Responsabilità patrimoniale e destinazioni patrimoniali. La tutela giurisdizionale dei creditori e del debitore

La responsabilità patrimoniale del debitore rappresenta uno dei cardini del sistema civilistico. Le destinazioni patrimoniali, dal fondo patrimoniale al trust fino agli atti ex art. 2645-ter c.c., introducono però deroghe rilevanti alla garanzia generica dei creditori. Da qui nasce l’esigenza di bilanciare autonomia privata, tutela del credito e limiti alla segregazione abusiva dei beni.

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La garanzia patrimoniale generica e il principio di responsabilità del debitore

L’art. 2740 c.c. stabilisce il principio generale secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Tale disposizione costituisce la base della garanzia patrimoniale generica riconosciuta ai creditori, i quali possono agire sul patrimonio del debitore senza che assuma rilievo il titolo in base al quale i beni sono entrati nella sua disponibilità.

La garanzia patrimoniale si fonda, quindi, sui principi di universalità e unitarietà del patrimonio: tutti i beni del debitore costituiscono, in via generale, la massa destinata a soddisfare le ragioni creditorie. Il riferimento ai beni futuri deve essere inteso nel senso che essi, pur non essendo presenti al momento della nascita dell’obbligazione, potranno essere aggrediti qualora entrino successivamente nel patrimonio del debitore.

Tale principio rappresenta il punto di equilibrio tra interesse del debitore alla libera gestione del proprio patrimonio e interesse del creditore alla conservazione della garanzia necessaria per ottenere l’adempimento[1].

Destinazioni patrimoniali e deroga alla garanzia generica

L’art. 2740, comma 2, c.c. stabilisce che le limitazioni della responsabilità patrimoniale sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge. La norma esprime il principio secondo cui il debitore non può sottrarre liberamente beni alla garanzia dei creditori, poiché una riduzione arbitraria del patrimonio aggredibile comprometterebbe il vincolo obbligatorio.

Le destinazioni patrimoniali costituiscono una delle principali modalità attraverso cui l’ordinamento consente, in presenza di specifici presupposti, una deroga a tale principio. Attraverso la destinazione, determinati beni vengono vincolati alla realizzazione di uno specifico scopo e vengono sottratti, in tutto o in parte, alla garanzia patrimoniale generica, rispondendo esclusivamente delle obbligazioni contratte per il perseguimento di quello scopo.

Il fenomeno ha trovato inizialmente applicazione attraverso la creazione di soggetti giuridici autonomi, nei quali la separazione patrimoniale deriva dalla distinta personalità del soggetto titolare. Successivamente, l’evoluzione normativa ha riconosciuto ipotesi di separazione patrimoniale anche in assenza di alterità soggettiva, consentendo allo stesso soggetto di essere titolare di patrimoni destinati a finalità differenti.

La tutela dei creditori nelle destinazioni patrimoniali

Il principale problema posto dalle destinazioni patrimoniali riguarda il loro rapporto con la posizione dei creditori personali del titolare dei beni destinati. La separazione patrimoniale, infatti, determina una compressione della garanzia prevista dall’art. 2740 c.c., poiché alcuni beni vengono sottratti alla possibilità di aggressione da parte dei creditori estranei allo scopo perseguito.

Il dibattito attuale in materia di destinazioni patrimoniali riguarda la possibilità e, in caso affermativo, le condizioni da parte dell’autonomia negoziale di dar vita, mediante atti unilaterali, a patrimoni separati atipici. Altra questione, sempre in tema di rapporti tra autonomia negoziale e responsabilità patrimoniale generica, è quella relativa alla configurabilità di accordi tra creditore e debitore volti a modificare la garanzia patrimoniale[2].

In ragione di ciò, la dottrina ha individuato talune ipotesi ì, normativamente previste e sparse sia nel Codice Civile, sia in leggi speciali, in cui i privati possono, eccezionalmente, derogare alla regola generale ex art. 2740 c.c., di separare dal proprio patrimonio taluni beni, imprimendo su di essi un vincolo di destinazione.

