
La Cassazione, con l’ordinanza n. 23330/2026, ha stabilito che, nei casi di errore diagnostico prenatale, spetta alla gestante dimostrare che, se correttamente informata, avrebbe scelto di interrompere la gravidanza. Tale prova può essere anche presuntiva, ma la sola decisione di sottoporsi a un test genetico non è sufficiente, richiedendosi ulteriori elementi indiziari. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
- Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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Il caso: l’errore nel test genetico e la domanda risarcitoria
Durante una gravidanza, una donna si sottoponeva a uno specifico esame genetico, poiché sospettava la possibile trasmissione di una patologia ereditaria. Il test restituiva un esito negativo, escludendo la mutazione genetica.
Dopo la nascita, il figlio manifestava progressivamente disturbi dello sviluppo e difficoltà cognitive. Gli accertamenti eseguiti diversi anni più tardi diagnosticavano la patologia genetica inizialmente esclusa. Anche la madre risultava portatrice della relativa mutazione.
I genitori agivano quindi contro il centro diagnostico e la struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in proprio e dal figlio. La madre domandava, in particolare, il ristoro del pregiudizio derivante dal fatto di non essere stata posta nelle condizioni di valutare l’interruzione della gravidanza.
Il Tribunale riconosceva l’errore diagnostico, ma rigettava la domanda per mancanza di prova della volontà della gestante di interrompere la gravidanza qualora fosse stata correttamente informata. La Corte d’appello confermava la decisione. I familiari proponevano ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.
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La volontà di interrompere la gravidanza deve essere provata
La Cassazione ha confermato che la domanda risarcitoria era fondata sulla perdita della possibilità di compiere una scelta consapevole in ordine alla prosecuzione della gravidanza.
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui l’onere di provare la volontà di interrompere la gravidanza grava sulla parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno da nascita indesiderata. Tale prova può essere raggiunta anche mediante un ragionamento presuntivo, fondato su fatti noti dai quali desumere il fatto ignoto.
Nel caso esaminato, tuttavia, i giudici di merito hanno escluso che gli elementi allegati fossero sufficienti a dimostrare l’orientamento della gestante verso l’interruzione della gravidanza. La Cassazione ha ritenuto tale conclusione compatibile con i criteri legali che disciplinano la prova presuntiva.
Non è risultato, quindi, sufficiente dimostrare l’errore diagnostico. Era necessario provare anche che, qualora la diagnosi fosse stata corretta, la gestante avrebbe effettivamente esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza nei limiti consentiti dalla legge.
La scelta di sottoporsi al test non costituisce una prova decisiva
I ricorrenti hanno sostenuto che la volontà della donna potesse essere desunta dalla decisione di sottoporsi spontaneamente a un esame genetico specifico e non ordinario.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto plausibile la diversa interpretazione seguita dai giudici di merito. La scelta di effettuare il test poteva essere finalizzata non necessariamente a preparare un’eventuale interruzione della gravidanza, ma anche a escludere la patologia e a vivere con maggiore tranquillità il periodo della gestazione.
La sottoposizione all’esame ha rappresentato, pertanto, un elemento suscettibile di diverse interpretazioni. In assenza di ulteriori circostanze convergenti, non ha consentito di ricostruire in via presuntiva la volontà di interrompere la gravidanza.
La Corte ha ricordato che la selezione degli elementi indiziari e la valutazione della loro capacità dimostrativa appartengono al giudice di merito. Il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione delle risultanze processuali, quando il ragionamento seguito nella sentenza impugnata risulti logicamente plausibile e privo di errori di diritto.
Il pericolo per la salute non può essere presunto
La Cassazione ha affrontato anche i presupposti previsti dalla legge n. 194 del 1978 per l’interruzione volontaria della gravidanza.
I ricorrenti non dovevano soltanto dimostrare che la gestante avrebbe scelto di interrompere la gravidanza. Dovevano anche allegare e provare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio legittimo di tale scelta.
La Corte ha precisato che il serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna non poteva essere desunto automaticamente dalla patologia del nascituro. Tale circostanza doveva essere adeguatamente allegata negli atti introduttivi e sostenuta da elementi probatori specifici.
Nel caso concreto, gli elementi dedotti si erano concentrati soprattutto sulla sottoposizione al test genetico. Non erano invece emerse allegazioni sufficienti sulla situazione di pericolo per la salute della gestante e sulla concreta volontà di interrompere la gravidanza entro il periodo previsto dalla legge.
La lesione dell’autodeterminazione richiede una domanda tempestiva
Un ulteriore motivo di ricorso riguardava il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione e dalla mancata corretta informazione sulla salute del nascituro.
La Cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello ha considerato tardiva tale domanda. I giudici di merito hanno accertato che la pretesa risarcitoria fondata sulla violazione del consenso informato non era stata formulata nell’atto di citazione, né nelle successive memorie destinate alla precisazione o alla modificazione delle domande.
La relativa allegazione era comparsa in modo compiuto soltanto nella comparsa conclusionale. Tale atto, tuttavia, ha una funzione meramente illustrativa e non può essere utilizzato per introdurre una nuova domanda o un nuovo titolo di responsabilità.
La domanda risarcitoria per lesione del diritto all’autodeterminazione è stata così considerata distinta da quella fondata sulla perdita della possibilità di interrompere la gravidanza. La prima tutela il diritto del paziente a ricevere informazioni corrette e a compiere scelte consapevoli, mentre la seconda richiede la prova che, in presenza di una diagnosi esatta, la gestante avrebbe concretamente scelto l’interruzione.
La differenza tra i due pregiudizi non elimina la necessità che ciascuna domanda sia tempestivamente e specificamente formulata nel rispetto delle preclusioni processuali.
Esito della decisione e principio affermato
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi proposti. Ha confermato la sentenza della Corte d’appello e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’eccezionalità della vicenda e dell’errore diagnostico già definitivamente accertato a carico delle strutture sanitarie.
Di seguito le indicazioni operative ricavabili:
- In tema di responsabilità sanitaria da errore diagnostico relativo a una patologia del nascituro, la gestante che chieda il risarcimento del danno derivante dalla perdita della possibilità di interrompere la gravidanza deve provare, anche mediante presunzioni, che, qualora fosse stata correttamente informata, avrebbe esercitato tale scelta e che ricorrevano i presupposti stabiliti dalla legge n. 194 del 1978.
- La sola sottoposizione spontanea a uno specifico test genetico, in assenza di ulteriori elementi indiziari convergenti, non è sufficiente a dimostrare la volontà di interrompere la gravidanza.
- La distinta domanda risarcitoria per lesione del diritto all’autodeterminazione deve essere formulata tempestivamente e non può essere introdotta per la prima volta nella comparsa conclusionale.










