Con una recente sentenza pubblicata in data 09.01.2019, la Corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata in tema di azione revocatoria fallimentare, con riferimento ad una vicenda che ha interessato la curatela del Pescara Calcio S.p.a.
La Corte ha, infatti, stabilito che “in tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un’obbligazione relativa ad un debito proprio”.
I Giudici della Suprema Corte hanno, inoltre, statuito che la revocatoria fallimentare in tema di rimesse bancarie prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria delle stesse, dovendosi piuttosto accertare se la riduzione dell’esposizione bancaria del cliente, poi dichiarato fallito, sia stata consistente e durevole.
Il caso
Il casus decisus su cui verte la decisione della Suprema Corte prende spunto dalla seguente vicenda.
Nella pendenza della procedura concorsuale aperta nei confronti di Pescara Calcio S.p.a. il 19 dicembre 2008, la curatela fallimentare conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Pescara, proponendo nei confronti della medesima azione revocatoria a norma della L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera b).
Il giudizio aveva ad oggetto un’unica rimessa di Euro 2.063.000,00, accreditata il 30 settembre 2008 sul conto corrente che la società fallita intratteneva presso la nominata Cassa di risparmio. Il fallimento domandava pertanto che, in conseguenza dell’accoglimento dell’azione revocatoria, la banca fosse condannata alla restituzione dell’importo di Euro 2.057.690,88 quale differenza tra il massimo saldo passivo del conto nei sei mesi anteriori al fallimento e il saldo finale alla data di dichiarazione del fallimento. Il Tribunale di Pescara accoglieva parzialmente la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 1.869.929,50, oltre interessi legali. Proponevano gravame contro tale pronuncia sia la curatela fallimentare che l’istituto di credito. La Corte d’Appello di L’Aquila, accogliendo il gravame principale, condannava la Cassa di Risparmio di Pescara al pagamento della somma di Euro 2.056.236,48. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione e la curatela fallimentare resisteva con controricorso.
La revocatoria delle rimesse bancarie: evoluzione giurisprudenziale
La disciplina della revocatoria delle rimesse bancarie va coordinata e rivista alla luce delle novità legislative riguardanti le procedure fallimentari introdotte con il Decreto Legge n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005.
Appare necessario, preliminarmente, verificare se, sulla base di quanto appena detto, possa ancora essere considerata valida la tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista[1], con tutte le conseguenze che tale distinzione comporta nell’ipotesi di revocatoria dei versamenti del correntista poi fallito.
Prima della riforma fallimentare, l’art. 67 L.F. non conteneva alcun riferimento all’ipotesi prevista nel caso di specie: invero, la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione[2] si era consolidata nel distinguere le rimesse solutorie, afferenti a conti “scoperti”, non assistiti da apertura di credito, o con saldo eccedente l’affidamento concesso, che erano ritenute revocabili, da quelle ripristinatorie, riguardanti i conti solo “passivi”, in cui la rimessa valeva a ripianare una esposizione debitoria del cliente che si collocava al di sotto del tetto di finanziamento di cui il correntista stesso poteva godere attraverso la disposta apertura di credito.
In particolare, si riteneva che – venendo in questione un conto corrente bancario in cui la provvista fosse costituita da un’apertura di credito – per la revocatoria fallimentare, nei confronti della banca, dei versamenti sul conto, era necessario che dallo svolgimento di esso rimanesse accertato che, nel periodo sospetto, si fosse verificato, per l’utilizzazione fattane dal correntista, uno “scoperto” del conto (per avere la banca pagato, per conto del cliente, una somma superiore a quella postagli a disposizione) e che il successivo versamento fosse stato imputato dalla banca a pagamento del relativo debito sorto in capo al correntista (stante l’immediata esigibilità del corrispondente credito): ove tale scoperto non si fosse verificato, il versamento nel conto configurava un mero accreditamento di somme per la reintegrazione della somma posta dalla banca a disposizione del correntista che, in se stesso, non era atto nè gratuito, nè oneroso e non era quindi soggetto alla revocatoria fallimentare, consistendo, invece, in una mera operazione contabile[3].
In tale contesto si colloca l’intervento legislativo del 2005 che, rimodulando la L. Fall., articolo 67, prevede, al comma 3, lettera b), che le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca non sono soggette all’azione revocatoria.