Infatti, il legislatore ammette deroghe alla garanzia generica solo in presenza di una previsione normativa che individui presupposti, limiti ed effetti della destinazione. La tutela dei creditori viene assicurata attraverso la delimitazione dell’effetto segregativo e mediante la possibilità di reagire contro destinazioni che risultino lesive delle loro ragioni, secondo gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Il tema centrale delle destinazioni patrimoniali riguarda dunque il delicato bilanciamento tra autonomia privata e protezione del credito:

  • da un lato, l’esigenza di consentire l’organizzazione funzionale del patrimonio;
  • dall’altro, la necessità di impedire che la destinazione diventi uno strumento per sottrarre beni alla garanzia dei creditori.

Separazione patrimoniale e tutela dei creditori: separazione bilaterale e unilaterale

Le destinazioni patrimoniali possono determinare forme diverse di separazione dei beni rispetto al patrimonio generale del soggetto titolare. La distinzione principale è tra separazione bilaterale (o perfetta) e separazione unilaterale (o imperfetta).

Nella separazione bilaterale il patrimonio destinato e quello generale rimangono completamente autonomi:

  • i creditori personali del titolare non possono agire sui beni destinati
  • e, allo stesso modo, i creditori sorti in relazione allo scopo della destinazione possono soddisfarsi esclusivamente su tale patrimonio.

Nella separazione unilaterale, invece, l’autonomia del patrimonio destinato è meno intensa, poiché i creditori ad esso collegati possono agire, in via sussidiaria, anche sul patrimonio generale del debitore.

Un esempio significativo è rappresentato dai patrimoni destinati ad uno specifico affare disciplinati dagli artt. 2447-bis ss. c.c. In tale ipotesi, salvo diversa previsione della deliberazione costitutiva, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio destinato. Rimane ferma, tuttavia, la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

La disciplina evidenzia come la separazione patrimoniale non elimini il problema della tutela dei creditori, ma imponga un bilanciamento tra esigenza di organizzazione del patrimonio e salvaguardia delle ragioni creditorie.

I negozi di destinazione e il superamento del modello tradizionale della garanzia patrimoniale

La progressiva diffusione di forme di destinazione patrimoniale previste dal legislatore – tra cui il fondo patrimoniale, i patrimoni destinati ad uno specifico affare, il trust e gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. – ha modificato il tradizionale rapporto tra autonomia privata e garanzia patrimoniale generica.

In passato si riteneva che la separazione di patrimoni fosse possibile esclusivamente attraverso la creazione di un nuovo soggetto giuridico, in quanto l’art. 2740, comma 2, c.c. consente limitazioni della responsabilità patrimoniale solo nei casi previsti dalla legge. La sottrazione di beni alla garanzia dei creditori personali del debitore era quindi considerata un’eccezione da interpretare in senso restrittivo.

L’evoluzione normativa ha progressivamente superato tale impostazione, riconoscendo la possibilità di realizzare forme di segregazione patrimoniale anche senza alterità soggettiva. Gli atti di destinazione consentono infatti di imprimere un vincolo su determinati beni, destinandoli al perseguimento di uno specifico interesse e limitando la possibilità dei creditori personali di aggredirli.

Da tale fenomeno deriva una distinzione tra due categorie di creditori: da un lato, i creditori generali del debitore, che non possono soddisfarsi sui beni vincolati; dall’altro, i creditori collegati allo scopo della destinazione, che possono agire sul patrimonio destinato secondo i limiti stabiliti dalla legge o dall’atto costitutivo.

La destinazione patrimoniale determina quindi una compressione della garanzia prevista dall’art. 2740 c.c., rendendo centrale il problema della tutela dei creditori estranei allo scopo. Proprio per evitare un uso distorto dello strumento destinatorio, l’ordinamento richiede che la destinazione sia giustificata dalla realizzazione di interessi meritevoli di tutela e sia resa conoscibile attraverso adeguati strumenti pubblicitari.

La struttura degli atti di destinazione e i limiti alla segregazione patrimoniale

Gli atti di destinazione consentono di vincolare determinati beni – in particolare beni immobili o mobili registrati – alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. L’effetto principale è la creazione di una separazione patrimoniale, con conseguente limitazione della possibilità per i creditori personali del disponente di agire sui beni vincolati.

La destinazione può assumere una configurazione statica, quando il bene rimane nella titolarità del disponente ma viene sottoposto al vincolo, oppure dinamica, quando il bene viene trasferito ad un soggetto diverso per essere utilizzato secondo una specifica finalità.

