Agevolazioni ZLS tra investimento novativo e ammodernamento – Commento alla Risposta dell’AdE n. 99/2026

L’attuazione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) si inserisce in una strategia di rilancio delle aree portuali delle regioni più sviluppate, mirata a colmare il gap competitivo attraverso strumenti di semplificazione amministrativa e incentivi fiscali.

Il cuore di tale sistema è il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 13 del d.l. n. 60 del 2024, il quale rimanda, per la determinazione dei beni agevolabili, alla disciplina dei beni strumentali già prevista per la ZES unica. Tuttavia, l’applicazione pratica di queste norme solleva interrogativi circa l’esatta perimetrazione delle aree e la qualificazione degli interventi su beni mobili registrati, come i mezzi marittimi.

La Risposta n. 99/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla qui) interviene proprio su questi nodi, delineando un confine netto tra l’acquisto di nuovi asset e il mero revamping tecnologico di dotazioni preesistenti.

Origine normativa e funzione incentivante del credito d’imposta ZLS

Le ZLS traggono la loro origine normativa dalla legge n. 205 del 2017, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in aree che, pur non rientrando nella ZES unica del Mezzogiorno, presentano una forte vocazione logistico-portuale. La disciplina di dettaglio è stata completata dal d.P.C.M. n. 40 del 2024 e, per quanto concerne il credito d’imposta, dal D.M. 30 agosto 2024.

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L’agevolazione è parametrata ai costi sostenuti per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive, intendendo per queste ultime ogni singola unità locale o stabilimento in cui si esercita l’attività d’impresa. La ratio della norma è dunque l’incremento della capacità produttiva o l’efficientamento strutturale attraverso l’immissione di nuovi capitali fissi nel territorio della ZLS.

Mezzi marittimi e struttura produttiva: il limite dell’interpello

Nel caso di specie, l’Istante ha sollevato una questione di notevole interesse: l’equiparazione dei mezzi marittimi, quattro unità di proprietà, a “strutture produttive” autonome.

Secondo la prospettazione del contribuente, basata sulla circolare n. 34/E del 2016, tali mezzi costituirebbero centri autonomi di imputazione di costi e sarebbero dotati di autonomia organizzativa, svolgendo funzioni essenziali per la sicurezza e l’efficienza della navigazione portuale.

L’Agenzia delle Entrate, pur richiamando i criteri generali per l’individuazione di una “struttura produttiva”, autonomia decisionale e idoneità alla produzione di un output specifico, ha tuttavia rilevato un limite insuperabile nella procedura di interpello.

L’individuazione di una struttura produttiva e la verifica della sua effettiva collocazione all’interno del perimetro ZLS sono considerate questioni di fatto.

Poiché l’interpello ordinario è finalizzato esclusivamente a chiarire l’interpretazione di disposizioni tributarie in presenza di condizioni di incertezza normativa, l’Amministrazione non può procedere ad accertamenti tecnici o catastali.

Di conseguenza, il quesito sulla spettanza del requisito territoriale è stato dichiarato inammissibile, restando ferma la possibilità per l’Amministrazione di verificare tali elementi in sede di controllo.

Ammodernamento dei beni esistenti e nuovi investimenti: il perimetro dell’agevolazione

Il punto focale della decisione risiede nell’analisi del secondo quesito, relativo all’agevolabilità di un progetto di ammodernamento dei mezzi marittimi.

L’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024 è estremamente specifico nel definire l’oggetto dell’agevolazione: l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.

L’Agenzia ha chiarito che il concetto di ammodernamento non è sovrapponibile a quello di acquisto di nuovi beni.

Mentre l’acquisto comporta l’ingresso nel patrimonio aziendale di un bene precedentemente non posseduto, o posseduto da terzi nel caso di beni nuovi di fabbrica, l’ammodernamento interviene su un bene già esistente nel compendio aziendale.

Questa distinzione è fondamentale: la normativa ZLS mira a incentivare l’espansione e il rinnovamento del capitale fisso mediante nuovi investimenti iniziali, e non attraverso spese di manutenzione straordinaria o revamping di asset già operativi.

Pertanto, anche se tali interventi fossero finalizzati a rendere la struttura più funzionale alle attività portuali, essi restano esclusi dal beneficio fiscale.

Conclusioni

La Risposta n. 99/2026 funge da monito per le imprese che intendono operare nelle Zone Logistiche Semplificate. Non è sufficiente che l’investimento sia funzionale all’area portuale o che avvenga su beni strumentali essenziali; è necessario che l’operazione si configuri come un acquisto di beni nuovi. Le spese relative a migliorie o ammodernamenti su asset già di proprietà non rientrano nel perimetro applicativo del credito d’imposta.

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