
L’attività di recupero non esonera il soggetto che pretende il pagamento dall’allegare e, se la controversia giunge in giudizio, dal provare il titolo, l’esigibilità e l’esatta quantificazione della pretesa. Il contributo illustra le verifiche che il debitore può compiere prima di pagare o negoziare, distinguendo fra esistenza del credito, titolarità sostanziale, potere di riscossione, prova del trasferimento e opponibilità della cessione. Esamina inoltre le tutele introdotte dal d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, per l’acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza e definisce ambito, requisiti e limiti del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, inclusa l’estensione della competenza ai gestori di crediti in sofferenza tenuti ad aderire al sistema.
Consiglio: il volume “L’istanza di assegnazione nella procedura esecutiva immobiliare”, di Maria Teresa De Luca, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
L’istanza di assegnazione nella procedura esecutiva immobiliare
Nel sistema dell’espropriazione forzata, l’istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., non è soltanto un’offerta di acquisto del bene, ma l’atto in cui la pretesa del creditore si misura con la
struttura del concorso e con l’ordine delle prelazioni: un atto, cioè, ad alta densità distributiva, che proietta la par condicio nella fase liquidativa.
Il presente volume offre un’utile guida all’istituto in forma di pratici quesiti: dal termine per proporre l’istanza alla soglia dell’art. 506 c.p.c., dal contenuto del provvedimento di assegnazione ai suoi effetti sul riparto, fino ai problemi che la prassi recente ha reso più insidiosi, la prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco, i rapporti con l’aggiudicazione, i rimedi avverso il
decreto di trasferimento.
Ogni questione è affrontata attraverso la giurisprudenza più aggiornata e con l’ausilio di strumenti quali schemi, formule e modelli, pensati per chi l’esecuzione la pratica, disponibili anche online.
Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online.
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Maria Teresa De Luca, 2026, Maggioli Editore
24.00 €
22.80 €
L’istanza di assegnazione nella procedura esecutiva immobiliare
Nel sistema dell’espropriazione forzata, l’istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., non è soltanto un’offerta di acquisto del bene, ma l’atto in cui la pretesa del creditore si misura con la
struttura del concorso e con l’ordine delle prelazioni: un atto, cioè, ad alta densità distributiva, che proietta la par condicio nella fase liquidativa.
Il presente volume offre un’utile guida all’istituto in forma di pratici quesiti: dal termine per proporre l’istanza alla soglia dell’art. 506 c.p.c., dal contenuto del provvedimento di assegnazione ai suoi effetti sul riparto, fino ai problemi che la prassi recente ha reso più insidiosi, la prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco, i rapporti con l’aggiudicazione, i rimedi avverso il
decreto di trasferimento.
Ogni questione è affrontata attraverso la giurisprudenza più aggiornata e con l’ausilio di strumenti quali schemi, formule e modelli, pensati per chi l’esecuzione la pratica, disponibili anche online.
Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online.
In sintesi
Una richiesta di pagamento non dimostra, da sola, che il credito esista, sia esigibile, sia correttamente calcolato o sia richiesto dal titolare del credito o da un soggetto munito di idonei poteri di riscossione. Prima di pagare o negoziare occorre verificare titolo, importi, titolarità, eventuale trasferimento del credito e modalità del recupero. L’ABF è utilizzabile solo entro il proprio ambito di competenza.
ATTI GIUDIZIARI O ESECUTIVI. Decreto ingiuntivo, citazione, precetto, pignoramento, intimazione di pagamento o altro atto notificato non vanno gestiti soltanto con una richiesta documentale o un reclamo ABF. Occorre verificare immediatamente notifica, termine applicabile e rimedio processuale: la contestazione stragiudiziale non sospende di per sé i termini né l’efficacia degli atti.
Prima di pagare: cinque verifiche
- Da quale contratto o fatto nasce il debito.
- Chi è l’attuale titolare del credito e chi, eventualmente, agisce per suo conto.
- Se il credito è scaduto, esigibile e correttamente calcolato.