L’art. 2645-ter c.c. attribuisce rilievo alla destinazione attraverso la pubblicità nei registri immobiliari, necessaria per rendere il vincolo opponibile ai terzi. La pubblicità assume, quindi, una funzione essenziale anche sotto il profilo della tutela dei creditori, consentendo loro di conoscere l’esistenza del vincolo e valutarne gli effetti sulla garanzia patrimoniale.

Non ogni interesse può giustificare una destinazione patrimoniale. La norma richiede infatti una particolare meritevolezza dell’interesse perseguito, riferibile a finalità riconducibili, ad esempio, alla tutela di persone con disabilità, di enti pubblici o di altri soggetti meritevoli di protezione. Tale requisito rappresenta un limite fondamentale all’autonomia privata, impedendo che gli atti di destinazione siano utilizzati esclusivamente come strumenti di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori.

L’ammissibilità dei negozi di destinazione atipici e la tutela dei creditori

L’ammissibilità dei negozi di destinazione atipici ha rappresentato uno dei principali temi di confronto successivi all’introduzione dell’art. 2645-ter c.c. In una prima fase, gli interpreti si sono divisi tra coloro che attribuivano alla norma una funzione esclusivamente pubblicitaria e coloro che, invece, vi individuavano il riconoscimento della possibilità di creare vincoli di destinazione anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal legislatore.

L’orientamento, oggi prevalente, ammette la configurabilità di negozi di destinazione atipici, purché ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 1322 e 2645-ter c.c. La ragione di tale apertura risiede nella progressiva evoluzione del sistema patrimoniale, caratterizzato dalla presenza di numerose ipotesi di separazione senza necessità di creare un nuovo soggetto giuridico.

Tuttavia, proprio perché la destinazione patrimoniale incide sulla garanzia generale dei creditori, l’autonomia privata incontra limiti particolarmente stringenti. Il vincolo di destinazione deve infatti perseguire interessi meritevoli di tutela, non potendo essere utilizzato come strumento per sottrarre beni alla garanzia dei creditori personali del disponente.

La meritevolezza assume quindi una funzione di controllo dell’autonomia negoziale: attraverso tale requisito l’ordinamento verifica che la segregazione patrimoniale sia giustificata da una finalità concreta e non rappresenti un mezzo per eludere il principio espresso dall’art. 2740 c.c.

Il principio di tipicità delle separazioni patrimoniali

L’apertura verso i negozi di destinazione non determina il superamento del principio di tipicità previsto dall’art. 2740, comma 2, c.c. La possibilità di limitare la responsabilità patrimoniale del debitore resta infatti subordinata alla presenza di una disciplina normativa che definisca presupposti ed effetti della separazione.

Il legislatore ha progressivamente introdotto diverse ipotesi di patrimoni separati, nelle quali l’effetto segregativo è accompagnato da specifiche forme di tutela dei creditori. La separazione patrimoniale, pertanto, non costituisce un potere generale attribuito ai privati, ma un fenomeno ammesso entro limiti determinati.

Tra le principali figure di destinazione patrimoniale rientra il fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c. Tale istituto consente ai coniugi di destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, creando una forma di patrimonio separato rispetto a quello personale dei coniugi.

La tutela dei creditori è assicurata dall’art. 170 c.c., che limita l’esecuzione sui beni del fondo per le obbligazioni contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia, quando il creditore ne era a conoscenza. La protezione non opera quindi in modo assoluto, ma richiede una valutazione della conoscenza del creditore circa la destinazione del debito.

Sotto il profilo applicativo, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando tale atto determini un pregiudizio per le ragioni creditorie. La costituzione del vincolo, infatti, non può diventare uno strumento per sottrarre beni all’aggressione dei creditori anteriori[3].

Il trust e la segregazione patrimoniale

Accanto alle ipotesi tipiche previste dall’ordinamento interno, il trust rappresenta una delle forme più significative di segregazione patrimoniale. L’istituto, di origine anglosassone, trova riconoscimento nell’ordinamento italiano attraverso la Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata con la legge n. 364/1989.

Il trust si caratterizza per il trasferimento di determinati beni dal disponente (settlor) al trustee, il quale assume l’obbligo di amministrarli secondo uno specifico programma nell’interesse dei beneficiari. L’elemento centrale dell’istituto è rappresentato dalla segregazione dei beni trasferiti, che rimangono separati dal patrimonio personale del trustee e non sono aggredibili dai suoi creditori personali.

