Morte dopo intervento: sì al danno parentale, no terminale

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 2903/2026, si è pronunciato sulla responsabilità di una struttura sanitaria per la morte di una paziente dopo un intervento chirurgico. I familiari chiedevano il risarcimento del danno parentale e del danno terminale. Il giudice ha accolto la prima domanda, ritenendo provata la responsabilità della struttura sanitaria, ma ha escluso il danno terminale per mancanza di prova sulla lucida percezione della morte imminente.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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I fatti

Una signora si sottoponeva ad una risonanza magnetica presso una struttura sanitaria siciliana da cui emergeva una neoformazione renale, che induceva i medici a ricoverarla presso una struttura sanitaria ed a sottoporla, il giorno successivo, ad un intervento di nefrectomia parziale. Il pezzo di rene asportato veniva poi sottoposto ad esame istologico, da cui risultava la presenza di un carcinoma renale cromofabo.

Subito dopo l’intervento di cui sopra, la paziente subiva una importante instabilità emodinamica ed una abbondante perdita di sangue nella sede del drenaggio chirurgico. Pertanto, la medesima veniva sottoposta ad emotrasfusioni e poi, d’urgenza, ad un nuovo intervento chirurgico di nefrectomia sinistra.

A seguito del secondo intervento, la paziente veniva trasferita presso il reparto di terapia intensiva della struttura sanitaria e sottoposta ad esami microbiologici da cui emergeva la presenza di alcuni batteri. Allorquando la paziente era ricoverata presso il reparto di terapia intensiva, si verificava un aumento dei valori di flogosi e pochi giorni dopo la paziente decedeva.

Le contestazioni dei familiari alla struttura sanitaria

I figli della paziente deceduta ritenevano sussistente la responsabilità della struttura sanitaria per la morte della madre.

Secondo gli attori, l’intervento chirurgico non era stato eseguito correttamente. Da tale condotta sarebbe derivata una grave lesione iatrogena ai vasi sanguigni della paziente.

Inoltre, la struttura non avrebbe effettuato una corretta emostasi dopo l’intervento. Ciò avrebbe causato una grave emorragia massiva.

I figli contestavano, infine, la mancata adozione degli accorgimenti necessari a evitare la contrazione e la diffusione di batteri.

Si rivolgevano quindi al tribunale di Catania, chiedendo

  • la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti in proprio per la perdita del rapporto parentale;
  • nonché di quelli subiti dalla propria madre per la consapevolezza della morte imminente.

Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria: cosa comporta il contratto di spedalità

La responsabilità medica riveste carattere contrattuale, in quanto rinviene la sua fonte nel contratto atipico di spedalità che si instaura tra la struttura sanitaria ed il paziente al momento dell’accettazione di quest’ultimo all’interno della struttura.

Il contratto suddetto fa sorgere:

  • a carico della struttura medesima l’obbligo di eseguire una serie di prestazioni principali di carattere sanitario in favore del paziente,
  • nonché una serie di prestazioni secondarie e accessorie aventi carattere assistenziale e alberghiero.

Inoltre, il carattere contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria riguarda sia gli inadempimenti posti in essere direttamente dalla struttura, cioè per la non corretta esecuzione di prestazioni sulla medesima gravanti in maniera diretta, sia gli inadempimenti indiretti della struttura, cioè per la non corretta esecuzione di prestazioni tenute dagli ausiliari della struttura medesima.

Infine, il carattere contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria riguarda sia quelle strutture avente natura pubblica (come gli ospedali pubblici) sia le strutture aventi natura privata (esempio le case di cura).

La natura contrattuale della responsabilità comporta l’applicazione del relativo regime di ripartizione dell’onere della prova, il grado della colpa e della prescrizione, tipici dell’obbligazione da contratto d’opera professionale.

Quale responsabilità per il personale sanitario invece?

Il personale sanitario, invece, risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo che abbia causato il danno nell’adempimento di un’obbligazione assunta direttamente nei confronti del paziente.

Tuttavia, nel caso di danno per la perdita del rapporto parentale, il regime applicabile anche nei confronti della struttura sanitaria è quello della responsabilità extracontrattuale.

Infatti, il rapporto contrattuale tra paziente e struttura non produce effetti protettivi in favore di terzi, tranne che nelle ipotesi di prestazione sanitaria afferenti alla procreazione.

In tal caso, quindi, i congiunti del paziente che agiscono in giudizio per il risarcimento del danno parentale, devono fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano:

  1. il fatto colposo,
  2. il danno evento (cioè il decesso del congiunto),
  3. il nesso causale fra il fatto colposo e il danno evento,
  4. nonché il danno conseguenza (cioè la perdita del rapporto familiare).

