Movimentazione conto corrente giustifica assegno di mantenimento cospicuo

Movimentazione conto corrente dopo la separazione. In seguito alla separazione personale dei coniugi, se c’è movimentazione nei conti correnti bancari intestati ad uno di essi, il giudice può legittimamente disporre un consistente assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge e dei figli non ancora economicamente autosufficienti.

La Corte Suprema di Cassazione, nel rigettare il ricorso promosso dall’interessato, ha infatti ribadito che l’assegno divorzile compete al coniuge che sia privo di mezzi, tali da potergli permettere il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello tenuto durante la vita matrimoniale.

Nel determinare il quantum dell’assegno di mantenimento, il giudice del merito dovrà pertanto tener conto sia del reddito dei coniugi, sia delle circostanze patrimoniali accadute anche dopo le separazione, quali – come nel caso di specie – la costituzione di una società per azioni da parte del marito, avvenuta mediante ingente conferimento di denaro.

Tali circostanze di fatto sono dunque valide per fondare la decisione del giudice del merito di quantificare in maniera ingente l’importo dell’assegno di mantenimento periodico.

Leggi la sentenza integrale: Cass. civ. Sez. VI del 26-01-2015, Ordinanza n. 1264

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