La struttura del trust evidenzia quindi una forte incidenza sul sistema della responsabilità patrimoniale: i beni vincolati vengono sottratti alla garanzia generale dei creditori del trustee e destinati esclusivamente alla realizzazione dello scopo previsto nell’atto istitutivo.

Anche il trust, tuttavia, incontra limiti derivanti dalla necessità di tutelare i creditori. Non può essere utilizzato per realizzare una sottrazione fraudolenta dei beni alla garanzia patrimoniale, potendo essere oggetto di contestazione attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, tra cui l’azione revocatoria.

Particolare rilievo assume il trust istituito a favore di persone con disabilità, disciplinato dalla L. n. 112/2016, che prevede specifiche garanzie a tutela del beneficiario, tra cui la presenza del guardiano incaricato di vigilare sull’attività del trustee.

Il tratto comune tra trust e negozi di destinazione risiede quindi nella creazione di un vincolo di destinazione e di una separazione patrimoniale; la differenza fondamentale riguarda invece la struttura dell’operazione e il diverso livello di autonomia riconosciuto al patrimonio segregato rispetto al patrimonio generale[4].

Il trust interno e il superamento delle iniziali resistenze

L’orientamento oggi prevalente riconosce l’ammissibilità del c.d. trust interno, superando le iniziali perplessità fondate sul presunto contrasto con il principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.

In una prima fase, parte della dottrina e della giurisprudenza riteneva che la segregazione patrimoniale prodotta dal trust fosse incompatibile con il sistema italiano, in quanto idonea a comprimere la garanzia dei creditori. L’evoluzione normativa e il progressivo riconoscimento delle destinazioni patrimoniali hanno tuttavia determinato il superamento di tale impostazione.

Oggi il trust interno è generalmente ritenuto ammissibile, purché sia utilizzato per perseguire interessi meritevoli di tutela e non costituisca uno strumento volto a sottrarre fraudolentemente beni alla garanzia dei creditori. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha privilegiato un controllo sulla concreta funzione dell’operazione piuttosto che un giudizio di incompatibilità astratta dell’istituto con l’ordinamento italiano[5].

La tutela dei creditori contro gli atti di destinazione

Il riconoscimento delle destinazioni patrimoniali rende centrale il tema della tutela dei creditori, i quali vedono ridursi la garanzia patrimoniale generica in conseguenza dell’effetto segregativo prodotto dal vincolo.

L’atto di destinazione, una volta trascritto ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., diviene opponibile ai terzi. Ne consegue che, se la trascrizione del vincolo precede quella del pignoramento, il creditore non può procedere all’esecuzione sui beni destinati, salvo esperire gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Al contrario, il pignoramento trascritto anteriormente prevale sul successivo vincolo di destinazione.

La priorità della trascrizione assume quindi un ruolo decisivo nell’individuazione del conflitto tra creditore e beneficiario della destinazione, ma non esaurisce gli strumenti di protezione del credito.

Infatti, il creditore anteriore all’atto di destinazione può contestare la segregazione patrimoniale quando questa risulti pregiudizievole per le proprie ragioni. In tale prospettiva assumono particolare rilievo gli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale predisposti dal legislatore, elaborati proprio per impedire che la destinazione dei beni si trasformi in un mezzo di elusione delle pretese creditorie.

Il sistema realizza così un equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato, riconoscere l’efficacia della segregazione patrimoniale quale strumento di organizzazione del patrimonio; dall’altro, evitare che essa possa compromettere ingiustificatamente il diritto dei creditori alla soddisfazione del proprio credito.

I rimedi contro la segregazione patrimoniale pregiudizievole

L’evoluzione giurisprudenziale e legislativa dimostra come l’ordinamento non consideri la destinazione patrimoniale una forma di protezione assoluta dei beni vincolati. La tutela del creditore continua, infatti, ad essere garantita attraverso rimedi che consentono di neutralizzare gli effetti degli atti di destinazione quando siano posti in essere in frode alle sue ragioni.

In tale prospettiva si collocano, anzitutto, l’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901 c.c. e, per gli atti a titolo gratuito o assimilati, il meccanismo introdotto dall’art. 2929-bis c.c., che consente, al ricorrere dei relativi presupposti, di procedere direttamente all’esecuzione sui beni oggetto del vincolo senza la preventiva proposizione dell’azione revocatoria.

