Vittime del dovere: non è sufficiente la semplice causa di servizio

La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 12396/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale decisione), è tornata sui presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ribadendo che non è sufficiente che l’evento lesivo si verifichi durante l’attività di servizio, ma è necessario che esso costituisca concretizzazione del rischio qualificato tipico delle attività indicate dall’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005.

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Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.

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Il caso

La vicenda riguardava un ispettore capo della Polizia di Stato che aveva riportato gravi lesioni a seguito di un incidente stradale verificatosi mentre si stava recando, insieme ad altri operatori, a partecipare a un’attività di rastrellamento connessa alla ricerca di ostaggi e latitanti.

Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda di accertamento dello status di vittima del dovere e dei connessi benefici, inizialmente sul presupposto della prescrizione del diritto. In appello, pur superando tale profilo e riconoscendo l’imprescrittibilità della domanda di accertamento dello status, la Corte territoriale escludeva nel merito la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica, ritenendo l’evento lesivo riconducibile a un incidente stradale privo di specifica connessione con un rischio qualificato.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, cui resistevano le amministrazioni convenute, proponendo a loro volta ricorsi incidentali.

Il rischio qualificato come presupposto dello status

Il nucleo centrale dell’ordinanza riguarda l’interpretazione dell’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005.

La Suprema Corte ha ribadito che il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede non solo che l’evento si verifichi in occasione di attività di servizio, ma che esso costituisca espressione del rischio tipico e qualificato connesso a tali attività.

Non è quindi sufficiente una mera occasione di servizio, né la semplice dipendenza da causa di servizio. Occorre, invece, un nesso qualificato tra evento lesivo e specifica pericolosità dell’attività svolta, da valutarsi in chiave normativa e non meramente naturalistica.

L’irrilevanza del rischio generico

Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha condiviso la valutazione del giudice di merito, che aveva qualificato l’incidente come evento accidentale, determinato da condizioni meteorologiche avverse e quindi riconducibile a un rischio generico, comune a qualsiasi utente della strada.

L’attività di servizio è stata ritenuta mera occasione dell’evento, non già causa qualificata dello stesso.

Il Collegio ha quindi escluso la riconducibilità dell’accaduto alle ipotesi tipizzate dalla normativa, difettando la concretizzazione del rischio specifico che giustifica il trattamento differenziato riservato alle vittime del dovere.

Status e benefici: il profilo della prescrizione

La Corte ha inoltre confermato l’orientamento consolidato secondo cui:

  • lo status di vittima del dovere ha natura di posizione giuridica imprescrittibile;
  • i benefici economici connessi sono invece soggetti a prescrizione.

Tale distinzione, ormai stabilizzata nella giurisprudenza di legittimità, è stata ribadita anche in questa occasione, pur rimanendo assorbita dalla decisione di rigetto nel merito.

Esito della decisione e conclusioni

La Cassazione ha, di conseguenza, rigettato il ricorso principale e i ricorsi incidentali, confermando la decisione di merito.

Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni siano state riportate in occasione di attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto, ma è necessario che l’evento lesivo costituisca concretizzazione del rischio qualificato e tipico delle attività indicate dalla norma, restando esclusi gli eventi meramente accidentali riconducibili a un rischio generico.

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