
La violazione dell’obbligo di consenso informato non comporta automaticamente il risarcimento del danno alla salute. Il paziente deve dimostrare che, se fosse stato adeguatamente informato sui rischi e sulle alternative terapeutiche, avrebbe rifiutato il trattamento. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 12343/2026, distinguendo il danno derivante dall’errore medico dalla lesione del diritto all’autodeterminazione e chiarendo quali prove sono richieste per ottenere il risarcimento. Per approfondimenti in materia, consigliamo il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
- Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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Drenaggio al posto dell’intervento: il caso arrivato al Tribunale di Roma
Una signora, affetta da febbre e dolori addominali resistente a terapia farmacologica, si recava presso un ospedale romano, dove veniva sottoposta ad una tac all’addome da cui risultava una sovraestensione dell’appendice vermiforme in fossa iliaca destra e una condizione di appendicopatia acuta.
All’esito del suddetto esame, i sanitari consigliavano l’esecuzione di un intervento chirurgico di appendicite. Tuttavia, poche ore dopo, un diverso sanitario dell’ospedale effettuava una seconda consulenza chirurgica, prevedendo l’esecuzione di un drenaggio percutaneo, anziché l’esecuzione dell’intervento chirurgico d’urgenza.
Nelle ore successive, secondo la paziente senza che fosse acquisito il suo consenso informato, i medici procedevano con l’esecuzione del drenaggio del liquido presente all’interno dell’addome della paziente.
Un paio di giorni dopo, la paziente veniva dimessa dall’ospedale ed invitata a recarsi nuovamente presso la struttura dopo una settimana circa al fine di effettuare un controllo di ambulatorio per rimuovere il drenaggio pelvico ancora presente. La paziente, quindi, si recava nuovamente presso la struttura sanitaria all’appuntamento concordato per la rimozione del drenaggio, senza però che i sanitari approfondissero la sua condizione inter addominale.
Poiché i dolori all’addome continuavano a persistere anche dopo la suddetta visita ambulatoriale, il giorno successivo la paziente si recava presso un’altra struttura sanitaria dove veniva sottoposta ad un intervento chirurgico per appendicite acuta con peritonite.
Ritenendo errata la scelta del sanitario del primo ospedale romano di procedere con un drenaggio anziché con l’intervento chirurgico, e lamentando inoltre la mancata acquisizione del consenso informato, la paziente si rivolgeva al Tribunale di Roma.
Chiedeva di accertare la responsabilità professionale del chirurgo e della struttura sanitaria, sia per l’inadeguatezza del trattamento scelto sia per la violazione dell’obbligo informativo. Domandava inoltre il risarcimento dei danni che riteneva derivati dalla prolungata permanenza di liquido purulento intraperitoneale.
In particolare, lamentava un danno biologico permanente pari al 35%, un danno temporaneo e un danno estetico conseguente all’incisione praticata nel successivo intervento chirurgico. Deduceva inoltre una possibile riduzione della capacità riproduttiva e una sofferenza interiore connessa alla malattia.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio sostenendo che il consenso informato della paziente all’esecuzione del drenaggio percutaneo fosse stato validamente acquisito e che non fosse configurabile alcun danno all’apparato riproduttivo della paziente, nonché che quest’ultima non avesse fornito la prova del nesso di causalità fra i danni lamentati e la scelta del medico di adottare il drenaggio percutaneo anziché l’intervento chirurgico.
Responsabilità medica e consenso informato: cosa deve provare il paziente
Il tribunale di Roma ha evidenziato come alla fattispecie in questione debba essere applicata la normativa di cui alla legge Gelli bianco, secondo cui le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale per le diagnosi e i trattamenti sanitari eseguiti dai pazienti all’interno delle strutture medesime, mentre i medici dipendenti o collaboratori della struttura risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale per le proprie condotte (a meno che non sussiste un rapporto contrattuale diretto tra il medico e il paziente).
Le conseguenze dal punto di vista dell’onere probatorio connesse alle due tipologie di responsabilità suddette, sono che, rispetto alla struttura sanitaria, sarà onere del paziente danneggiato di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità fra l’insorgenza della nuova patologia o l’aggravamento della patologia preesistente e la condotta posta in essere dai sanitari. Detto onere potrà essere assolto anche mediante presunzioni. Soltanto dopo che il paziente avrà assolto detto onere, spetterà alla struttura sanitaria dimostrare l’esatta esecuzione della prestazione oppure la sussistenza di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile eseguire correttamente la prestazione.