L’introduzione dell’art. 2929-bis c.c., conferma la volontà del legislatore di rafforzare la tutela dei creditori nei confronti degli atti di segregazione patrimoniale, riducendo il rischio che il vincolo di destinazione venga utilizzato con finalità esclusivamente elusive.

Ne consegue che la validità del trust o dell’atto di destinazione non impedisce il controllo giudiziale sulla concreta funzione dell’operazione. La segregazione patrimoniale rimane efficace solo nella misura in cui rispetti la funzione economico-sociale dell’istituto e non si traduca in un ingiustificato sacrificio delle ragioni creditorie.

Negozio fiduciario e destinazione patrimoniale: differenze rilevanti per la tutela dei creditori

Il negozio fiduciario si distingue dal trust e dagli atti di destinazione perché non realizza, di regola, una vera e propria segregazione patrimoniale. Nel rapporto fiduciario il fiduciante trasferisce il bene al fiduciario, il quale assume l’obbligo, in forza del pactum fiduciae, di ritrasferirlo al verificarsi delle condizioni convenute.

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La caratteristica essenziale dell’istituto è che il vincolo rimane sul piano obbligatorio e non produce effetti reali nei confronti dei terzi. Il fiduciario acquista, infatti, una piena titolarità del bene, sia pure limitata nei rapporti interni dall’obbligo di ritrasferimento.

Proprio l’assenza di un effetto segregativo costituisce la principale differenza rispetto al trust e agli atti di destinazione, nei quali il vincolo è opponibile ai terzi e incide direttamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori.

Ne consegue che, mentre nelle destinazioni patrimoniali il problema centrale è rappresentato dall’opponibilità della segregazione, nel negozio fiduciario la tutela si concentra prevalentemente sull’adempimento del pactum fiduciae e sui rimedi riconosciuti al fiduciante. Solo in alcune ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore, come nel settore dell’intermediazione finanziaria e dei fondi comuni di investimento, la fiducia si accompagna a fenomeni di separazione patrimoniale.

L’actio pauliana: principale rimedio a tutela dei creditori

Quanto alla tutela, la giurisprudenza ha ritenuto esperibile l’actio pauliana, o azione revocatoria, di cui all’art. 2901 c.c. Tale orientamento si è formato prima con riferimento al fondo patrimoniale e, successivamente, anche in relazione al negozio di destinazione.

L’azione può essere proposta dai creditori potenzialmente lesi nelle loro pretese. Il vincolo di destinazione impresso su uno o più beni, infatti, può pregiudicare la garanzia patrimoniale del debitore prevista dall’art. 2740 c.c.

Tuttavia, al fine di esperire tale azione è necessaria la presenza di taluni presupposti:

  1. L’eventus damni per il creditore, l’atto di disposizione;
  2. l’elemento soggettivo (consilium fraudis, in caso di atto a titolo gratuito;
  3. scientia fraudis in caso di atto a titolo oneroso).

Per dichiarare inefficaci gli atti bisogna quindi distinguere l’atto a titolo gratuito da quello a titolo oneroso.

Per il primo è sufficiente la volontà del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L’inefficacia si estende anche al terzo acquirente dal debitore. In questo caso, infatti, il legislatore sembra privilegiare il mancato guadagno rispetto al danno certo già patito.

Un’indicazione in tal senso può ricavarsi anche dall’art. 2038, comma 1, c.c. In materia di indebito, la norma prevede che il terzo acquirente sia tenuto, nei limiti dell’arricchimento, verso chi ha pagato l’indebito. Non è invece prevista una disciplina analoga nei confronti del terzo acquirente nel caso di alienazione del bene a titolo oneroso.

In relazione all’atto di disposizione non si richiede il trasferimento del bene al beneficiario, in quanto atto di disposizione è anche quello che si realizza con l’apposizione del vincolo. Una nozione di disposizione in senso lato[6]. L’atto dispositivo può anche avere natura unilaterale non dovendo, quindi, necessariamente essere di natura bilaterale.

Emerge la necessità di individuare la natura gratuita o onerosa dell’atto di disposizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la verifica è sulla causa in concreto, o meglio, si deve aver riguardo alla ragione giustificativa, se è previsto o meno un corrispettivo[7].

