
La trattazione scritta non può comprimere il contraddittorio e il diritto di difesa. Se l’andamento concreto del processo rende necessario un confronto tra le parti e il giudice, occorre ripristinare la discussione orale. Lo ribadisce la Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25645 del 21 settembre 2026 (clicca qui per scaricare il PDF della decisione), pronunciandosi su un giudizio nel quale la Corte d’appello aveva respinto come tardiva la richiesta di trattazione orale formulata dalla parte dopo la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Per approfondimenti in materia, consigliamo il nuovo volume “Controversie di lavoro e previdenziali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Controversie di lavoro e previdenziali
L’opera affronta con taglio pratico le principali problematiche del processo del lavoro e previdenziale, nel quadro delineato dalla riforma Cartabia e dal relativo decreto correttivo.
Sono analizzate le numerose novità in tema di licenziamenti: le ricadute applicative del rito unico, le recenti pronunce della Cassazione e le peculiarità del licenziamento nell’ambito dei rapporti associativi.
Tra gli altri interventi si segnalano la convenzione di negoziazione assistita per la definizione delle controversie e le nuove modalità di svolgimento delle udienze, dalla partecipazione a distanza alla trattazione cartolare.
La seconda parte del volume approfondisce il rapporto tra tutela previdenziale e rito del lavoro, con particolare attenzione a ricorsi amministrativi, autotutela ed evasione contributiva.
Completa l’analisi l’esame degli aspetti processuali relativi a infortuni sul lavoro, malattie professionali e salute e sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
Vito Salvatore Manfredi
Avvocato con patrocinio presso le magistrature superiori, relatore in seminari e autore di diverse pubblicazioni in materia lavoristica. È stato membro del CdA AGAM e giudice d’appello nella commissione arbitrale dell’ENCI.
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Vito Salvatore Manfredi, 2026, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
Controversie di lavoro e previdenziali
L’opera affronta con taglio pratico le principali problematiche del processo del lavoro e previdenziale, nel quadro delineato dalla riforma Cartabia e dal relativo decreto correttivo.
Sono analizzate le numerose novità in tema di licenziamenti: le ricadute applicative del rito unico, le recenti pronunce della Cassazione e le peculiarità del licenziamento nell’ambito dei rapporti associativi.
Tra gli altri interventi si segnalano la convenzione di negoziazione assistita per la definizione delle controversie e le nuove modalità di svolgimento delle udienze, dalla partecipazione a distanza alla trattazione cartolare.
La seconda parte del volume approfondisce il rapporto tra tutela previdenziale e rito del lavoro, con particolare attenzione a ricorsi amministrativi, autotutela ed evasione contributiva.
Completa l’analisi l’esame degli aspetti processuali relativi a infortuni sul lavoro, malattie professionali e salute e sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
Vito Salvatore Manfredi
Avvocato con patrocinio presso le magistrature superiori, relatore in seminari e autore di diverse pubblicazioni in materia lavoristica. È stato membro del CdA AGAM e giudice d’appello nella commissione arbitrale dell’ENCI.
Analisi del caso
La controversia riguardava l’impugnazione di un licenziamento disciplinare. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda del lavoratore e la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione.
Nel giudizio di secondo grado, l’udienza fissata per il 10 aprile 2025 era stata sostituita, con decreto del 5 marzo, dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. Il provvedimento indicava anche la facoltà di chiedere la trattazione orale entro cinque giorni dalla sua comunicazione.
La società appellata si era però costituita solo il 28 marzo 2025. Il lavoratore, con le note di trattazione scritta, aveva quindi chiesto un termine per replicare alle nuove difese oppure, in alternativa, la fissazione dell’udienza di discussione orale.
La Corte d’appello aveva considerato tardiva la richiesta e aveva trattenuto la causa in decisione.
Art. 127-ter c.p.c.: quale disciplina si applicava
La Cassazione chiarisce preliminarmente il regime normativo applicabile.
L’appello era stato depositato il 25 ottobre 2024. Non trovavano quindi applicazione le modifiche agli artt. 127-ter e 128 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024.
La Corte esamina pertanto la controversia sulla base della versione dell’art. 127-ter c.p.c. anteriore al correttivo del 2024.
Il principio relativo alla natura del termine di cinque giorni viene quindi affermato con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis a quel giudizio.
Il termine per chiedere l’udienza orale non era perentorio
Il primo errore della Corte d’appello riguarda la presunta tardività della richiesta.
Secondo la Cassazione, il termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto entro il quale la parte poteva opporsi alla sostituzione dell’udienza non era qualificato dalla legge come perentorio.
L’art. 127-ter, nella versione applicabile, attribuiva carattere perentorio al termine minimo previsto per il deposito delle note, ma non al termine concesso alla parte per opporsi alla trattazione scritta né a quello successivo previsto per la decisione del giudice.
La Suprema Corte richiama il principio generale dell’art. 152, secondo comma, c.p.c.: un termine può considerarsi perentorio quando la legge lo qualifica espressamente come tale oppure quando il giudice è autorizzato dalla legge a fissarlo con tale natura.
Non era quindi possibile far discendere dalla scadenza dei cinque giorni una decadenza non prevista dall’ordinamento.
La costituzione successiva della controparte imponeva il contraddittorio
La Cassazione individua poi un secondo profilo decisivo.
La società appellata si era costituita dopo il decreto che aveva sostituito l’udienza con la trattazione scritta e dopo il decorso del termine indicato per opporsi.
Il quadro processuale era quindi mutato dopo l’adozione del decreto.
Proprio la sopravvenuta costituzione della controparte, secondo la Suprema Corte, giustificava la richiesta di discussione orale: occorreva consentire alla parte appellante di confrontarsi pienamente con le difese introdotte successivamente e garantire l’effettivo dispiegarsi del contraddittorio.
Nel rito del lavoro la trattazione cartolare non può essere assoluta
L’ordinanza richiama i principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17603/2025.
Nel processo del lavoro è possibile sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, ma il ricorso al modello cartolare incontra il seguente limite: non può sacrificare il dialogo tra parti e giudice quando la situazione processuale concreta richiede chiarimenti o un confronto orale.
La Cassazione richiama anche un’ordinanza recente (n. 252/2026) in cui si precisa che la trattazione scritta non può trasformarsi in una sostituzione integrale dell’oralità quando l’evoluzione del giudizio rende necessario recuperare il contraddittorio.
La dialettica processuale e il confronto con il giudice costituiscono infatti strumenti di attuazione del giusto processo e del diritto di difesa e non possono essere compressi per effetto della scelta del rito cartolare.
Quando il giudice deve ripristinare l’udienza orale
La sostituzione dell’udienza con note scritte è compatibile con il rito del lavoro. Tuttavia, se intervengono circostanze che rendono necessario un confronto tra le parti o con il giudice, la trattazione cartolare deve lasciare spazio alla discussione orale.
Nel caso esaminato, la successiva costituzione dell’appellata e la necessità per l’appellante di replicare alle sue difese imponevano proprio questa soluzione.
La Corte d’appello aveva invece definito il giudizio in un’unica udienza cartolare, senza consentire il pieno ripristino del contraddittorio.
Esito della decisione e conclusioni
La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza.
Il giudizio torna alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi indicati dalla Cassazione e fissare l’udienza di discussione in grado d’appello.
Sul piano pratico, l’ordinanza conferma che la trattazione scritta rappresenta uno strumento di gestione dell’udienza, ma non può diventare un automatismo. Quando le vicende processuali successive rendono necessario il confronto orale, prevalgono le esigenze di contraddittorio e di effettività del diritto di difesa.











