
L’attuazione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) si inserisce in una strategia di rilancio delle aree portuali delle regioni più sviluppate, mirata a colmare il gap competitivo attraverso strumenti di semplificazione amministrativa e incentivi fiscali.
Il cuore di tale sistema è il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 13 del d.l. n. 60 del 2024, il quale rimanda, per la determinazione dei beni agevolabili, alla disciplina dei beni strumentali già prevista per la ZES unica. Tuttavia, l’applicazione pratica di queste norme solleva interrogativi circa l’esatta perimetrazione delle aree e la qualificazione degli interventi su beni mobili registrati, come i mezzi marittimi.
La Risposta n. 99/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla qui) interviene proprio su questi nodi, delineando un confine netto tra l’acquisto di nuovi asset e il mero revamping tecnologico di dotazioni preesistenti.
Origine normativa e funzione incentivante del credito d’imposta ZLS
Le ZLS traggono la loro origine normativa dalla legge n. 205 del 2017, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in aree che, pur non rientrando nella ZES unica del Mezzogiorno, presentano una forte vocazione logistico-portuale. La disciplina di dettaglio è stata completata dal d.P.C.M. n. 40 del 2024 e, per quanto concerne il credito d’imposta, dal D.M. 30 agosto 2024.
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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L’agevolazione è parametrata ai costi sostenuti per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive, intendendo per queste ultime ogni singola unità locale o stabilimento in cui si esercita l’attività d’impresa. La ratio della norma è dunque l’incremento della capacità produttiva o l’efficientamento strutturale attraverso l’immissione di nuovi capitali fissi nel territorio della ZLS.










