In presenza della situazione ipotizzata dall’art. 360-bis, comma 1, n° 1, c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ovvero rigettato? Lo hanno chiarito le Sezioni Unite, rimeditando un proprio precedente orientamento.
Come noto, l’art. 360 bis c.p.c. al n. 1, prevede l’inammissibilità del ricorso qualora il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offra elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Sul punto, era tuttavia sorto un contrasto giurisprudenziale, riguardante in particolare la sorte del ricorso difforme a tale disposizione, che le Sezioni Unite avevano risolto con la sentenza n. 19051/2010.
Il precedente orientamento delle Sezioni Unite sull’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis cpc
Secondo la Suprema Corte, in presenza della situazione ipotizzata dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c., il ricorso doveva essere rigettato e non dichiarato inammissibile.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale avrebbe infatti prodotto l’inefficacia dell’eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalla parte controricorrente.
Con la sentenza 7155 del 21 marzo 2017, le Sezioni Unite hanno tuttavia effettuato un deciso revirement, non confermando le ragioni teoriche in forza delle quali la Corte aveva optato per il rigetto del ricorso e concludendo, viceversa, per l’inammissibilità del ricorso.
Il revirement delle Sezioni Unite
Per superare l’orientamento favorevole al rigetto, la Corte ha in primo luogo sottolineato il disposto letterale del citato n°1 dell’art. 360-bis c.p.c. che si esprime inequivocabilmente nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Non è condivisibile l’idea secondo la quale l’inammissibilità del ricorso potrebbe sussistere solo in presenza di difetti attinenti alla struttura formale del ricorso medesimo o alle modalità in cui il suo contenuto è espresso.
Deve infatti restare estranea alla figura dell’inammissibilità ogni valutazione che attinga il merito.
Neppure sarebbe decisiva, secondo la Corte, la circostanza che la valutazione di conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte, disposta dal citato n°1 dell’art. 360-bis, deve ragionevolmente esser compiuta al momento della decisione, potendo la giurisprudenza aver mutato orientamento rispetto al momento in cui il ricorso è stato proposto.
Tale circostanza potrebbe infatti sicuramente realizzarsi, ma non impedirebbe di considerare in tal caso ammissibile (ed eventualmente fondato) un ricorso che, ove la giurisprudenza fosse rimasta invariata, sarebbe andato verosimilmente incontro ad una dichiarazione d’inammissibilità per non avere offerto elementi idonei a mutarne orientamento.
E comunque la Corte ben potrebbe ravvisare la necessità di mutare il precedente orientamento giurisprudenziale sulla base di una diversa valutazione operata d’ufficio.
In altre parole, il fatto che la struttura della disposizione in esame imponga di valutare l’esistenza della eventuale ragione d’ammissibilità del ricorso al tempo della decisione non implica, di per sé, che non d’inammissibilità bensì d’infondatezza debba parlarsi.
Significa solo che possono darsi casi di ammissibilità sopravvenuta, dei quali la Corte dovrà evidentemente tener conto nella sua decisione.
Ulteriori chiarimenti delle Sezioni Unite sull’art. 360 bis cpc
La Corte di legittimità ha inoltre precisato che la situazione d’inammissibilità contemplata dall’art. 360-bis lascia del tutto intatta, pur riducendone la portata applicativa, l’ipotesi di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso contemplata dal successivo art. 375 c.p.c..
Quest’ultima norma riguarda infatti ogni altro possibile caso di infondatezza, manifesta ma non dipendente dall’assenza di ogni confronto critico con una precedente giurisprudenza consolidata.
Ricorda infine la Suprema Corte che le ragioni d’inammissibilità contemplate dal citato art. 360-bis possono investire anche soltanto singoli motivi di ricorso e non debbono perciò necessariamente comportare l’inammissibilità del ricorso nel suo insieme, ove questo sia costituito da più motivi.
Un’inammissibilità “sostanziale” riferita all’intero ricorso per cassazione sarebbe infatti destinata a chiudere il giudizio, e ciò conferma che non è ipotizzabile l’applicazione dell’art. 360 bis c.p.c. alla stregua dell’art. 348 bis c.p.c.
La funzione di filtro dell’art. 360 bis cpc
Con il revirement delle Sezioni Unite verrebbe peraltro ripristinata la funzione filtro dell’art. 360 bis c.p.c.
Ai sensi della disposizione in esame, la Corte è infatti in un certo senso esonerata dall’esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall’orientamento giurisprudenziale precedente.
Sarà invece sufficiente rilevare che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non l’ha criticata adeguatamente.
Ecco perché l’art. 360 bis deve essere considerata una norma filtro: perché consente di delibare rapidamente ricorsi “inconsistenti”.
Una “inammissibilità di merito“, come precisato dalla Corte, e pertanto compatibile con la garanzia dell’art. 111, comma 7, Cost.