Accanto all’azione revocatoria, l’ordinamento offre ulteriori strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, tra i quali il sequestro conservativo, esperibile quando sussista il fondato timore di perdere la garanzia del credito. La pluralità dei rimedi conferma come il sistema, pur ammettendo forme di segregazione patrimoniale, continui a garantire un’effettiva protezione delle ragioni creditorie, impedendo che i vincoli di destinazione si traducano in strumenti di abuso dell’autonomia privata.

Per tali ragioni, come ha precisato la dottrina, l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ha una finalità di tipo conservativo-cautelare, diretta ad assicurare la realizzazione, in via esecutiva, delle ragioni dei creditori su beni che, in mancanza di tale azione, sarebbero non più aggredibili, in quanto, usciti, definitivamente, dal patrimonio del debitore.

L’invalidità dell’atto di destinazione quale forma di tutela dei creditori

Accanto ai rimedi conservativi, la tutela dei creditori può realizzarsi anche attraverso la contestazione della validità dell’atto di destinazione quando il vincolo risulti privo dei requisiti richiesti dall’ordinamento.

In particolare, nei casi di autodestinazione o di trust autodichiarato, la giurisprudenza e parte della dottrina hanno valorizzato il requisito della meritevolezza degli interessi perseguiti, ritenendo che il vincolo possa essere dichiarato nullo ove sia utilizzato esclusivamente per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale, senza perseguire una finalità meritevole di tutela.

L’azione di nullità si distingue dall’azione revocatoria perché incide direttamente sulla validità del negozio, mentre la revocatoria presuppone un atto valido ed è diretta soltanto a renderlo inefficace nei confronti del creditore. Ne consegue che il giudice, ove emergano i presupposti della nullità, può rilevarla anche d’ufficio, secondo i principi ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.

Parimenti, la cessazione della destinazione può essere fatta valere mediante un’azione di accertamento finalizzata alla cancellazione della trascrizione del vincolo, esperibile da chiunque vi abbia interesse, trattandosi di una situazione destinata a riflettersi sull’opponibilità ai terzi.

L’art. 2929-bis c.c.: il rafforzamento della tutela esecutiva dei creditori

Il principale intervento legislativo volto a rafforzare la tutela dei creditori contro gli atti di segregazione patrimoniale è rappresentato dall’art. 2929-bis c.c., introdotto dal d.l. n. 83/2015.

La disposizione consente al creditore munito di titolo esecutivo, in presenza di atti gratuiti di costituzione di vincoli di indisponibilità o di alienazione compiuti successivamente al sorgere del credito, di procedere direttamente all’esecuzione forzata senza dover ottenere preventivamente una sentenza di revocatoria.

L’istituto risponde all’esigenza di rendere più rapida ed effettiva la tutela del credito, evitando i tempi particolarmente lunghi del giudizio revocatorio e trasferendo l’eventuale fase di cognizione all’interno dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore o dal terzo.

Sotto il profilo processuale, il meccanismo determina una significativa inversione della dinamica probatoria. Il creditore può infatti procedere direttamente al pignoramento, mentre spetta al debitore, al terzo proprietario o al beneficiario del vincolo dimostrare l’insussistenza dei presupposti applicativi della norma attraverso l’opposizione all’esecuzione.

L’art. 2929-bis c.c. non sostituisce l’azione revocatoria, ma si affianca ad essa. Quest’ultima continua infatti a trovare applicazione, in particolare, rispetto agli atti a titolo oneroso e conserva una diversa disciplina sia sotto il profilo dei presupposti sia con riguardo alla distribuzione dell’onere della prova.

Particolarmente dibattuto è l’ambito applicativo della norma. L’orientamento prevalente ritiene che il riferimento legislativo ai “vincoli di indisponibilità” comprenda anche gli atti di destinazione patrimoniale, il fondo patrimoniale e il trust autodichiarato, poiché anche tali istituti possono determinare una riduzione della garanzia patrimoniale generica e pregiudicare le ragioni dei creditori.

In questa prospettiva, l’art. 2929-bis c.c. rappresenta oggi uno degli strumenti più incisivi predisposti dall’ordinamento per impedire che la segregazione patrimoniale venga utilizzata in funzione elusiva, confermando la tendenza del legislatore a bilanciare il riconoscimento dell’autonomia negoziale con l’esigenza di assicurare un’effettiva tutela del credito[8].