- Se risultano contabilizzati tutti i pagamenti effettuati.
- Se sono maturate prescrizione o altre eccezioni.
Situazioni operative
| Situazione | Prima azione consigliata | Strumento potenzialmente rilevante |
|---|---|---|
| Semplice lettera o telefonata di recupero | Richiesta documentale e contestazione tracciabile. | PEC o raccomandata A/R. |
| Credito bancario o finanziario | Reclamo scritto all’intermediario e raccolta dei documenti. | ABF, se ricorrono i presupposti. |
| Decreto ingiuntivo, precetto o pignoramento | Controllo immediato dei termini e degli atti notificati. | Tutela giudiziale tempestiva. |
Premessa
Nel mercato secondario dei crediti deteriorati, l’efficienza del recupero deve conciliarsi con la dignità, la riservatezza e il diritto di difesa del debitore. Una richiesta di pagamento non rende quindi incontroversi né il debito né l’importo e non prova, da sola, la titolarità del credito o i poteri di chi agisce.
Non riconoscere il debito senza verifiche
Prima di pagare, accettare una rateizzazione o sottoscrivere una proposta transattiva, è opportuno verificare se il credito esista, sia esigibile, sia correttamente quantificato e sia richiesto dal titolare o da un soggetto munito di idonei poteri di riscossione.
È prudente evitare, in assenza di una verifica, dichiarazioni inequivoche quali:
- «Riconosco il debito, ma non riesco a pagare».
- «Pagherò appena possibile».
- «Accetto il saldo e la rateizzazione proposti».
Non ogni proposta conciliativa equivale a riconoscimento del debito ai fini dell’art. 2944 c.c.; è tuttavia opportuno formularla sempre con riserva espressa.
Verifiche documentali
Il primo passo è chiedere per iscritto, con mezzo tracciabile, i documenti necessari a controllare la pretesa. La richiesta deve essere collegata alla natura del rapporto e non limitarsi a domandare genericamente «tutta la documentazione».
- Il contratto, la proposta accettata, la fattura, l’ordine, il finanziamento o altro titolo da cui deriverebbe il credito.
- Estratti conto, piani di ammortamento, scadenze ed estratti analitici della posizione.
- Il conteggio distinto di capitale, interessi, mora, commissioni, spese, penali e costi di recupero.
- I pagamenti già eseguiti e i criteri con cui sono stati imputati.
- Gli atti di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o messa in mora, se invocati.
- Gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
- In caso di cessione, gli elementi idonei a dimostrare il trasferimento e la riferibilità della specifica posizione al portafoglio ceduto.
- Il documento dal quale risulti se chi agisce è titolare, cessionario, mandatario, servicer o procuratore del creditore.
Credito ceduto: titolo, titolarità, prova e opponibilità
La cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario che, salvo limiti di legge o di contratto, non richiede il consenso del debitore. Va però distinta l’efficacia della cessione tra le parti dalla sua opponibilità al debitore ceduto: ai sensi dell’art. 1264 c.c., notificazione o accettazione rilevano ai fini dell’efficacia liberatoria del pagamento. Nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB e nelle cartolarizzazioni che vi rinviano, questa funzione è assolta dalle forme di pubblicità della normativa speciale.
L’avviso pubblicato ex art. 58 TUB tiene luogo della notificazione individuale, ma non è atto costitutivo della cessione né prova automaticamente l’esistenza del credito, la correttezza del saldo o l’inclusione della singola posizione nel portafoglio ceduto. Se trasferimento o riconducibilità sono specificamente contestati, spetta al giudice valutare complessivamente le risultanze disponibili.
La cosiddetta «legittimazione attiva» del cessionario va tenuta distinta dalla titolarità sostanziale del credito, che va provata da chi la invoca quando sia specificamente contestata. Prima di pagare, negoziare o riconoscere il debito conviene quindi verificare separatamente: l’esistenza e l’esigibilità del credito originario; l’identità del titolare (o il mandato/procura di chi agisce per suo conto); il fatto traslativo invocato e, nelle cessioni in blocco, la riconducibilità dello specifico rapporto al portafoglio; l’opponibilità della cessione e il soggetto legittimato a ricevere un pagamento liberatorio.
