Affidamento eterofamiliare: non può durare senza limiti

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23759/2026, torna sui presupposti e sui limiti dell’affidamento eterofamiliare del minore. La Suprema Corte ribadisce che l’allontanamento dalla famiglia d’origine costituisce una misura eccezionale, giustificata solo dalla presenza di un pregiudizio concreto e attuale per il minore, e sottolinea soprattutto la natura necessariamente temporanea dell’affidamento, che non può protrarsi sine die. Il provvedimento deve quindi indicarne la durata e collegarla agli interventi finalizzati al recupero della famiglia d’origine. Se ti occupi di diritto di famiglia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.

Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 € 79.80 €

La vicenda

La vicenda traeva origine dall’affidamento di una bambina, disposto dal Tribunale, a un Comune, con collocamento presso la madre e incarico ai servizi sociali di monitorare la situazione del nucleo familiare.

Il ricorso ex art. 337 quinquies del padre

Successivamente, il padre proponeva ricorso ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c. Il Tribunale nominava quindi un curatore speciale della minore, disponeva l’avvio di un percorso psicoterapeutico in favore della bambina e l’espletamento di una CTU psicodiagnostica sull’intero nucleo familiare.

Il decreto provvisorio del giudice di primo grado

Alla luce delle risultanze delle relazioni dei servizi sociali, che evidenziavano un serio rischio evolutivo per la minore a causa della forte conflittualità della coppia genitoriale, il Tribunale, con decreto provvisorio, confermava l’affidamento della bambina ai servizi sociali del Comune.

Disponeva, inoltre, il suo collocamento urgente in una comunità familiare e stabiliva che i servizi sociali regolamentassero le modalità di frequentazione della minore con i genitori.

La conferma dell’affidamento con il decreto definitivo

Con decreto definitivo, il Tribunale confermava l’affidamento della bambina ai servizi sociali del Comune e stabiliva che la minore rimanesse nella comunità.

Il giudice limitava inoltre la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori rispetto alle decisioni di maggiore interesse per la figlia e disponeva che i servizi sociali regolamentassero la frequentazione della bambina con i genitori, tenendo conto delle sue condizioni psicofisiche e definendo tempi e modalità delle visite nel suo esclusivo interesse.

Il reclamo della madre e la statuizione della Corte di Appello

La Corte d’Appello rigettava il reclamo proposto dalla madre.

Secondo i giudici di secondo grado, il collocamento extrafamiliare era stato disposto correttamente, soltanto dopo il fallimento delle strategie adottate per sostenere le figure genitoriali e a seguito di un’approfondita indagine familiare.

La misura rispettava pertanto il principio secondo cui il collocamento in comunità costituisce un’extrema ratio. Inoltre, le successive relazioni dei servizi sociali avevano evidenziato un concreto miglioramento delle condizioni psicofisiche della minore, confermando la rispondenza della misura al suo superiore interesse.

Il motivo di impugnazione

La madre ricorreva per cassazione avverso il decreto, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 184/1983, dell’art. 315 bis c.c. e dell’art. 8 CEDU.

In particolare, contestava la violazione dei principi di extrema ratio e di proporzionalità del collocamento extrafamiliare. A suo avviso, la Corte d’Appello aveva confermato l’allontanamento senza applicare correttamente il principio secondo cui il minore ha diritto a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine. Tale regola può essere derogata soltanto in presenza di un pregiudizio attuale e concreto per il minore.

Occorreva, quindi, accertare l’esistenza di un simile pregiudizio, verificare l’inefficacia delle misure alternative e valutare l’indispensabilità e la temporaneità dell’allontanamento.

Secondo la ricorrente, invece, nel caso in esame una misura inizialmente contingente era stata di fatto stabilizzata nel tempo, senza una puntuale motivazione circa la necessità della sua protrazione e senza verificare l’attualità dei presupposti che ne avevano giustificato l’adozione.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della madre.

Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno ricordato che tra i diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge n. 176/1991, rientrano:

  • il diritto del minore alla famiglia,
  • quello a non essere separato dai propri genitori
  • e quello di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi.

La separazione o l’interruzione, anche temporanea, di tali rapporti è ammessa soltanto quando risulti necessaria nell’interesse preminente del minore.

Le previsioni normative degli artt. 330 e 333 c.c.

È in questa prospettiva che devono essere lette le disposizioni degli artt. 330 e 333 c.c. in materia di responsabilità genitoriale.

Dalla lettura coordinata delle due norme emerge che la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce un’extrema ratio: può essere disposta quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e quando gli altri strumenti previsti dall’ordinamento non risultino idonei a tutelarne l’interesse prevalente.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che, in assenza di un concreto pregiudizio, l’autorità giudiziaria non può intervenire con provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, poiché tali misure sono funzionali alla tutela prioritaria degli interessi dei figli.