Alla luce della disamina svolta, permane l’interrogativo secondo cui, fino a che punto l’ordinamento consente di comprimere la garanzia patrimoniale dei creditori e quali rimedi appronta quando la segregazione patrimoniale diventa abusiva?

La tutela dei debitori

Di poi, dottrina e giurisprudenza di sono interrogate circa i rimedi esperibili dal debitore avverso i creditori, qualora, lo stesso, veda i beni destinati ad un patrimonio separato.

Il problema di tutela dei debitori si pone essenzialmente in due casi:

  1. un creditore “generale” agisce in executivis aggredendo beni del patrimonio separato;
  2. un creditore con cui è stata convenuta una limitazione della garanzia patrimoniale agisce in executivis aggredendo beni esclusi dall’accordo.

Nella prima ipotesi, stante la realità e l’opponibilità del vincolo di destinazione e dell’effetto di separazione patrimoniale, il rimedio è sicuramente quello dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il cui comma 2 consente di esperire anche al fine di contestare la pignorabilità di determinati beni.

In relazione alla seconda ipotesi, invece, la soluzione discende dalla individuazione della natura – reale ovvero obbligatoria – dell’efficacia del patto di limitazione della responsabilità patrimoniale. Secondo una prima tesi, tale accordo imporrebbe in capo al creditore una mera obbligazione negativa, con conseguente ammissibilità di una tutela solo di tipo risarcitorio.

Secondo, invece, una diversa impostazione con tali negozi il creditore rinuncia parzialmente alla garanzia patrimoniale generica, ricostruita in termini di diritto potestativo del creditore sul patrimonio del debitore, con conseguente esperibilità del rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.

In generale, la giurisprudenza ritiene che è a carico del debitore l’onere probatorio che, taluni beni, realmente, siano stati sottratti dalla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Quindi, allo stato dell’arte, il legislatore ha fissato i requisiti essenziali, come previsti dall’art. 1325 c.c, per il contratto, anche per le destinazioni patrimoniali e, la cui causa potrà essere la più variopinta, purché idonea a realizzare gli interessi delle parti, e la cui meritevolezza dovrà indagarsi caso per caso ed in concreto.

Note

[1] 1 Così, M. Di Pirro, Compendio di Diritto Civile, 2026.

[2]  Sul punto Cfr., P. Perlingieri, Il diritto civile, ult. ed.

[3] Cfr., R. Giovagnoli, Manuale di Diritto civile, ult. ed.

[4] Cfr., M. Di Pirro, Compendio di diritto civile, 2026.

[5] Cfr., SS.UU., Cass., del marzo 2016, che ha riconosciuto la validità del cd. preliminare di preliminare, sul presupposto che è valido ed efficace tutto ciò che è utile per le parti, purché rispettoso di norme imperative e, peraltro, pronto ad accogliere i negozi di destinazione atipici, grazie al viatico normativo costituito dagli artt. 2645 ter e 1322 c.c.

[6]  Sul punto v., Cass., 25.5.2012, n. 8352 (in tema di diseredazione), che ritiene compreso nel concetto di atto di disposizione anche la manifestazione di volontà ablativa e destituiva e, quindi, riconosce la validità della diseredazione che costituisce, comunque, un regolamento di interessi patrimoniali.

[7] Cfr., SS.UU. Cass., 18.3.2010, n. 6538.

[8] Cfr., SS.UU. Cass., 18.3.2010, n. 6538, sull’adempimento del terzo, affermano che la verifica è sulla causa in concreto. Ulteriore argomento emerge da Cass. 18.12.2015, n. 25478, che ha evidenziato che il trust può essere sia un atto liberale che oneroso, e che il primo trasferimento del bene al trustee è funzionale al trasferimento definitivo al beneficiario. Non può essere decisivo il trattamento tributario che considera questi atti come atti a titolo gratuito. Gli accordi modificativi della responsabilità patrimoniale non producono effetti, sempre che non abbiano ad oggetto beni oggetto di diritti reali di garanzia, perché in tal caso la loro disposizione non impedisce al creditore di agire per il soddisfacimento e di procedere ad esecuzione forzata.

Fabiana Fragnito
Praticante avvocato. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio con tesi in Diritto Internazionale dal titolo:”I Minori Stranieri Non Accompagnati: profili di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea”.

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