Successioni, donazioni e imposte indirette: cosa cambia con il correttivo fiscale

Lo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale (clicca qui per scaricare il PDF) interviene anche sulla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e catastale e delle procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico.

Non si tratta di una riscrittura complessiva della materia, ma di un intervento di coordinamento che incide su alcuni passaggi operativi rilevanti: pagamento anticipato delle imposte nei trust e nei vincoli di destinazione, decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta di successione, aggiornamento dei rinvii normativi e controlli sulle autoliquidazioni in materia di pubblicità immobiliare.

Il dato da tenere presente è che il testo esaminato è una bozza di decreto. Le disposizioni potranno quindi subire modifiche nel corso dell’iter di approvazione.

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Cosa prevede il correttivo fiscale su successioni e donazioni

Il Titolo VI dello schema, dedicato alla revisione della disciplina dell’accertamento, contiene alcune disposizioni che interessano direttamente la fiscalità indiretta.

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Leonarda D’Alonzo
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Gli articoli più rilevanti sono:

  1. l’articolo 13, che modifica le norme sull’imposta sulle successioni e donazioni, coordinandole con le imposte ipotecaria e catastale;
  2. l’articolo 14, che interviene sulla decorrenza degli interessi in caso di maggiore imposta di successione;
  3. l’articolo 15, che aggiorna un rinvio normativo in materia di imposte ipotecaria e catastale;
  4. l’articolo 19, che disciplina i controlli sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare.

La funzione principale del correttivo è rendere più coerente il sistema dopo gli interventi di riforma sui tributi indiretti. Tuttavia, alcune modifiche possono avere effetti pratici importanti per professionisti, contribuenti, notai e soggetti che curano adempimenti immobiliari o successori.

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Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

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La legge “semplificazioni 2025” ridisegna in modo profondo l’equilibrio tra tutela dei legittimari, autonomia privata e sicurezza dei traffici, con effetti immediati sulla circolazione dei beni di provenienza donativa. Il volume offre un percorso chiaro, tecnico e operativo: dal quadro previgente alle nuove regole su riduzione, trascrizione e tutela dei terzi, con focus sulle ricadute pratiche per chi opera ogni giorno. 

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Contenuti in evidenza
- Riforma delle donazioni e legittima come diritto di credito
- Nuova disciplina degli artt. 561–563 c.c. e ricadute sulla reintegrazione
- Trascrizione e modifiche agli artt. 2652 e 2690 c.c.
- Provenienza donativa: gestione del rischio, prassi, cautele e bilanciamento degli interessi
- Tutela dei terzi, affidamento e credito ipotecario
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Trust e vincoli di destinazione: il pagamento anticipato riguarda anche ipotecaria e catastale

L’articolo 13 interviene sull’articolo 4-bis, comma 3, del testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (d.lgs. n. 346/1990).

Il punto centrale riguarda il pagamento anticipato dell’imposta nei casi di trust e vincoli di destinazione. La bozza chiarisce che il riferimento non è soltanto all’imposta sulle successioni e donazioni, ma anche alle imposte ipotecaria e catastale.

La modifica non introduce una nuova categoria impositiva, ma precisa il perimetro delle imposte che possono essere interessate dal meccanismo di corresponsione anticipata. Il testo sostituisce infatti diversi riferimenti al singolare, “imposta”, con formule riferite alle “imposte”, includendo espressamente successioni e donazioni, ipotecaria e catastale.

In termini pratici, il contribuente deve verificare non solo il trattamento dell’imposta principale, ma anche quello dei tributi collegati alla componente immobiliare dell’operazione. Questo profilo è particolarmente rilevante quando nel patrimonio conferito in trust o vincolato sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari.

Cosa cambia per base imponibile, franchigie e aliquote

Il correttivo precisa che base imponibile, franchigie e aliquote richiamate nella disposizione riguardano l’imposta sulle successioni e donazioni.

La modifica ha natura di coordinamento, ma serve a evitare sovrapposizioni interpretative tra l’imposta principale e le imposte ipotecaria e catastale. Queste ultime, infatti, seguono una disciplina propria e non possono essere confuse con le regole tipiche dell’imposta successoria o donativa.

Per chi assiste contribuenti nella pianificazione patrimoniale, il punto è operativo: occorre distinguere con precisione le regole di determinazione dell’imposta sulle successioni e donazioni da quelle applicabili agli adempimenti di trascrizione e voltura.

Maggiore imposta di successione: gli interessi decorrono dalla scadenza del versamento

L’articolo 14 modifica l’articolo 34, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990.

La disposizione sostituisce il riferimento alla decorrenza degli interessi “dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale” con il riferimento al giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 37, comma 1, primo periodo.

La novità è rilevante perché sposta il baricentro dal momento in cui l’ufficio notifica la liquidazione al momento in cui il contribuente avrebbe dovuto eseguire il versamento.

La modifica appare coerente con il modello dell’autoliquidazione. Se il contribuente è tenuto a liquidare e versare l’imposta entro un determinato termine, gli interessi sulla maggiore imposta non decorrono più dalla successiva attività dell’ufficio, ma dal giorno successivo alla scadenza dell’obbligo di pagamento.

Perché la nuova decorrenza degli interessi può incidere sui costi della successione

La modifica sulla decorrenza degli interessi non è solo formale. In caso di maggiore imposta accertata dall’ufficio, il periodo di maturazione degli interessi può risultare più ampio rispetto al criterio fondato sulla notifica della liquidazione.

Per il contribuente questo significa che errori, omissioni o sottostime nella dichiarazione di successione possono produrre un costo ulteriore, collegato al tempo trascorso dalla scadenza del termine di versamento.