Secondo la dottrina maggioritaria la norma avrebbe la finalità di eliminare la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie: ciò posto, la revocatoria sarebbe oramai esperibile anche con riferimento a queste ultime. Per altra parte della dottrina, invece, continuerebbe a sussistere la differenza tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Ed invero, le fattispecie elencate dalla L. Fall., articolo 67, comma 3, costituirebbero pur sempre delle eccezioni al principio generale della revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili: dal momento che non si può considerare liquido ed esigibile il debito maturato dal cliente al di sotto della linea di affidamento e che non si può considerare atto estintivo di un tale debito la corrispondente rimessa, la revoca di quest’ultima andrebbe radicalmente esclusa.
L’intervento del legislatore del 2005 ha cercato di risolvere una volta per tutte l’incertezza che gravava sul rapporto tra natura delle rimesse e azione revocatoria, stabilendo che il criterio su cui si poggia l’ammissibilità della revocatoria prescinde dalla finalità ripristinatoria o solutoria della rimessa: esso infatti ha riguardo alla natura consistente e durevole della rimessa stessa.
Come la Corte ha avuto modo di affermare a più riprese, in tema di revocatoria fallimentare, con riferimento alle rimesse bancarie di cui all’art. 67, comma 3, lett. b) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la riduzione in modo consistente e durevole dell’esposizione si può realizzare in concreto principalmente quando la banca imponga dei rientri o privi di fatto il cliente della disponibilità di prelevare dal conto.
La nozione di consistenza non è assoluta ed oggettiva, ma deve esser comparata e declinata in riferimento sia alla entità massima del debito che alla entità dello stesso al momento della rimessa che, ancora, alle peculiarità del rapporto e quindi alla entità ricorrente dei versamenti eseguiti tra le parti ed eventualmente dei prelievi. In ordine alla “scientia decoctionis“, il sintomo più significativo è l’andamento del conto costantemente teso al rientro.
L’apprezzamento della durevolezza degli effetti della rimessa, invece, dovrebbe poi condurre, coordinato con il criterio del massimo scoperto di cui alla L. Fall., articolo 70, comma 3, al risultato di scongiurare l’effetto moltiplicatore delle revocatorie: il prodursi di una tale conseguenza (che penalizzava l’istituto di credito con revocatorie accolte per un ammontare che a volte era di gran lunga superiore alla differenza tra il picco più alto dell’esposizione del fallito e il debito residuo di questo risultante dall’ultimo saldo) trova infatti oramai ostacolo nella necessità di apprezzare gli effetti prodotti, nel tempo, dalla rimessa operata dal fallito; sicché, ove quell’effetto non sia durevole, per essere vanificato da successive operazioni da conteggiare a debito dello stesso correntista, la revocabilità della rimessa sarà da escludere.
4. La decisione della Corte di Cassazione (Sentenza n. 277 del 09.01.2019): i principi di diritto
Alla luce di quanto sin qui detto, appare chiara la posizione della Corte di Cassazione nel caso de quo.
Essa ha infatti cassato la sentenza impugnata, enunciando diversi principi di diritto fondamentali ed innovativi (data appunto la novità dell’argomento trattato).
In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che:
“In tema di azione revocatoria fallimentare, il Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 67, comma 2, lettera b), (nel testo modificato dal d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di accertare la revocabilità della rimessa stessa avendo riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa: accertamento che non può essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso, come previsto dal successivo articolo 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. Decreto Legge n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 169 del 2008), giacche’ quest’ultima disposizione indica solo il limite massimo dell’importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.
“In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, ne’ che abbia così adempiuto un’obbligazione relativa ad un debito proprio.
“In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di atti aventi carattere solutorio e, dunque, la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall’ordine delle operazioni risultante dall’estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto, sicché in mancanza di tale prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti”.
[1] Si tratta di un tema nuovo, che non risulta affrontato da precedenti sentenze di questa Corte, anche se si rinviene sul punto un’affermazione, in obiter, nella pronuncia di Cass. 7 ottobre 2010, n. 20834, ove si rileva che la nuova disciplina della revocatoria delle rimesse bancarie “rimuove dallo scenario esegetico il distinguo tra natura solutoria e ripristinatoria dei versamenti affluiti sul conto corrente”
[2] Cfr. Cassazione 11 dicembre 1978, n. 5836; Cassazione 30 gennaio 1980, n. 709 e Cassazione 18 ottobre 1982, n. 5413.
[3] Cfr. Cassazione 18 ottobre 1982, n. 5413.