Quando la titolarità o l’inclusione nel portafoglio sono contestate in modo specifico, il cessionario deve offrire elementi idonei a dimostrarle — non necessariamente il contratto integrale: possono bastare l’avviso pubblicato, i criteri di selezione del portafoglio, comunicazioni individuali, dati identificativi del rapporto o altri elementi documentali e presuntivi, la cui sufficienza dipende da specificità e coerenza reciproca.
Regole speciali per l’acquisto e la gestione di crediti in sofferenza nel perimetro del TUB
Il d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, attuativo della direttiva (UE) 2021/2167, ha introdotto nel TUB una disciplina speciale per l’acquisto e la gestione di crediti in sofferenza, il cui perimetro va individuato secondo l’art. 114.2 TUB e le esclusioni di legge. La nuova disciplina si applica esclusivamente alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza realizzate a partire dall’8 marzo 2025, data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia.
ATTENZIONE. La disciplina non si applica automaticamente a ogni posizione insoluta o a ogni attività di recupero: un credito commerciale, condominiale, telefonico, energetico o comunque non bancario non rientra nel regime speciale per il solo fatto di essere scaduto o affidato al recupero.
Prima di invocarla occorre quindi verificare: natura e origine del credito; qualifica dell’originatore; classificazione della posizione come credito in sofferenza; identità e qualifica di acquirente, gestore o incaricato della riscossione; applicabilità concreta delle norme TUB e delle deroghe previste.
Nel perimetro TUB, la gestione dei crediti in sofferenza è riservata a banche, intermediari ex art. 106, gestori iscritti ex art. 114.5 e, nei limiti previsti, gestori di altri Stati membri operanti in Italia — qualifica da verificare in concreto, non deducibile dalla sola denominazione commerciale o dallo svolgimento di attività di recupero.
Tra gli obblighi principali: comportarsi con correttezza, diligenza e trasparenza, fornendo informazioni chiare e non ingannevoli e comunicando senza molestie o indebiti condizionamenti (art. 114.8); informare individualmente il debitore dopo la cessione e prima di ogni azione di recupero (art. 114.10); gestire reclami ed esposti alla Banca d’Italia secondo regole proprie (art. 114.14).
Queste regole non sostituiscono la disciplina civilistica della cessione né provano di per sé la titolarità del singolo credito, e non impediscono al debitore di contestare titolo, saldo, esigibilità, prescrizione, inclusione nella cessione o poteri di chi agisce.
Fuori da questo regime, le agenzie che esercitano professionalmente il recupero stragiudiziale per conto altrui sono di norma soggette alla licenza ex art. 115 TULPS — che abilita all’attività ma non dimostra l’esistenza o la titolarità del singolo credito.
Come contestare
La contestazione dovrebbe essere inviata con PEC o raccomandata A/R alla società che sollecita il pagamento e, se identificabili e pertinenti, anche al titolare del credito e al soggetto incaricato della gestione.
La comunicazione dovrebbe contenere:
- I riferimenti della pratica, la data della richiesta e l’importo preteso.
- La contestazione espressa, integrale o parziale, senza riconoscimento del debito.
- La richiesta puntuale della documentazione necessaria.
- Le ragioni già individuabili: carenza di titolo, saldo non analitico, pagamenti non contabilizzati, interessi non verificabili, prescrizione, decadenza, mancata prova del trasferimento, contestazione dell’inclusione del rapporto nella cessione, difetto di titolarità o carenza di poteri del soggetto che agisce.
- L’invito a sospendere i solleciti non adeguatamente documentati, senza attribuire alla sola contestazione effetti sospensivi che la legge non prevede.
- La riserva di ogni diritto, azione ed eccezione.