L’affidamento eterofamiliare e il suo principio cardine

Il Collegio ribadisce che l’istituto dell’affidamento familiare dei minori, disciplinato dalla legge n. 184/1983 e successivamente modificato dalla legge n. 149/2001, è limitato nel tempo ed è finalizzato al superamento delle situazioni pregiudizievoli connesse all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il principio cardine dell’istituto è quello di garantire il diritto del minore a una crescita equilibrata all’interno della famiglia d’origine.

L’affidamento familiare costituisce, dunque, una misura destinata al bambino che si trovi in una situazione di difficoltà dovuta a molteplici fattori, quali la malattia di un genitore, l’isolamento sociale, la trascuratezza, la violenza fisica o psichica o la presenza di relazioni familiari disfunzionali.

Si tratta di situazioni che, per la loro natura temporanea, possono ostacolare la funzione educativa e la convivenza tra genitore e figlio. La finalità dell’affidamento è proprio quella di rimuovere tali condizioni di difficoltà e disagio, nella prospettiva prioritaria di consentire al minore di crescere nella propria famiglia d’origine.

Le motivazioni specifiche e la durata dell’affidamento

Il provvedimento giudiziale di affidamento deve indicarne specificamente le ragioni, nonché i tempi e le modalità di esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario.

Deve inoltre individuare le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore, oltre al servizio sociale responsabile del programma di assistenza e della vigilanza durante l’affidamento.

Sotto il profilo della durata, l’affidamento si caratterizza necessariamente per la sua temporaneità.

Il provvedimento deve pertanto indicarne la presumibile estensione temporale, che deve essere rapportata agli interventi predisposti per il recupero della famiglia d’origine.

La differenza tra affidamento e adozione

I giudici sottolineano come proprio il requisito della temporaneità segni la differenza tra l’affidamento e l’adozione.

  1. Nel primo caso, infatti, la mancanza di un ambiente familiare idoneo è considerata temporanea e superabile attraverso l’affidamento.
  2. Nel secondo, invece, tale situazione assume carattere duraturo e irreversibile e può quindi condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

La durata dell’affidamento non può essere sine die

Proprio in ragione della sua natura temporanea, l’affidamento deve cessare, con provvedimento dell’autorità che lo ha disposto, quando venga meno la situazione di difficoltà della famiglia d’origine o quando la prosecuzione della misura arrechi pregiudizio al minore.

La durata dell’affidamento non può quindi essere sine die.

Il giudice può eventualmente disporne una proroga motivata, ma anch’essa deve essere temporalmente circoscritta. Quando, invece, le condizioni familiari non consentano il rientro del minore nella famiglia d’origine, il giudice deve ascoltare il minore e, se necessario, sollecitare l’adozione di ulteriori provvedimenti nel suo interesse.

La Suprema Corte ha rilevato che, nel caso esaminato, né il provvedimento provvisorio di collocamento in comunità, né quello definitivo, né il successivo decreto della Corte d’Appello avevano affrontato adeguatamente il profilo della durata della misura.

La stabilizzazione di un provvedimento per sua natura precario, trasformandolo di fatto in una misura a tempo indeterminato, contrasta con la natura temporanea dell’affidamento eterofamiliare e con la sua finalità di recupero della famiglia d’origine.

La rilevanza del rapporto fra genitori e figlio

La Cassazione ha inoltre censurato la decisione della Corte d’Appello per non aver adeguatamente valutato le condotte materne in rapporto alla figlia.

L’affidamento eterofamiliare può essere disposto soltanto quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e quando le altre misure previste dall’ordinamento non siano sufficienti a tutelare il suo interesse a crescere nel contesto familiare d’origine.

La valutazione avrebbe quindi dovuto concentrarsi sul rapporto tra i genitori e la figlia, e non principalmente sul rapporto tra la madre e i servizi sociali. Era necessario accertare e descrivere fatti concreti e comportamenti specifici di gravità tale da determinare almeno un rischio di pregiudizio per il benessere della minore.

Non è sufficiente, secondo la Corte, richiamare genericamente «forti criticità materne», «comportamenti disfunzionali» o la scarsa collaborazione con i servizi sociali.

Le misure ablative o limitative della responsabilità genitoriale hanno infatti carattere eccezionale e possono trovare applicazione soltanto quando siano risultate impraticabili altre misure, anche di carattere assistenziale, finalizzate a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici.

La loro adozione richiede, dunque, fatti gravi e concreti, idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il minore, senza che possano assumere valore decisivo giudizi sommari sull’incapacità genitoriale non fondati su precisi elementi fattuali.

Avv. Luca De Laurentiis
Avvocato del foro di Roma, mi occupo principalmente delle tematiche di diritto civile. Ho conseguito un Master in "Diritto d'impresa", presso la Luiss, discutendo un elaborato dal titolo "La lista del c.d.a. uscente: il naufragar di un disegno di legge". Laureato presso l'Università Roma Tre, con un elaborato dal titolo ""La fideiussione del socio, del consumatore e del familiare" (Rel. Prof. Andrea Zoppini). Scrivo per riviste giuridiche e giornali online.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

18 − 16 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.