Invece, rispetto al medico, il paziente danneggiato avrà l’onere di dimostrare tutti gli elementi in cui si sostanzia la responsabilità aquiliana: quindi, il fatto illecito, il danno ingiusto e il nesso di causalità.
Per entrambe le tipologie di responsabilità, la prova del nesso di causalità dovrà essere fornita dal paziente applicando il criterio del più probabile che non, secondo cui, quando per uno stesso fatto possono identificarsi diverse cause generatrici, il giudice dovrà ritenere quale causa effettiva quella che, sulla base delle prove allegate e dotata di un grado di conferma logica superiore alle altre.
Consenso informato e diritto all’autodeterminazione: due danni distinti
Per quanto riguarda la responsabilità relativa al mancato consenso informato del paziente, il giudice ha ricordato come il paziente che si sottopone all’intervento chirurgico deve necessariamente aderire a detto trattamento e come le necessarie informazioni in merito che devono essere fornite dalla struttura sanitaria può allora oggetto di una prestazione a carico di quest’ultima distinta rispetto la prestazione medica.
Infatti, il diritto all’autodeterminazione del paziente configura un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute.
Mentre l’inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico comporta la lesione del diritto alla salute del paziente; l’inadempimento dell’obbligo di fornire al paziente le informazioni necessarie rispetto al trattamento da eseguirsi e di acquisire conseguentemente il suo consenso informato all’esecuzione di detto trattamento, comporta la lesione del diritto all’autodeterminazione di quest’ultimo.
Inoltre, la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente è configurabile anche in assenza di un suo danno alla salute.
Danno alla salute: il paziente deve provare che avrebbe rifiutato la cura
Ebbene, secondo il tribunale, nel caso in cui a seguito dell’intervento terapeutico derivino delle conseguenze dannose per la salute del paziente e per detto intervento non siano state fornite a quest’ultimo delle adeguate informazioni sul trattamento, il medico e la struttura sanitaria risponderanno della violazione del consenso informato, soltanto se paziente dimostra che, qualora gli fossero state fornite le suddette adeguate informazioni, egli avrebbe rifiutato l’intervento terapeutico.
Se il paziente non fornisce tale prova, il mancato adempimento dell’obbligo informativo da parte dei medici e della struttura sanitaria non hanno alcuna rilevanza causale rispetto al danno alla salute subito dal paziente. Pertanto, il danno alla salute è imputabile esclusivamente all’errata prestazione professionale terapeutico.
Invece, se paziente riesce a trovare, anche per presunzioni, che egli avrebbe negato il consenso, il danno alla salute subito sarebbe riferibile alla violazione dell’obbligo informativo.
Come detto, la prova di cui sopra potrà essere fornita dal paziente con ogni mezzo, ivi compreso il notorio, le massime di esperienza e la presunzione. Ma non potrà mai essere ritenuta in re ipsa.
Infine, secondo il tribunale, il paziente danneggiato deve fornire la prova dell’esistenza di una determinata conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale o non patrimoniale diverse rispetto alla lesione del diritto alla salute, affinché possa essere attribuita alla struttura sanitaria al medico una responsabilità per violazione del consenso informato, diverse rispetto al danno alla salute.
Trattamento inadeguato e mancato consenso: cosa ha deciso il Tribunale
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto, in conformità con le risultanze della relazione tecnica depositata dai c.t.u. nel corso del giudizio, che il trattamento terapeutico di drenaggio scelto dal medico convenuto fosse tardivo e inadeguato, in quanto sarebbe stata necessario intervenire immediatamente con l’intervento chirurgico volto alla sconfessione dell’appendice; inoltre, secondo i c.t.u., anche la scelta di rimettere la paziente avrebbe raggirato si è rivelata erronea.
In considerazione di ciò, il tribunale ha riconosciuto sussistente un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 12% e comprensivo del pregiudizio estetico, nonché un danno biologico temporaneo di circa 55 giorni, oltre ai costi necessari per rimuovere la cicatrice presente sul corpo della paziente.
La struttura sanitaria e il medico convenuto sono stati quindi condannati solidalmente e in maniera paritaria a risarcire i suddetti danni subiti dalla paziente.
Per quanto riguarda, invece, il danno per la lesione del consenso informato, il giudice ha ritenuto che la paziente non abbia fornito la prova, neanche per presunzioni, del fatto che, se fosse stata correttamente informata dei rischi connessi al drenaggio, avrebbe preferito non sottoporsi a detto intervento chirurgico. Inoltre, l’attrice non ha neanche allegato che, a causa del presunto deficit informativo, la medesima abbia subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale diverso dal diritto alla salute.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria sul punto è stata rigettata dal tribunale.