Il punto assume particolare rilievo nei casi in cui la liquidazione dell’ufficio intervenga a distanza di tempo dalla presentazione della dichiarazione o dall’autoliquidazione. In tali situazioni, la corretta quantificazione iniziale dell’imposta diventa ancora più importante.

Imposte ipotecaria e catastale: aggiornato il rinvio normativo

L’articolo 15 interviene sull’articolo 13, comma 2-bis, del testo unico delle imposte ipotecaria e catastale (d.lgs. n. 347/1990).

La modifica sostituisce il riferimento al “comma 1-bis” con quello al “comma 1”. Si tratta di un intervento di coordinamento normativo, necessario per adeguare il testo alla nuova struttura delle disposizioni richiamate.

Anche quando la modifica appare tecnica, il coordinamento dei rinvii è essenziale. Nei tributi indiretti, un richiamo errato può creare incertezze applicative nei controlli, nelle liquidazioni e nelle difese del contribuente.

Modello unico informatico e pubblicità immobiliare: controlli sulle autoliquidazioni

L’articolo 19 introduce una disciplina specifica per il controllo delle autoliquidazioni relative agli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare.

La norma riguarda le formalità richieste da soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 10, lettera b), del testo unico dell’imposta di registro. In tali casi, l’ufficio controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, oltre alla regolarità dei versamenti.

Se emergono maggiori tributi, l’ufficio notifica un avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento. L’avviso contiene l’invito a versare, entro sessanta giorni, l’integrazione dei tributi, la sanzione amministrativa e gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui i tributi avrebbero dovuto essere pagati.

La disposizione prevede anche un effetto premiale: se il pagamento avviene entro il termine indicato, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo.

Cosa deve fare il contribuente se riceve l’avviso di liquidazione

In caso di avviso di liquidazione per maggiori tributi connessi a formalità immobiliari, il contribuente deve verificare subito tre aspetti.

Il primo riguarda il presupposto dell’avviso, cioè quale imposta o tassa sia stata ritenuta insufficiente o non correttamente versata.

Il secondo riguarda il termine di pagamento. La bozza prevede un termine di sessanta giorni per effettuare il pagamento richiesto.

Il terzo riguarda la convenienza della definizione. Il versamento entro il termine consente la riduzione della sanzione a un terzo. Se invece il contribuente ritiene illegittima la pretesa, dovrà valutare la possibilità di contestare l’atto nei modi e nei termini previsti.

I casi limite da controllare: quando la bozza può incidere di più

Le modifiche possono assumere particolare rilievo in alcune situazioni.

Il primo caso riguarda trust e vincoli di destinazione con immobili. Qui il coordinamento tra imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale diventa centrale, perché il pagamento anticipato può riguardare più tributi.

Il secondo caso riguarda dichiarazioni di successione con beni di difficile valutazione. Se l’ufficio liquida una maggiore imposta, la nuova decorrenza degli interessi può incidere sensibilmente sull’importo finale.

Il terzo caso riguarda formalità immobiliari presentate tramite modello unico informatico da soggetti diversi dai canali ordinariamente presidiati dai pubblici ufficiali indicati dalla disciplina di registro. In tali ipotesi, il controllo dell’autoliquidazione assume una funzione autonoma e può condurre alla notifica di un avviso di liquidazione.

Il quarto caso riguarda i contribuenti che confidano nella natura meramente tecnica delle modifiche. Anche le norme di coordinamento, se incidono su termini, interessi o ambito delle imposte dovute, possono avere effetti economici concreti.

Cosa non cambia con il correttivo

Il correttivo non riscrive le aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Non modifica, nel testo esaminato, la struttura generale delle franchigie.

Non introduce una nuova imposta sui trust.

Non elimina l’obbligo di autoliquidazione, ma ne rafforza il coordinamento con i controlli successivi dell’ufficio.

Non rende automatico il pagamento ridotto delle sanzioni, perché la riduzione a un terzo opera solo se il contribuente paga entro il termine indicato nell’avviso di liquidazione.

Potrebbe interessarti:

FAQ su successioni, donazioni e imposte indirette nel correttivo fiscale

Il correttivo fiscale cambia le aliquote dell’imposta di successione?

No. La bozza non interviene sulle aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le modifiche riguardano soprattutto il coordinamento con le imposte ipotecaria e catastale, la decorrenza degli interessi e i controlli sulle autoliquidazioni.

Nei trust il pagamento anticipato riguarda solo l’imposta di successione e donazione?

No. La bozza chiarisce che il pagamento può riguardare anche le imposte ipotecaria e catastale, quando ne ricorrono i presupposti. Il punto è rilevante soprattutto se nel trust o nel vincolo di destinazione sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari.

Quando decorrono gli interessi sulla maggiore imposta di successione?

Secondo la modifica prevista dall’articolo 14, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento, non più dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.

La nuova decorrenza degli interessi può aumentare l’importo dovuto?

Sì. Se l’ufficio accerta una maggiore imposta dopo la scadenza del termine di versamento, gli interessi possono maturare dal giorno successivo a tale scadenza. Questo può incidere sull’importo complessivo richiesto al contribuente.

Cosa succede se l’autoliquidazione per una formalità immobiliare è insufficiente?

L’ufficio può notificare un avviso di liquidazione per i maggiori tributi dovuti, con invito a pagare entro sessanta giorni l’integrazione, la sanzione e gli interessi di mora.

La sanzione può essere ridotta?

Sì. Se il pagamento richiesto con l’avviso di liquidazione viene effettuato entro il termine indicato, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo.

Le modifiche sono già definitive?

No. Il testo esaminato è una bozza di schema di decreto legislativo correttivo. Le disposizioni potranno essere modificate prima dell’approvazione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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