Annullamento del testamento olografo: il dies a quo secondo la Cassazione

in Giuricivile, 2020, 6 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. II civ., sent. n. 4449 del 20/02/2020

Questione da sempre molto controversa tra gli ‘addetti ai lavori’ è il caso di incapacità del de cuius nella redazione del testamento olografo. Nello specifico, in presenza di tali condizioni, da quando decorrerà il termine prescrizionale ai fini dell’impugnazione di tale atto?

Sul quesito si è recentemente espressa in modo decisivo la Corte Suprema di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 4449 del 20 febbraio 2020, ha chiarito da quando decorre il termine di cinque anni per impugnare il testamento olografo onde evitare di incorrere nell’avvenuta prescrizione.

Il fatto

Gli eredi legittimari del de cuius convenivano in giudizio la sorella dello stesso, nominata erede universale a mezzo di testamento olografo. I soggetti, lamentando all’Autorità giudiziaria che tramite il predetto atto a mortis causa sarebbe lesa la loro quota di legittima, reclamavano che il defunto si sarebbe trovato in stato di incapacità di intendere o di volere nel momento di lascito delle sue ultime volontà ai sensi dell’art. 591 c.c., con conseguente domanda di annullamento di tale documento giuridico.

Il giudice di prime cure, nonostante la costituzione in giudizio dell’erede universale che eccepiva l’intervenuta prescrizione dell’azione di annullamento ex art. 591 c.c., accoglieva le domande attoree e dichiarava aperta la successione legittima del de cuius, annullando così il testamento olografo.

Dello stesso avviso appariva la Corte d’appello designata, pronunciatasi a seguito dell’impugnazione mossa dalla parte soccombente in primo grado. Difatti, pur dichiarando l’inammissibilità dell’appello, il giudice di secondo grado confermava in toto nel merito la decisione del giudice di prime cure in tema di insussistenza dell’eccezione di prescrizione sull’azione di annullamento ex art. 591 c.c. e, viceversa, sottolineava la ricorrenza delle condizioni per dichiarare l’impugnabilità del testamento olografo.

A seguito di ciò l’erede testamentaria, reduce da due gradi di giudizio sfavorevoli, ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso il procedimento di secondo grado motivando, tra le altre, l’avvenuta prescrizione dell’azione di annullamento del testamento olografo per decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 606, comma 2, c.c.

Di conseguenza la Corte di legittimità si è pronunciata relativamente a tale motivo, dichiarandolo fondato. In tal modo si è espressa sul dies a quo ai fini della decorrenza del termine prescrizionale ex artt. 606 e 591 c.c.

Il testamento olografo e la capacità di testare in generale.

L’istituto del testamento olografo trae le sue radici dal principio della libertà del testatore, la quale corrisponde ad una peculiare espressione dell’autonomia negoziale riconosciuta ai privati in ambito successorio. Tale principio trova corrispondenza anche a livello costituzionale, vedasi l’art. 42 della nostra Carta nazionale. Infatti, nell’ultimo comma di detta disposizione, viene previsto che “la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

A livello ordinario tale assunto viene disciplinato dall’art. 587 c.c., ai sensi del quale viene definita come libertà del testatore quella mediante la quale taluno può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze nonché prevedere finanche disposizioni che esulino dal carattere puramente patrimoniale (quale sarebbe, ad esempio, il riconoscimento del figlio naturale).

Tra le forme negoziali contemplate in tema di testamento, la più semplice e diffusa risulta, poiché posta in essere direttamente dal futuro estinto, quella del testamento olografo. Detto atto mortis causa, così come stabilito dall’art. 602 c.c., deve necessariamente essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, considerandosi come autografia l’intera opera del de cuius1. Tale formalismo rende detto negozio giuridico del tutto peculiare, in quanto i requisiti prestabiliti dalla legge tendono a garantirne non solo l’autenticità contro manomissioni ad opera di terzi soggetti, ma anche la coerenza del contenuto con le dichiarazioni di volontà del testatore. Quest’ultimo infine, oltre a rispettare i predetti canoni stabiliti poc’anzi, dovrà, dal punto di vista soggettivo, essere capace di intendere e di volere al momento di stipulazione dell’atto ex art. 591 c.c.

L’azione di annullamento del testamento olografo.

La legge, oltre a dettare i suesposti criteri indefettibili in tema di forma, dispone che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge, cioè sia per un loro stato di infermità che per l’esecuzione di una disposizione di legge ad hoc.

Nella specie, come testualmente previsto dall’art. 591 c.c., sono incapaci di testare: coloro che non hanno compiuto la maggiore età; gli interdetti per infermità di mente; quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento di stesura del testamento2.

