
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3083/2026, ha chiarito quali prove deve fornire una struttura sanitaria per escludere la propria responsabilità in caso di infezione nosocomiale. Non basta dimostrare l’esistenza di protocolli interni di prevenzione, occorre provare che tali misure siano state concretamente applicate durante lo specifico intervento contestato. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
- Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
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Infezione dopo la protesi al ginocchio: il caso esaminato
Una paziente si sottoponeva ad un intervento chirurgico presso la struttura sanitaria privata toscana affinché le venisse inserita una protesi al ginocchio sinistro. Tuttavia, dopo l’operazione, la paziente lamentava dolore localizzato nel ginocchio e difficoltà di movimento. Pertanto, la stessa si sottoponeva ad una serie di esami presso l’ospedale di Pisa e, quattro anni dopo l’intervento chirurgico, veniva ricoverata per sospetta infezione della protesi del ginocchio e sottoposta a due successivi interventi chirurgici volti il primo al posizionamento di uno spaziatore e il secondo alla rimozione di detto spaziatore e all’inserimento di una nuova protesi.
La paziente riteneva sussistente una responsabilità della struttura sanitaria che aveva inserito la prima protesi al ginocchio nella causazione dell’infezione, in quanto secondo la paziente infezione sarebbe stata contratta durante ed a causa dell’intervento chirurgico suddetto.
Pertanto, la paziente si rivolgeva al tribunale di Firenze, chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni dalla medesima subiti a causa dell’infezione nosocomiale.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio sostenendo l’infondatezza della pretesa dell’attrice, in quanto quest’ultima non aveva fornito alcuna prova in ordine al fatto che l’infezione fosse stata contratta a causa dell’intervento di inserimento della protesi nel ginocchio della paziente. A tal proposito, la struttura sanitaria sosteneva che erano passati circa quattro anni l’esecuzione dell’operazione chirurgica e la diagnosi dell’infezione e che pertanto altre cause avrebbero potuto determinare l’infezione stessa (quale, per esempio, un intervento chirurgico all’omero destro effettuato dalla paziente presso un’altra struttura sanitaria e anni dopo l’inserimento della protesi.
Infezioni nosocomiali, come si ripartisce l’onere della prova
Il tribunale di Firenze ha evidenziato come la responsabilità della struttura sanitaria per i danni causati nello svolgimento della professione medica riveste carattere contrattuale e deriva da inadempimenti propri della struttura o da quelli posti in essere dai sanitari di cui la medesima si avvale.
In considerazione di ciò, il paziente che agisce in giudizio il risarcimento dei danni deve dimostrare la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta inadempiente dei sanitari e l’evento dannoso dal medesimo lamentato.
Soltanto dopo che il paziente avrà assolto l’onere probatorio, graverà sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare che non sussiste un nesso di causalità fra la condotta dei sanitari l’evento, in quanto detto evento si è verificato per cause non imputabili alla struttura medesima.
In altri termini, la struttura sanitaria deve fornire la prova di una causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
Tale prova, però, non può essere fornita semplicemente attraverso la mera astratta predisposizione di strumenti volte potenzialmente ad eliminare il rischio di infezioni nosocomiali a carico del paziente.
Prevenzione del rischio infettivo: gli obblighi della struttura
Secondo il tribunale fiorentino, non è sufficiente che la struttura sanitaria abbia adottato tutti i protocolli necessari per evitare infettivo, ma occorre che ogni operatore sanitario applichi detti protocolli nel caso concreto. Pertanto, la prova liberatoria dovrà consistere necessariamente nella dimostrazione che gli operatori hanno effettivamente applicato i protocolli nel trattamento eseguito nei confronti dello specifico paziente.
Infatti, la responsabilità della struttura sanitaria determina il sorgere di specifici obblighi a carico di tutti gli operatori della medesima:
- il dirigente apicale deve indicare le regole cautelari da adottarsi per prevenire il rischio infettivo ed ha altresì il potere-dovere di sorveglianza e di verifica del loro rispetto tramite riunioni periodiche;
- il direttore sanitario deve attuare dette regole, organizzando gli aspetti tecnici, e vigilare sul rispetto da parte dei sanitari delle disposizioni attuative;
- infine, il primario deve collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista, al fine di garantire l’esecuzione dei protocolli e risponde se omette di denunciare ai propri responsabili eventuali carenze.
I protocolli interni non bastano: serve la prova della loro applicazione
Nel caso di specie, il tribunale ha fatto proprie le risultanze della c.t.u. svolta durante il giudizio, secondo cui sussistono una serie di circostanze poter presumere che l’infezione subita dalla paziente è stata contratta a seguito ed in occasione dell’intervento chirurgico di inserimento della protesi eseguito presso la struttura sanitaria convenuta.
Ritenuto, quindi, “più probabile che non” che l’infezione fosse eziologicamente riconducibile al suddetto intervento chirurgico, il giudice ha escluso che la struttura sanitaria convenuta avesse assolto l’onere probatorio sulla medesima gravante circa la sussistenza di altre cause non imputabili alla struttura medesima. In particolare, secondo il giudice, l’intervento eseguito tre anni dopo presso altra struttura sanitaria all’omero destro della paziente non ha determinato a carico di quest’ultima alcuna problematica dolorosa all’omero, a differenza di quanto era accaduto per la protesi al ginocchio (che aveva procurato dolore la paziente fin dal suo inserimento).
Inoltre, la struttura sanitaria convenuta si è limitata semplicemente dichiarare di aver adottato tutte le misure volte ad evitare eventi infettivi, ma ha fornito la prova soltanto del fatto che erano stati adottati dei protocolli interni volti a disciplinare le procedure di polizia, disinfezione e sterilizzazione dei blocchi operatori e della strumentazione chirurgica nonché di aver eseguito ripetute rilevazioni microbiologiche su campione di aria e superficie che non hanno mai riscontrato cariche microbiche superiori agli standard.
Invece, la struttura sanitaria non ha dimostrato, come invece avrebbe potuto fare, che nel caso specifico gli operatori che hanno eseguito l’intervento chirurgico nei confronti dell’attrice di inserimento della protesi al ginocchio sinistro avevano effettivamente attuato le misure previste nei protocolli volta ad evitare il rischio infettivo.
In altri termini, secondo il giudice, il fatto che nella struttura sanitaria vi fossero dei protocolli da seguire per evitare le infezioni, non può ritenersi una prova del fatto che detti protocolli siano stati effettivamente nell’esecuzione dell’intervento chirurgico carico della paziente attrice.
Infine, il giudice fiorentino ha escluso che relazione sottoscritto dal chirurgo che ha eseguito l’operazione chirurgica contestata (volta confermare l’applicazione dei protocolli) possa essere idonea a fornire la prova cui era tenuta la struttura sanitaria, in considerazione del fatto che si tratta di dichiarazioni a se stesso e pertanto priva di riscontro probatorio.











