Immobile indivisibile: assegnazione al coerede con quota maggiore

Quando un immobile caduto in successione non è comodamente divisibile, il giudice può attribuirlo per intero al coerede titolare della quota maggiore, riconoscendo all’altro un conguaglio in denaro. È il principio applicato dal Tribunale di Pavia nella sentenza depositata il 30 luglio 2026, pronunciata nell’ambito di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025”, disponibile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

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Contenuti in evidenza
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- Tutela dei terzi, affidamento e credito ipotecario
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Autrice
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La comunione ereditaria e l’accettazione tacita

La controversia riguardava una porzione di villa bifamiliare appartenuta alla de cuius, deceduta senza testamento e senza figli. In applicazione dell’art. 582 c.c., l’eredità era stata devoluta per due terzi al marito e per un terzo alla nipote, figlia del fratello premorto della defunta.

Prima di procedere alla divisione, il Tribunale verifica che entrambi i condividenti abbiano accettato l’eredità.

Per il marito, l’accettazione tacita viene desunta dagli atti diretti allo scioglimento della comunione: la richiesta stragiudiziale, l’avvio della mediazione obbligatoria e la successiva azione giudiziaria sono ritenuti incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità e integrano, pertanto, un’accettazione ai sensi dell’art. 476 c.c.

Quanto alla nipote, il Tribunale valorizza soprattutto la voltura catastale effettuata a seguito della successione, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale comportamento può integrare accettazione tacita dell’eredità.

Immobile non comodamente divisibile: opera l’art. 720 c.c.

L’aspetto più rilevante della controversia riguarda la possibilità di dividere materialmente il bene.

Il Tribunale richiama l’art. 1116 c.c., che estende alla comunione ordinaria, in quanto compatibili, le norme sulla divisione ereditaria, nonché gli artt. 718 e 720 c.c. Quest’ultima disposizione consente, in presenza di immobili non comodamente divisibili, di attribuire l’intero bene al condividente titolare della quota maggiore, ponendo a suo carico il pagamento dell’eccedenza.

La CTU aveva stimato l’immobile in 136.750,25 euro. Da tale importo il consulente aveva detratto il valore del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., determinato in 50.324,09 euro. Il valore rilevante ai fini della divisione risultava così pari a 86.426,16 euro.

Quanto alla divisibilità materiale, il consulente aveva escluso la possibilità di ricavare due porzioni economicamente e funzionalmente autonome corrispondenti alle quote di due terzi e un terzo.

Il Tribunale aderisce alla valutazione tecnica. La comoda divisibilità, infatti, non dipende dalla mera possibilità materiale di frazionare il bene, ma richiede che le porzioni risultanti siano suscettibili di autonomo godimento e non subiscano un significativo deprezzamento. Nel caso concreto, la porzione astrattamente destinata alla comproprietaria di minoranza sarebbe risultata sostanzialmente priva di concreta utilità e valore economico.

Da qui l’attribuzione dell’intera proprietà al marito, titolare della quota di due terzi.

Il conguaglio e il diritto di abitazione del coniuge superstite

L’attribuzione dell’immobile al maggior quotista comporta naturalmente l’obbligo di corrispondere alla comproprietaria il valore della sua quota.

Il Tribunale determina il conguaglio partendo dal valore dell’immobile al netto del diritto di abitazione del coniuge superstite e attribuendo alla convenuta un terzo dell’importo così ottenuto.

Dalla somma vengono poi detratte le spese di regolarizzazione edilizia imputabili pro quota alla convenuta. Il conguaglio viene definitivamente quantificato in 28.444,72 euro.

Il giudice qualifica il conguaglio come debito di valore e dispone la rivalutazione dalla data della CTU fino alla sentenza, precisando che, trattandosi di un bene immobile, il parametro di riferimento non deve essere quello ordinario della svalutazione monetaria, ma quello relativo all’andamento dei valori immobiliari. Dalla pronuncia fino al pagamento decorrono invece gli interessi legali.

Il principio che emerge dalla decisione

La pronuncia conferma che, ai fini dell’art. 720 c.c., la non comoda divisibilità dell’immobile deve essere valutata non soltanto sotto il profilo materiale, ma soprattutto in termini economici e funzionali.

Quando il frazionamento non consenta di ottenere porzioni autonome, concretamente utilizzabili e proporzionate alle quote, senza una sensibile perdita di valore, il bene può essere attribuito integralmente al condividente titolare della quota maggiore, con riconoscimento agli altri del relativo conguaglio.

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