Professione medica e subordinazione: i criteri della Cassazione

Il confine tra lavoro autonomo e subordinato resta particolarmente problematico nelle professioni sanitarie. Con l’ordinanza n. 2341 del 4 febbraio 2026, la Cassazione ha qualificato come subordinato il rapporto di un medico anestesista operante presso un istituto ortopedico, valorizzando l’inserimento stabile nella struttura e il potere organizzativo esercitato dalla stessa. Il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, affronta le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022.

Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).

Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.

Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.

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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.

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Il caso

La vicenda traeva origine dalla domanda con cui un medico specialista in anestesia e rianimazione chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con una società ospedaliera. Il professionista aveva prestato attività presso la struttura per circa cinque anni in forza di un incarico libero-professionale, ma la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ravvisava gli estremi del lavoro subordinato.

I giudici di secondo grado rilevavano che la stabile integrazione del medico nell’organizzazione ospedaliera e l’esercizio, da parte della struttura, di poteri decisionali in materia di turni e ferie eccedevano il mero coordinamento. In particolare, emergeva l’obbligo di garantire la presenza in sala operatoria secondo il planning predisposto dalla struttura, nonché di assicurare turni di guardia notturna e di reperibilità, per un impegno non inferiore a 42 ore settimanali. Tale assetto organizzativo rispondeva alle esigenze di funzionamento dell’ospedale, più che alle scelte del professionista.

La società ospedaliera proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Secondo la ricorrente, l’organizzazione delle prestazioni da parte dell’azienda non costituiva indice di subordinazione, essendo compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo.

Con un ulteriore motivo, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse dapprima riconosciuto ai medici un certo margine di auto-organizzazione, per poi giungere a conclusioni di segno opposto. Infine, censurava il ricorso al ragionamento presuntivo e lamentava la violazione delle regole in materia di onere della prova.

La prevalenza della realtà effettiva sul nomen iuris

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la subordinazione deve essere accertata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto e non della qualificazione formale attribuita dalle parti. A tal fine assumono rilievo, secondo un orientamento consolidato, una pluralità di indici sintomatici, tra cui la continuità della prestazione, la collaborazione stabile e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

In questa prospettiva, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dalla Corte d’appello, che aveva valorizzato l’assoggettamento del medico a penetranti poteri organizzativi e conformativi esercitati dalla responsabile del servizio, chiamata a incidere non solo sulla programmazione dell’attività, ma anche sull’ampiezza e sulla tipologia dei casi trattati. La decisione ribadisce, dunque, che il giudice di merito deve privilegiare il dato sostanziale del rapporto rispetto al nomen iuris adottato dalle parti.

Il valore degli indizi e i limiti del sindacato di legittimità

Di particolare interesse è il passaggio in cui la Corte conferma la piena legittimità del ragionamento presuntivo nell’accertamento della subordinazione. In materia di lavoro, infatti, la natura del rapporto emerge spesso da un insieme di elementi indiziari che, considerati nel loro complesso, consentono di risalire al fatto da provare secondo criteri di normalità e di esperienza.

La Cassazione ha inoltre ricordato che l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando risulti sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente. Nel caso esaminato, la mancata contestazione di circostanze decisive e la tenuta complessiva del quadro istruttorio hanno reso non censurabile l’accertamento della subordinazione. Quanto, infine, all’onere della prova, la Corte ha precisato che la sua violazione ricorre solo quando il giudice attribuisca il carico probatorio alla parte diversa da quella che ne è gravata, evenienza che nella specie non si era verificata, essendo tale onere rimasto correttamente a carico del lavoratore.

Conclusioni

Il rigetto del ricorso ha comportato per la struttura ospedaliera l’obbligo di corrispondere il trattamento di fine rapporto e di provvedere alla regolarizzazione contributiva presso l’ente previdenziale nazionale. Contestualmente, è stata confermata la condanna alla restituzione dei contributi versati dal medico alla cassa professionale di categoria (Quota B) per il periodo contestato. Questa pronuncia ribadisce che l’autonomia tecnica del medico non è incompatibile con la subordinazione, qualora le esigenze organizzative della struttura prevalgano sistematicamente sulla libertà gestionale del professionista.

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