Formula prudenziale
«Con riferimento alla Vostra richiesta di pagamento relativa alla pratica n. __________, la pretesa è formalmente contestata, integralmente e comunque per quanto di ragione, senza riconoscimento di debito e con espressa riserva di ogni eccezione, ivi comprese prescrizione, decadenza, compensazione, pagamento e difetto di titolarità o legittimazione.
Si richiede di trasmettere idonea documentazione attestante: il titolo originario del credito; l’esigibilità della somma; il dettaglio analitico di capitale, interessi, spese e altri oneri; l’imputazione dei pagamenti eventualmente ricevuti; nonché, in caso di cessione o gestione per conto altrui, la documentazione idonea a dimostrare la titolarità o i poteri di gestione e la riferibilità della posizione alla cessione invocata.
In difetto, si invita a non proseguire solleciti non supportati da adeguata documentazione, restando riservati ogni diritto, azione ed eccezione.»
La contestazione e le ricevute di trasmissione devono essere conservate insieme alla richiesta ricevuta e agli allegati. Per la PEC vanno archiviati il messaggio inviato, la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna.
AVVERTENZA. La contestazione non estingue né sospende automaticamente il credito e non impedisce, da sola, al creditore di agire giudizialmente. Serve però a documentare tempestivamente le contestazioni del debitore, richiedere la prova della pretesa ed evitare equivoci sulla sua posizione.
Prescrizione
La prescrizione deve essere valutata caso per caso. Il termine dipende dalla natura del rapporto e dalla singola prestazione: finanziamento, conto corrente, utenza, fornitura, compenso professionale, canone, rapporto assicurativo o altra obbligazione.
Occorre ricostruire la data di esigibilità e verificare gli atti idonei a interrompere la prescrizione. Non basta affermare che il credito «è vecchio»: devono essere esaminate scadenze, pagamenti, diffide ricevute, atti giudiziari e ogni eventuale riconoscimento proveniente dal debitore. La prescrizione, inoltre, deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Esempio di verifica cronologica. Se una rata o una fattura è divenuta esigibile il 15 marzo di un determinato anno, occorre anzitutto individuare il termine prescrizionale applicabile a quel rapporto e a quella prestazione. Devono poi essere verificati eventuali atti intervenuti prima della maturazione del termine: diffide idonee, atti giudiziari o esecutivi, pagamenti parziali o riconoscimenti giuridicamente rilevanti. Di ciascun evento devono essere controllati data, provenienza, contenuto, prova della ricezione ed effettiva idoneità interruttiva.
Ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il procedimento è documentale: il Collegio decide sulla base del fascicolo e delle osservazioni trasmesse dalle parti, senza assumere prove testimoniali e senza svolgere l’istruttoria orale propria del processo civile. L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria.
La competenza dell’ABF non si estende a qualsiasi soggetto che svolga attività di recupero crediti. La competenza riguarda banche e altri intermediari sottoposti al sistema e, dall’8 marzo 2025, anche i gestori di crediti in sofferenza tenuti ad aderire all’ABF. L’estensione non ricomprende automaticamente agenzie di recupero, meri mandatari, cessionari non rientranti nel regime applicabile o imprese che recuperino crediti di natura non bancaria.
L’ABF può conoscere controversie rientranti nella propria competenza materiale e soggettiva, purché siano rispettati reclamo preventivo, termini, limiti economici e ulteriori condizioni procedurali applicabili. In presenza di una cessione, la richiesta di documentazione va indirizzata al soggetto effettivamente tenuto a conservarla o a renderla disponibile, distinguendo fra copia del contratto, documentazione di singole operazioni, documenti relativi al periodo anteriore o successivo alla cessione e dati detenuti dal cedente, dal cessionario o dal gestore.
