Redditi esteri, la Cassazione tutela contro la doppia imposta

La Cassazione, con l’ordinanza n. 16134/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha affrontato il rapporto tra disciplina interna sul credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, affermando che l’obbligo convenzionale di evitare la doppia imposizione prevale sulla normativa interna che subordina il riconoscimento del credito all’adempimento di specifici obblighi dichiarativi.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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I fatti

La vicenda traeva origine da una verifica fiscale relativa a più annualità, all’esito della quale l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento concernenti dividendi percepiti da società tedesche, redditi immobiliari esteri e interessi maturati su conti correnti detenuti all’estero.

La contribuente impugnava gli atti sostenendo di avere diritto allo scomputo delle imposte già versate in Germania sui dividendi esteri percepiti. In primo grado, una delle decisioni riconosceva il diritto alla detrazione delle imposte estere, valorizzando la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania; altra decisione, invece, riteneva imprescindibile la presentazione della dichiarazione dei redditi per poter beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 165 TUIR.

La controversia giungeva quindi dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado, che aderiva alla tesi dell’Ufficio, ritenendo applicabile l’art. 165, comma 8, TUIR, secondo cui il credito d’imposta non spetta in caso di omessa dichiarazione o di mancata indicazione dei redditi esteri.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione.

La prevalenza della Convenzione internazionale sulla norma interna

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo con cui la contribuente denunciava la violazione degli artt. 165 e 169 TUIR, nonché degli artt. 10 e 24 della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni.

Secondo la Cassazione, il punto centrale della controversia consisteva nello stabilire se il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 165, comma 8, TUIR potesse impedire l’applicazione della disciplina convenzionale diretta a evitare la doppia imposizione.

La Corte ha risposto negativamente, affermando che le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, una volta ratificate, assumono valore di fonte primaria e prevalgono sulle norme interne incompatibili, in forza degli artt. 10 e 117 Cost., oltre che degli artt. 75 del d.P.R. n. 600/1973 e 169 TUIR.

In tale prospettiva, la disciplina convenzionale non può essere compressa da una norma interna che introduca condizioni ulteriori non previste dall’accordo internazionale.

Il sistema convenzionale di eliminazione della doppia imposizione

L’ordinanza dedica ampio spazio all’analisi del meccanismo previsto dalla Convenzione Italia-Germania.

La Corte ha evidenziato che tale Convenzione, analogamente a quella stipulata con il Brasile, non opera attraverso il tradizionale sistema del credito d’imposta, ma mediante un modello sostanzialmente fondato sull’esenzione dalla doppia imposizione.

In particolare, l’art. 24 della Convenzione impone allo Stato italiano di detrarre dalle imposte dovute in Italia quelle già versate in Germania sui medesimi redditi.

Secondo la Cassazione, si tratta di un obbligo internazionale “incondizionato”, che non può essere subordinato a oneri formali introdotti unilateralmente dal legislatore interno. Diversamente, lo Stato italiano finirebbe per violare gli obblighi pattizi assunti sul piano internazionale.

La Corte ha inoltre precisato che il termine “deduzione”, utilizzato nella Convenzione, deve essere interpretato in senso atecnico, poiché il meccanismo concretamente operante è quello della detrazione dell’imposta estera da quella dovuta in Italia.

Gli obblighi dichiarativi non possono limitare il diritto convenzionale

Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda l’inapplicabilità dell’art. 165, comma 8, TUIR nelle ipotesi disciplinate dalla Convenzione.

La Cassazione ha chiarito che il diritto del contribuente a evitare la doppia imposizione non può essere sacrificato per effetto della mancata presentazione della dichiarazione o della mancata indicazione dei redditi esteri.

L’obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti della Germania impone infatti di evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte, indipendentemente dall’adempimento degli obblighi formali previsti dalla normativa interna.

Sul punto, la Corte ha richiamato precedenti conformi relativi sia alla Convenzione Italia-Brasile sia ad altre convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Esito della decisione e conclusioni

La Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale della contribuente, dichiarando inammissibile il primo motivo e assorbendo gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione.

L’obbligo previsto dalla Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni di detrarre dall’imposta dovuta in Italia quella già versata in Germania si applica anche in caso di omessa dichiarazione o di mancata indicazione dei redditi esteri, poiché l’art. 165, comma 8, TUIR non può limitare l’efficacia delle norme internazionali pattizie più favorevoli al contribuente.

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