzare un vincolo su tali beni per far fronte ai bisogni di famiglia.

Quanto al regime dei beni inclusi nel fondo, l’art. 168 co. 1 c.c. regola, in via supplettiva, per il caso in cui non sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione, la proprietà dei beni costituenti il fondo stesso in capo ad entrambi i coniugi.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce un primo vincolo all’istituto in esame, statuendo che i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia, con evidente deroga rispetto alla normale responsabilità per debiti di cui all’art. 2740 c.c. Al fine di contestare le pretese creditorie di chi voglia agire esecutivamente sui beni o sui frutti, il debitore opponente deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibili nei confronti e creditore pignorante, e che il debito per cui si procede è stato contratto per scopi estranei ai bisogni di famiglia[2].

Quanto all’amministrazione dei beni facenti parte del fondo, il comma 3 stabilisce che essa è regolata dalle norme in materia di comunione legale.

Non si possono, in particolare, alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o utilità evidente. All’uopo, un argomento controverso in dottrina e giurisprudenza riguarda la delimitazione del potere derogatorio attribuito all’autonomia negoziale, ed in particolare se tale potere sussista solo in relazione alla regola del necessario consenso di entrambi i coniugi e non anche nel cassoni cui siano presenti figli minori. Infatti, a fronte di una significativa libertà dei coniugi, l’art. 170 c.c. prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni di famiglia.

La giurisprudenza, anche considerando gli effetti che la costituzione del fondo patrimoniale assume in tema di protezione degli interessi dei creditori, ha qualificato il negozio costitutivo come atto a titolo gratuito, senza che possano rilevare i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, dal momento che l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta per essi l’obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che, invece, ha essenza e finalità diverse e ulteriori.

E’ chiaro, dunque, come la nozione e la perpetrazioni di cosa debba intendersi per bisogni di famiglia assuma un’importanza fondamentale.

La nozione fornita dalla giurisprudenza di bisogni di famiglia esclude solo le esigenze di natura voluttuaria o finalizzate a intenti speculativi: si ritiene, a titolo esemplificativo, pignorabile un immobile costituito in fondo patrimoniale, qualora uno dei coniugi abbia contratto il debito al fine di ottenere il miglioramento delle condizioni e della produttività del lavoro della famiglia[3].

Dunque, la possibilità di aggressione di detti beni e frutti da parte dei creditori viene segnata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, donde anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari.

In particolare, aderendo ad una nozione di bisogni di famiglia piuttosto ampia, per la quale si esclude che i bisogni rilevanti siano soltanto quelli essenziale del nucleo familiare, la giurisprudenza ha affrontato anche la questione se possano essere ricondotti ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi: si ritiene, aderendo al criterio della fonte dell’obbligazione poc’anzi precisato, che l’indagine del giudice debba avere ad oggetto specificamente il fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere quindi dalla natura di questa.

Infine, in ordine ai limiti entro i quali i beni costituiti in fondo patrimoniale possono essere aggrediti, deve rilevarsi che l’art. 170 c.c. non distingue a seconda dell’epoca in cui il debito medesimo è venuto ad esistenza. Di conseguenza, uno strumento spesso ricorrente nella prassi, che sovviene alle ragioni del creditore il quale richieda tutela a fronte di un atto del debitore, successivo al sorgere del debito, volto alla costituzione o all’incremento del fondo patrimoniale, è dato dall’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.

La sentenza della Corte di Cassazione: il caso e la soluzione fornita

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2904 del 8 febbraio 2021 analizza, nell’ambito dell’istituto del fondo patrimoniale l’annosa problematica relativa all’esatta individuazione dei beni destinati ai bisogni della famiglia, ripercorrendo una serie di principi relativi al fondo patrimoniale già indicati supra.

L’occasione della pronuncia in esame sorge dall’iniziativa giudiziaria intrapresa da uno dei titolari del fondo patrimoniale aggredito dall’azione esecutiva della banca, creditrice nei suoi confronti di somme di denaro relative a fideiussioni da questi prestate nell’ambito dell’attività imprenditoriale esercitata.

In primo grado ed in secondo grado venivano respinte tanto l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., quanto il gravame proposto avverso la predetta pronuncia di rigetto dell’opposizione.

Il ricorrente, titolare del fondo patrimoniale, decideva dunque di proporre ricorso per cassazione, articolando in tre motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 1407 c.c. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dolendosi che la Corte avesse attribuito alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto “un ruolo del tutto residuale”, e avesse tralasciato di considerare l’eccezione concernente la sua omessa accettazione della cessione del credito.

Tale motivo viene respinto dalla Suprema Corte in esame, per violazione dell’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., atteso che il ricorrente faceva riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito che non venivano riprodotti nel ricorso, né consentiva di fornire un puntuale riferimento ai fini della individuazione della documentazione in esame.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c., in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte di merito abbia nella specie ravvisato la pignorabilità dei beni in virtù dell’essere stato il debito contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

A tal proposito, il ricorrente indicava che “non tutti i debiti che sorgono in capo al pater familias che abbia una partecipazione sociale, automaticamente hanno una matrice familiare”, avendo la Corte erroneamente tratto la conclusione in via presuntiva, laddove nel caso di specie, secondo il ricorrente, vi era stata una fideiussione “improvvidamente prestata ad un amico”; si lamentava in particolare della “mancanza di prova che il fatto generatore dell’obbligazione, contratta rilasciando fideiussione, si dovesse rinvenire nello scopo di soddisfare i bisogni della famiglia”.