Perdita del rapporto parentale: presunzione del danno e prova contraria

Per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale, il giudice ha evidenziato come l’estinzione di uno stretto vincolo di parentela, causato dalla morte di un congiunto, lede il diritto dei parenti superstiti all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita di un nucleo familiare.

Inoltre, l’uccisione di una persona consente di presumere, di per sé, una sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli e ai fratelli della vittima. Non è necessario dimostrare che la vittima e i congiunti convivessero o abitassero vicino.

In detti casi, pertanto, è onere della struttura sanitaria convenuta provare che il paziente deceduto e i congiunti fossero tra loro indifferenti o in odio, al fine di escludere la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale.

Danno biologico terminale: tempo apprezzabile e prova della sofferenza

Invece, il danno biologico terminale ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e di sofferenza che e connesso alla percezione della morte imminente da parte del paziente. Pertanto, detto danno sussiste solo nel caso in cui tra le lesioni il decesso intercorra un lasso di tempo minimo, che non è convenzionalmente individuato, ma che sia comunque apprezzabile e tale da poter ritenere sussistente una sofferenza psicologica. Mentre, se la morte è immediata oppure avviene a brevissima distanza di tempo, non può sussistere un danno terminale.

Pertanto, l’attore che agisce in giudizio per il risarcimento del suddetto danno deve provare la percezione della fine imminente da parte del paziente. Si tratta di un presupposto necessario, in assenza del quale non può essere risarcito il suddetto danno.

La decisione del Tribunale

Nel caso di specie, la c.t.u. svolta nel corso del giudizio ha accertato che le manovre eseguite dal chirurgo urologo durante l’intervento sono state traumatiche per l’arteria e per i suoi rami secondari. La consulenza ha inoltre rilevato che l’emostasi non è stata eseguita in modo idoneo a prevenire o controllare l’insorgenza dell’emorragia.

I consulenti tecnici d’ufficio hanno poi accertato che la paziente ha contratto una sepsi batterica all’interno della struttura sanitaria convenuta, la quale ha aggravato condizioni di salute e la portata all’eccesso shock settico.

In altri termini, secondo i periti la lesione vascolare causata alla paziente durante l’intervento chirurgico e l’idoneità dell’emostasi a contenere l’emorragia sono state la causa che ha condizionato l’iter clinico della paziente portandola alla morte.

In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto sussistente una responsabilità della struttura sanitaria nella determinazione della morte della paziente e conseguentemente ha accolto la domanda risarcitoria del danno da perdita del rapporto parentale.

Per quanto riguarda, invece, il danno terminale, il giudice ha evidenziato come, dalle cartelle cliniche depositate giudizio, è emerso che la paziente è rimasta incosciente per tutto il tempo del ricovero ospedaliero. Pertanto, i congiunti attori non hanno fornito in giudizio la prova che la paziente deceduta fosse lucida e sofferente in ragione della consapevolezza che la morte era ormai vicina.

In considerazione di ciò, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno terminale formulata dai congiunti della paziente deceduta.

FAQ: responsabilità sanitaria, danno parentale e danno terminale

Quando la struttura sanitaria risponde per la morte del paziente?

La struttura sanitaria può essere ritenuta responsabile quando il decesso è collegato a un inadempimento delle prestazioni sanitarie dovute. Nel caso esaminato, la responsabilità è stata fondata sugli esiti della c.t.u., che ha accertato una lesione vascolare durante l’intervento, una emostasi non idonea e una sepsi contratta all’interno della struttura.

I familiari possono chiedere il risarcimento per la perdita del rapporto parentale?

Sì. I congiunti del paziente deceduto possono chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Devono però provare gli elementi dell’illecito: la condotta colposa, il decesso, il nesso causale e il pregiudizio subito per la perdita del rapporto familiare.

La convivenza con la vittima è necessaria per ottenere il danno parentale?

No. La sofferenza morale dei congiunti più stretti, come figli, genitori, coniuge e fratelli, può essere presunta anche senza convivenza o vicinanza abitativa. Spetta alla struttura convenuta dimostrare eventuali elementi contrari, come l’assenza di un reale legame affettivo.

Quando è risarcibile il danno biologico terminale?

Il danno biologico terminale è risarcibile solo se tra la lesione e la morte trascorre un tempo apprezzabile e se il paziente ha percepito lucidamente l’approssimarsi della fine. Non basta quindi il solo decesso dopo l’intervento.

Chi deve provare la consapevolezza della morte imminente?

La prova grava su chi chiede il risarcimento. I familiari devono dimostrare che il paziente fosse cosciente e consapevole della gravità delle proprie condizioni.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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