
Con l’ordinanza n. 25868/2026, la Cassazione torna sulla distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio e chiarisce che la procura non consente, da sola, di individuare il soggetto obbligato a pagare il compenso dell’avvocato. Occorre invece accertare chi abbia effettivamente conferito l’incarico professionale. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
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Contenuti principali
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• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
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• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Il caso: il professionista chiede il pagamento dei compensi residui
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un avvocato nei confronti di altri due professionisti.
Il legale chiedeva il saldo di 1.192,91 euro per l’attività professionale svolta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nell’interesse di una società. Secondo i convenuti, tuttavia, non erano stati loro a conferire l’incarico: il rapporto professionale sarebbe sorto direttamente tra il legale e la società assistita.
Il Giudice di Pace accolse la domanda dell’avvocato. In appello, il Tribunale di Massa confermò la decisione e ritenne provato che i due avvocati avessero conferito direttamente l’incarico al professionista, mentre quest’ultimo non aveva avuto rapporti diretti con la società patrocinata.
I due professionisti proposero quindi ricorso per Cassazione.
Chi conferisce l’incarico deve pagare il compenso
Il punto centrale della controversia riguarda l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento del compenso professionale.
I ricorrenti sostenevano che la procura alle liti, rilasciata anche dalla società, dimostrasse che quest’ultima aveva conferito direttamente l’incarico al professionista.
La Cassazione respinge questa ricostruzione.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ricavato il conferimento dell’incarico da una vera e propria prova documentale: una nota con la quale lo studio legale aveva trasmesso l’incarico al professionista. Altri elementi avevano poi rafforzato questa conclusione, tra cui il pagamento di un acconto da parte dei due avvocati e l’assenza di contestazioni rispetto alle successive richieste di saldo.
La Corte ribadisce inoltre che stabilire, in concreto, se il cliente abbia conferito direttamente il mandato oppure se sia stato un altro avvocato a incaricare il professionista costituisce una questione di fatto. Quando il giudice di merito motiva adeguatamente la propria decisione, la Cassazione non può sostituire una diversa valutazione delle prove.
Procura alle liti e contratto di patrocinio sono rapporti distinti
Il profilo più rilevante dell’ordinanza riguarda la distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio.
La Cassazione ricorda che il contratto di patrocinio regola il rapporto tra il professionista e il soggetto che gli affida l’incarico, mentre la procura alle liti attribuisce al difensore lo ius postulandi, cioè il potere di rappresentare processualmente il cliente.
I due rapporti non coincidono.
Per questo motivo, la procura alle liti non assume un’efficacia probatoria vincolante nell’individuare il soggetto che deve corrispondere il compenso professionale.
In altri termini, il fatto che una parte rilasci una procura a un avvocato non dimostra automaticamente che quella stessa parte abbia anche concluso con lui il contratto professionale dal quale nasce l’obbligo di pagamento.
Occorre invece verificare, sulla base degli elementi concreti del rapporto, chi abbia effettivamente conferito l’incarico.
La facoltà di nominare sostituti non crea automaticamente un rapporto diretto
I ricorrenti avevano sostenuto anche che la società, attraverso la procura alle liti, avesse autorizzato il proprio difensore a nominare sostituti e delegare altri avvocati.
Secondo questa impostazione, anche qualora il professionista avesse ricevuto formalmente l’incarico da un altro avvocato, tale incarico avrebbe dovuto comunque ricondursi alla cliente.
La Cassazione dichiara inammissibile la censura perché proposta tardivamente, ma affronta comunque il punto.
La Corte precisa che la facoltà, contenuta nella procura, di nominare sostituti o delegare altri professionisti non determina automaticamente la nascita di un rapporto professionale diretto tra il cliente e l’avvocato successivamente incaricato.
Quella previsione rileva eventualmente sul piano delle attività per le quali il difensore può chiedere il rimborso al cliente, ma non basta, da sola, a dimostrare che il cliente abbia concluso direttamente un contratto di patrocinio con il professionista sostituto.
Il principio ricavabile dall’ordinanza
La Cassazione conferma che la procura alle liti e il contratto di patrocinio svolgono funzioni diverse e non possono essere sovrapposti.
La procura attribuisce al difensore il potere di rappresentare la parte nel processo, ma non consente, da sola, di stabilire chi abbia conferito l’incarico professionale e chi debba quindi pagare il compenso.
Per individuare il soggetto obbligato, il giudice deve ricostruire il rapporto concreto e accertare chi abbia effettivamente affidato l’incarico al professionista.
La stessa facoltà di nominare sostituti o delegare altri avvocati non crea automaticamente un rapporto contrattuale diretto tra il cliente e il professionista successivamente coinvolto.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che furono i due avvocati a conferire direttamente l’incarico e la Cassazione, ritenendo corretta e adeguatamente motivata tale ricostruzione, ha rigettato integralmente il ricorso.










