
La mobilità volontaria nel pubblico impiego non attribuisce automaticamente al dipendente un diritto soggettivo al trasferimento. Almeno secondo la disciplina applicabile alla procedura esaminata dalla Cassazione, resta necessario il consenso delle amministrazioni coinvolte e il diniego dell’ente di provenienza può essere legittimo se fondato su effettive esigenze organizzative.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 25711/2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, pubblicata il 22 settembre 2026, relativa a una procedura di mobilità avviata nel 2016. La pronuncia è particolarmente utile perché ricostruisce il rapporto tra art. 30 del d.lgs. 165/2001, disciplina contrattuale e limiti del sindacato giudiziale sul diniego dell’amministrazione. Per approfondimenti in materia, consigliamo il nuovo volume “Controversie di lavoro e previdenziali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Controversie di lavoro e previdenziali
L’opera affronta con taglio pratico le principali problematiche del processo del lavoro e previdenziale, nel quadro delineato dalla riforma Cartabia e dal relativo decreto correttivo.
Sono analizzate le numerose novità in tema di licenziamenti: le ricadute applicative del rito unico, le recenti pronunce della Cassazione e le peculiarità del licenziamento nell’ambito dei rapporti associativi.
Tra gli altri interventi si segnalano la convenzione di negoziazione assistita per la definizione delle controversie e le nuove modalità di svolgimento delle udienze, dalla partecipazione a distanza alla trattazione cartolare.
La seconda parte del volume approfondisce il rapporto tra tutela previdenziale e rito del lavoro, con particolare attenzione a ricorsi amministrativi, autotutela ed evasione contributiva.
Completa l’analisi l’esame degli aspetti processuali relativi a infortuni sul lavoro, malattie professionali e salute e sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
Vito Salvatore Manfredi
Avvocato con patrocinio presso le magistrature superiori, relatore in seminari e autore di diverse pubblicazioni in materia lavoristica. È stato membro del CdA AGAM e giudice d’appello nella commissione arbitrale dell’ENCI.
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Vito Salvatore Manfredi, 2026, Maggioli Editore
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Vito Salvatore Manfredi
Avvocato con patrocinio presso le magistrature superiori, relatore in seminari e autore di diverse pubblicazioni in materia lavoristica. È stato membro del CdA AGAM e giudice d’appello nella commissione arbitrale dell’ENCI.
Il caso: il trasferimento tra due ASL
La controversia riguardava un dipendente che aveva chiesto di accertare il proprio diritto alla mobilità dalla ASL Napoli 2 Nord alla ASL Napoli 3 Sud.
La procedura non si era però conclusa positivamente perché l’amministrazione di provenienza aveva negato il nulla osta al trasferimento.
La Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto legittimo il diniego, valorizzando la carenza di personale infermieristico presso il presidio di appartenenza e la necessità di garantire livelli minimi di assistenza.
Contro tale decisione il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la mobilità volontaria non fosse più subordinata al consenso dell’amministrazione di provenienza e che sussistesse un vero e proprio diritto al trasferimento.
Mobilità volontaria e diritto al trasferimento: cosa dice la Cassazione
La Corte respinge questa impostazione.
Per la disciplina applicabile ratione temporis, l’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 richiedeva, oltre alla volontà del lavoratore, l’assenso dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
La Cassazione richiama sul punto il consolidato orientamento che riconduce la mobilità volontaria allo schema della cessione del contratto di cui all’art. 1406 c.c., proprio perché il trasferimento comporta la sostituzione di una delle parti del rapporto e richiede quindi il consenso dei soggetti coinvolti.
Non esisteva dunque, per il dipendente, un diritto soggettivo incondizionato a essere trasferito.
La posizione del lavoratore rispetto alla procedura era piuttosto quella di un interesse al suo corretto svolgimento, salvo che il bando o una disciplina speciale prevedessero condizioni più favorevoli.
L’art. 6 del d.lgs. 165/2001 non crea un diritto individuale alla mobilità
Il ricorrente aveva richiamato anche l’art. 6 del d.lgs. 165/2001, sostenendo che l’obbligo per le amministrazioni di perseguire un’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la mobilità avesse trasformato la posizione del dipendente.
La Cassazione esclude anche questa lettura.
La norma impone alle pubbliche amministrazioni di razionalizzare la distribuzione del personale e di coordinare le procedure di mobilità con quelle di reclutamento, anche per evitare nuove assunzioni non necessarie.
Ma da questo obbligo organizzativo non discende un diritto del singolo dipendente al trasferimento, né viene meno automaticamente il requisito dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Quando il diniego al trasferimento è legittimo
Altro aspetto rilevante riguarda il sindacato sulle ragioni addotte dall’amministrazione per negare la mobilità.
Nel caso concreto, la ASL aveva giustificato il mancato nulla osta con la carenza di personale infermieristico e con la necessità di garantire l’operatività minima del presidio.
La Corte d’appello aveva ritenuto tali motivazioni ragionevoli e non pretestuose, e la Cassazione conferma che questa valutazione di fatto non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità sotto forma di violazione di legge.
Resta fermo, tuttavia, che l’amministrazione deve esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.
Il CCNL non può eliminare un requisito previsto dalla legge
La pronuncia affronta anche il rapporto tra disciplina legale e contrattazione collettiva.
Il lavoratore aveva richiamato l’art. 19 del CCNL integrativo del Comparto Sanità, secondo cui il mancato rilascio del nulla osta entro dieci giorni poteva essere sostituito dal preavviso di un mese.
Secondo la Cassazione, una simile previsione, se interpretata nel senso di rendere sostanzialmente irrilevante il consenso dell’amministrazione di provenienza, si porrebbe in contrasto con la disciplina legislativa allora vigente.
L’art. 30 del d.lgs. 165/2001 consentiva infatti alla contrattazione collettiva di integrare la disciplina della mobilità, non di derogare in contrasto con la fonte primaria.
Attenzione alla riforma del 2021
Il dato temporale è essenziale per comprendere correttamente la portata della pronuncia.
La procedura oggetto della controversia era stata avviata nel 2016 e la vicenda si era sviluppata quando l’art. 30 del d.lgs. 165/2001 richiedeva ancora, nei termini descritti dalla Corte, l’assenso dell’amministrazione di provenienza.
La modifica introdotta dal d.l. 80/2021, entrata in vigore il 9 giugno 2021, ha successivamente ridimensionato il requisito del nulla osta.
La Cassazione precisa però che tale disciplina non può essere applicata retroattivamente a una procedura precedente.
Per questo motivo l’ordinanza non può essere letta come affermazione generale secondo cui, ancora oggi e in ogni caso, la mobilità volontaria richieda sempre il consenso pieno dell’amministrazione di provenienza.
Il principio ricavabile
La decisione offre quindi un principio chiaro, ma strettamente legato alla disciplina applicabile al caso concreto.
Nelle procedure di mobilità volontaria soggette alla precedente formulazione dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, il lavoratore non aveva un diritto automatico al trasferimento e il nulla osta dell’amministrazione di provenienza costituiva un elemento necessario.
Il diniego poteva ritenersi legittimo quando sorretto da effettive esigenze organizzative e adottato nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.
La Cassazione ha infine rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese nei confronti della ASL Napoli 3 Sud.











