
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 14226/2026 (puoi leggerla cliccando qui), hanno affrontato il tema della sospensione c.d. atipica o impropria del processo civile, disposta fuori dai casi previsti dalla legge, chiarendo se essa possa produrre effetti estintivi in caso di mancata riassunzione nel termine di cui all’art. 297 c.p.c.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
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Contenuti principali
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Il caso
La controversia traeva origine da una domanda di differenze retributive proposta nell’ambito di un rapporto dirigenziale sanitario. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e la decisione veniva impugnata dagli enti soccombenti.
Nel giudizio d’appello, le parti chiedevano concordemente la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione su un giudizio analogo. La Corte d’appello disponeva quindi la sospensione “nei termini dell’accordo tra le parti”, senza fissare una data di prosecuzione.
Dopo la pubblicazione della decisione della Cassazione sul caso ritenuto analogo, una delle parti riassumeva il giudizio. La Corte d’appello dichiarava però l’estinzione del processo, ritenendo tardiva la riassunzione e qualificando la sospensione come volontaria ex art. 296 c.p.c., soggetta al termine previsto dall’art. 297 c.p.c.
Le parti soccombenti proponevano distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza d’appello. Con i ricorsi contestavano, in particolare, la riconducibilità della sospensione allo schema dell’art. 296 c.p.c. e l’applicazione del termine di riassunzione previsto dall’art. 297 c.p.c. a una sospensione atipica, disposta in attesa della definizione di un diverso giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione.
Il rinvio alle Sezioni Unite: sospensione impropria, art. 297 c.p.c. e dies a quo
Con provvedimento del 28 gennaio 2025, il Presidente Aggiunto, ravvisati i presupposti dell’art. 374, comma 2, c.p.c., ha rimesso la causa alle Sezioni Unite affinché fosse risolta una questione di massima di particolare importanza: se sia configurabile, nel processo civile, una sospensione impropria in senso lato, se a tale sospensione sia applicabile l’art. 297 c.p.c. e, in caso affermativo, da quale momento decorra il termine per la riassunzione.
Il contrasto riguardava una prassi diffusa: sospendere un giudizio in attesa della decisione, in altro processo, di una questione analoga, pendente davanti alla Cassazione, alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia UE.
Un primo orientamento tendeva ad ammettere effetti processuali della sospensione anomala, individuando il dies a quo del termine di riassunzione nella pubblicazione della decisione attesa, specie quando questa fosse assistita da forme di pubblicità legale.
Un diverso orientamento negava invece che la pendenza, in altro giudizio, di una questione analoga potesse giustificare una sospensione ex art. 295 c.p.c., trattandosi non di pregiudizialità tecnica tra rapporti giuridici, ma della mera attesa di una pronuncia su una questione di diritto.
La sospensione del processo resta istituto eccezionale
Le Sezioni Unite hanno ribadito che la sospensione del processo civile è istituto eccezionale. Essa determina una stasi del procedimento e incide sul diritto delle parti a ottenere una decisione di merito in tempi ragionevoli.
Da qui la conseguenza centrale: il giudice non dispone di una generale facoltà discrezionale di sospendere il processo per ragioni di opportunità. Non è quindi consentita una sospensione finalizzata soltanto ad attendere l’esito di un altro giudizio, anche se pendente davanti a una Corte superiore e relativo a una questione analoga.
Il provvedimento che disponga una sospensione atipica può essere impugnato con regolamento di competenza, proprio perché adottato fuori dai casi tassativi previsti dalla legge.
L’accordo delle parti non crea un processo convenzionale
La Corte ha poi escluso che l’accordo delle parti possa trasformare una sospensione non prevista dalla legge in una sospensione valida.
L’art. 296 c.p.c. disciplina la sospensione su istanza delle parti, ma la sottopone a requisiti rigorosi: richiesta di tutte le parti, giustificati motivi, durata non superiore a tre mesi, fissazione dell’udienza per la prosecuzione. Non basta, quindi, il consenso dei difensori a qualificare la sospensione come volontaria.
Secondo le Sezioni Unite, non esiste, fuori dai casi previsti dal legislatore, un “processo convenzionale” nel quale le parti possano derogare alla disciplina cogente della sospensione, della durata, della riassunzione e dell’eventuale estinzione.
Nessuna applicazione analogica dell’art. 297 c.p.c.
L’aspetto decisivo della pronuncia riguarda l’art. 297 c.p.c.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, quando la sospensione è atipica, cioè difforme tanto dal modello dell’art. 295 c.p.c. quanto da quello dell’art. 296 c.p.c., non può applicarsi analogicamente l’art. 297 c.p.c.
Ne deriva che il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo perché le parti non hanno chiesto la prosecuzione entro tre mesi dalla pubblicazione, o dal passaggio in giudicato, della decisione resa nel diverso giudizio assunto come “caso guida”.
Il termine processuale idoneo a produrre decadenze o estinzione deve essere previsto dalla legge. Non può nascere né dall’accordo delle parti né da un provvedimento giudiziale adottato fuori dallo schema legale.
La prosecuzione del giudizio dopo la sospensione illegittima
Secondo la Corte, quando sia stata disposta una sospensione atipica e non sia stata fissata l’udienza di prosecuzione, il rimedio non è l’estinzione automatica del processo.
Il giudice, accertata l’erroneità della sospensione, può e deve fissare, su istanza di parte o anche d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione della causa. Solo l’eventuale successiva inattività delle parti potrà assumere rilievo secondo la disciplina ordinaria.
Esito della decisione e principi enunciati
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi. La sentenza della Corte d’appello è stata cassata con rinvio.
Di seguito i principi di diritto enunciati:
-
Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti, esercitabile fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile;
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In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale degli artt. 295 e 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi; riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è invece consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa.