L’incapacità del testatore, al pari del mancato rispetto dei requisiti formali, rappresenta una causa di impugnazione del testamento con conseguente annullamento dello stesso. Tale azione può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e, la stessa, soggiace ad un regime di prescrizione breve quinquennale corrente dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Medesimi termini prescrizionali sono previsti anche per l’azione di annullamento del testamento olografo in caso di difetto di forma (autografia, sottoscrizione e data) ai sensi dell’art. 606 c.c.

Considerato quanto sopra, gli eredi legittimi, o chiunque ne abbia interesse, i quali lamentino di essere stati lesi da un atto mortis causa privo dei canoni di forma e/o capacità debbono, necessariamente, adire le opportune sedi entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni testamentarie e non oltre. Infatti, decorso inutilmente il termine previsto per poter esercitare l’azione di annullamento, la disposizione o il testamento non saranno più impugnabili e gli stessi saranno definitivamente efficaci.

Delineati i presupposti, la titolarità ad azionare detta impugnazione ed il suo termine prescrizionale non rimane, come accaduto nella sentenza in commento, che stabilire cosa intenda la legge come ‘esecuzione delle disposizioni testamentarie’.

Decisione della Cassazione circa il dies a quo di decorrenza prescrizionale e relativo principio di diritto.

Nel caso di specie, il Supremo Collegio, soffermandosi sui casi di incapacità stabiliti dall’art. 591 c.c. e sul dies a quo ai fini della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale per l’azione di annullamento dell’atto mortis causa, ha focalizzato l’attenzione su cosa effettivamente, sul piano giuridico, intenda il Legislatore con la locuzione “giorno da cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”. Difatti, il quesito a cui gli Ermellini sono stati chiamati a rispondere risulta quello di stabilire quali modalità possano effettivamente dirsi idonee, in tema di esecuzione delle predette disposizioni, per determinare l’effettivo momento utile per la decorrenza del termine prescrizionale breve (cinque anni).

In questo senso, la Corte di legittimità, richiamandosi ad un precedente noto3, ha sottolineato che per esecuzione del testamento, lungi dal derivare dalla pubblicazione del testamento olografo o dalla presentazione della denuncia di successione con relativo pagamento dell’imposta, deve intendersi un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del testatore come, ad esempio, la consegna dei beni ereditati o la proposizione delle dovute azioni giudiziarie vertenti sulla massa ereditaria.

Nella vicenda che ci occupa, l’erede universale nominata tramite testamento olografo aveva continuato a percepire, dopo la morte del de cuius, il canone di locazione di un immobile commerciale che rientrava pacificamente all’interno della massa ereditaria. Tuttavia, tale circostanza non era stata minimamente presa in considerazione nei giudizi precedenti ai fini della decorrenza del termine prescrizionale ex art. 591 c.c.

Invece, la Corte territoriale era arrivata ad affermare, errando, che la summenzionata fattispecie altro non fosse che una mera e semplice amministrazione della res comune inidonea a rappresentare la volontà dell’erede universale di disporre dei beni rientranti nel compendio ereditario.

Tale ricostruzione effettuata dalla corte di merito, a parere della Cassazione, non coglie nel segno. Invero, nella pronuncia in oggetto è stato menzionato un convincente indirizzo giurisprudenziale4 secondo il quale il termine di prescrizione breve per impugnare il testamento, nei casi di incapacità del testatore ex art. 591 c.c., decorre dal giorno in cui è stata data, anche da solo un soggetto chiamato all’eredità, almeno un’unica tra tutte le disposizioni del testatore.

Alla luce di quanto offerto, ed effettuato tale disamina, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’erede universale, accogliendo quindi il profilo di avvenuta prescrizione dell’azione di annullamento del testamento olografo, sulla scorta del seguente principio di diritto:

“(…) l’attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento olografo nei casi di incapacità del testatore previsti dall’art. 591 c.c., può consistere anche nell’esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti (ritraendone, perciò, le correlate utilità, come verificatosi, nella specie, con la prosecuzione della percezione dei canoni di locazione già operata in vita dal “de cuius”) riguardante anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, perciò, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest’ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero universum ius defuncti”.


1 Si noti in tal senso Cass. Sent. n. 31457/2018, attraverso la quale la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la valità del testamento olografo scritto integralmente in stampatello. Diversamente, come pronunciato da Cass. Sent. n. 5505/2017, non può che considerarsi nullo per vizio di forma un testamento olografo firmato attraverso la guida della mano del testatore da parte di una terza persona.

2 In tema di impugnabilità del testamento olografo, si sottolinea Cass. Sent. n. 2239/2016, con la quale la Corte ha statuito che “(…) l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomali o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a caione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.

3 Si noti al riguardo Cass. Sent. n. 892/1987 e Cass. Sent. n. 18560/2009.

4 In tal senso Cass. Sent. n. 2585/1962 e, più recente, Cass. Sent. n. 9466/2012.

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