Ricorso ABF: condizioni e termini
Prima del ricorso occorre un reclamo scritto all’intermediario o al gestore competente:
- l’intermediario dispone di 60 giorni per rispondere; per i servizi di pagamento si applica, di regola, il termine di 15 giornate lavorative, salve le eccezioni previste;
- il ricorso è ammesso in caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente, entro 12 mesi dal reclamo (decorso il termine, va presentato un nuovo reclamo);
- la controversia non può riguardare operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso;
- le domande di pagamento non possono superare 200.000 euro; il limite non opera per le domande di mero accertamento di diritti, obblighi o facoltà;
- il ricorso si presenta tramite il Portale ABF, versando 20 euro quale contributo alle spese; in caso di accoglimento, anche parziale, il Collegio dispone di regola il rimborso della somma al ricorrente a carico dell’intermediario;
- dopo le controdeduzioni, il ricorrente dispone di 25 giorni per una sola memoria di replica, senza ampliare o modificare la domanda;
- non può essere proposta all’ABF una controversia già sottoposta a un giudice, a un arbitro o a un organismo di conciliazione, salve le eccezioni previste dalle disposizioni applicabili.
Limiti dell’ABF e altre tutele
Le decisioni dell’ABF non sono sentenze né titoli esecutivi e non vincolano le parti, che restano libere di adire il giudice; l’inosservanza da parte dell’intermediario comporta le forme di pubblicità previste dal sistema.
Il ricorso all’ABF non sospende automaticamente un decreto ingiuntivo, un precetto, un pignoramento o altra azione giudiziaria. Se viene notificato un atto processuale, la priorità è verificare immediatamente il termine applicabile e individuare il rimedio corretto.
A seconda del caso possono essere valutati:
- reclamo e diffida al titolare del credito e al soggetto incaricato del recupero;
- eccezione di prescrizione, se concretamente fondata;
- opposizione a decreto ingiuntivo, all’esecuzione o agli atti esecutivi nei termini di legge;
- azione di accertamento negativo del credito o di ripetizione dell’indebito;
- esposto alla Banca d’Italia nei casi relativi a soggetti o condotte rientranti nelle sue attribuzioni;
- reclamo o segnalazione al Garante per eventuali trattamenti illeciti, contatti ingiustificati con terzi o modalità invasive di sollecito.
Checklist operativa
- Non pagare e non sottoscrivere accordi prima della verifica documentale.
- Conservare comunicazioni, buste, e-mail, SMS, allegati e ricevute PEC.
- Identificare creditore originario, titolare attuale e soggetto incaricato del recupero.
- Richiedere titolo, conteggi, pagamenti, prova della cessione e della riferibilità della posizione.
- Ricostruire scadenze, diffide e possibili atti interruttivi della prescrizione.
- Contestare in modo specifico, per iscritto e senza riconoscere il debito.
- Verificare se il rapporto rientra nell’ambito ABF e quale soggetto possa essere convenuto.
- In presenza di atti giudiziari, verificare subito i termini e richiedere assistenza professionale.
Conclusione
La ricezione di una richiesta di recupero non impone né un rifiuto indiscriminato né un pagamento immediato senza verifiche. Il debitore deve ricostruire il rapporto originario, l’esigibilità della pretesa, la correttezza del saldo, l’eventuale prescrizione e l’identità del soggetto che agisce.
In caso di cessione, occorre distinguere fra efficacia della vicenda circolatoria verso il debitore e prova, nel caso concreto, che il credito azionato rientri nel trasferimento. La prova può essere fornita anche mediante un quadro di elementi convergenti, senza che l’avviso di cessione costituisca, in ogni situazione, una dimostrazione automatica e autosufficiente.
Il reclamo e l’ABF possono offrire una tutela documentale, rapida e relativamente economica nelle controversie bancarie e finanziarie comprese nella loro competenza, inclusi, dall’8 marzo 2025, i gestori di crediti in sofferenza tenuti ad aderire al sistema. Essi non sostituiscono, però, la tutela giudiziale quando siano già pendenti o imminenti iniziative processuali o esecutive.
Nota informativa. Il contributo ha finalità divulgativa generale. La valutazione del caso concreto richiede l’esame del contratto, dei conteggi, delle comunicazioni ricevute, delle eventuali cessioni e dei termini applicabili.