Con il terzo motivo, invece, il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., indicando che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile le richieste istruttorie formulate, erroneamente ritenendole non espressamente riproposte in sede di gravame.

La Corte analizza in via unitaria il secondo ed il terzo motivo, offrendo un interessante excursus in tema di fondo patrimoniale.

Dopo aver offerto una definizione di cosa debba intendersi per fondo patrimoniale, si sofferma sul vincolo di destinazione proprio dell’istituto, il quale, come indicato in precedenza, comporta che essi non siano aggregabili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia.

Come indicato in precedenza, in quanto strumento che riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell’art. 2740 c.c., la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l’azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l’art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che, naturalmente, ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 co. 1 n. 1 c.c.

Ad avviso della Corte, atteso che l’art. 170 c.c. disciplina l’efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura ex contractu o ex delicto delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia .

A tale stregua, delle obbligazioni assunte, anche anteriormente alla costituzione del fondo per bisogni estranei alla famiglia, i beni vincolati in fondo patrimoniale non rispondono[4].

Come ha più volte ribadito, la Corte indica che i bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso restrittivo, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi[5]. In altri termini, “i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma avendo già ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere economico della famiglia, concordato ed attuato dai coniugi”[6].

Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per i bisogni della famiglia[7], “risponde a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia”[8].

Secondo la Corte, dunque, è necessario l’accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia intesi in senso ampio, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.

Ebbene, atteso che la prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ove, come nel caso di specie, venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, la Corte indica che il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia[9].

Invero, posto che il vincolo di destinazione opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità estranea, il Supremo Consesso rimarca come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione: la prova dell’estraneità e della consapevolezza in argomento può ritenersi fornita anche attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici[10].

Rebus sic stantibus, la Corte di Cassazione censura la statuizione della Corte d’Appello di Ancona, affermando che tale giudice aveva disatteso i principi propri dell’istituto, ed in particolare aveva omesso di indicare gli elementi o le presunzioni in grado di far ritenere che la stipulazione delle fideiussioni fosse stata diretta al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, anziché al normale svolgimento dell’attività societaria.

In particolare, la Corte indica “non spiega infatti come abbia potuto ritenere che risponda all’id quod plerumque accidit che il professionista o come nella specie l’imprenditore, ove coniugato, nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale di norma assuma debiti non già al fine del relativo espletamento quanto bensì per direttamente ed immediatamente sopperire ai bisogni della famiglia”. Infatti, le obbligazioni concernente l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale risultano, di norma, avere un’inerenza diretta ed immediata con le esigenze dell’attività imprenditoriale o professionale, potendo assolvere solo indirettamente e mediatamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, se e nella misura in cui con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale il coniuge, in adempimento dei propri doveri ex art. 143 c.c., vi faccia fronte: salva prova contraria.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha omesso di valutare l’aspetto relativo all’inerenza diretta ed immediata delle stipulate fideiussioni de quibus con specifico riguardo alla causa concreta degli stipulati contratti di garanzia: ha infatti basato la propria decisione su una ravvisata prova presuntiva di cui non è dato, secondo la Corte, evincere quale sia il relativo fatto su cui ha basato le proprie considerazioni[11].

Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello ha altresì errato laddove ha imposto a carico del debitore, ricorrente in Cassazione, un onere di allegazione, riguardante una diversa fonte di sostentamento della famiglia, privo di fondamento, oltre che in aperto contrasto con la regola di ripartizione probatoria di cui all’art. 2697 c.c.

Pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando a diversa composizione della stessa la relativa statuizione.


[1] in quest’ultimo caso la costituzione del fondo si perfeziona solo con l’accettazione dei beneficiari.

[2] ex multis Cass. civ., 15.3.2006, n. 5684.

[3] in questi termini Cass. Civ., 30.5.2007, n. 12730; Cass. Civ., 7.7.2009, n. 15862; Cass. Civ., 19.2.2013, n. 4011.

[4] Cass. Civ., 9.4.1996, n. 3251.

[5] Cass. Civ., 7.1.1984, n. 134.

[6] Cass. Civ., 23.8.2018., n. 20998; Cass. Civ., 19.2.2013, n. 5285.

[7] Cass. Civ., 26.3.2014, n. 15886.

[8] Cass. Civ., 8.2.2021, n. 2904; cfr. Cass. Civ., 31.5.2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa.

[9] così anche Cass. Civ., 29.1.2016, n. 1652; Cass. Civ., 19.2.2013, n. 4011.

[10] Cass. Civ., 17.1.2007, n. 966.

[11] in particolare, la Corte indica “in difetto di qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia, appare del tutto legittimo presumere che dall’attività d’impresa di cui faceva parte l’imprenditore derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo fmailiare, di modo che le obbligazioni fideiussorie assunte ricollegabili a tale rapporto societario ben possono ritenersi rientrare nell’alveo di quelle prestate nell’interesse della famiglia”.

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