
Il caso
La controversia trae origine da un’azione revocatoria promossa da una società in amministrazione straordinaria contro un importante istituto di credito, volta al recupero di una serie di rimesse bancarie effettuate nei periodi sospetti antecedenti l’apertura della procedura concorsuale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Ancona avevano rigettato la domanda della procedura.
I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che gravasse interamente sulla procedura attrice l’onere di allegare e provare non solo la natura solutoria delle rimesse, ma anche il carattere “consistente e durevole” della riduzione dell’esposizione debitoria verso la banca, come previsto dal novellato art. 67, comma 3, lett. b) della legge fallimentare.
Onere della prova e nuova disciplina delle rimesse revocabili
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società in amministrazione straordinaria, ha censurato la decisione d’appello per una palese violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla distribuzione dei carichi probatori.
Il Collegio ha chiarito che l’attuale disciplina prescinde totalmente dalla vecchia dicotomia tra natura solutoria o ripristinatoria della rimessa. Al contrario, il legislatore ha inteso qualificare le rimesse in conto corrente come una categoria di atti revocabili autonoma, disciplinata in via esclusiva dai parametri tecnici di consistenza e durevolezza.
Sotto il profilo processuale, la sentenza precisa un punto fondamentale: mentre la procedura ha l’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa (ovvero l’esistenza della rimessa nel periodo sospetto), spetta alla banca convenuta dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione o l’insussistenza dei requisiti di legge qualora questi dipendano da elementi tecnici nella sua esclusiva disponibilità.
L’interpretazione accolta valorizza il mutato quadro normativo che mira a stabilizzare i rapporti bancari dell’imprenditore in crisi, evitando che ogni singola movimentazione possa essere soggetta a restituzione, a meno che non determini un rientro effettivo, significativo e non effimero per l’istituto di credito.
Consistenza e durevolezza come criteri selettivi della revocabilità
Il fondamento della decisione risiede nell’analisi dei concetti di “consistenza” e “durevolezza”.
- La consistenza fa riferimento a un dato quantitativo: non ogni versamento è revocabile, ma solo quello che incida in modo non trascurabile sul debito complessivo.
- La durevolezza, invece, attiene alla dimensione temporale: la riduzione dell’esposizione non deve essere immediatamente vanificata da successivi prelievi o operazioni di segno opposto che ripristino il debito originario in tempi brevi.
La Cassazione sottolinea che tali criteri fungono da filtro per selezionare solo quelle operazioni che hanno effettivamente sottratto liquidità alla massa dei creditori per favorire esclusivamente la banca.
In questa prospettiva, la prova della “consistenza” non può essere posta interamente a carico del curatore in termini di allegazione specifica e analitica sin dall’atto introduttivo, specialmente quando la banca detiene la documentazione contabile completa (estratti conto e scalari) necessaria per ricostruire l’andamento del rapporto.
Conclusioni
La sentenza n. 5847/2026 rappresenta un punto di svolta fondamentale per la gestione dei contenziosi tra procedure concorsuali e istituti di credito. Il superamento definitivo della distinzione tra rimesse “intra fido” ed “extra fido” sposta il baricentro della discussione giudiziale su un’analisi tecnica, spesso demandata a consulenze tecniche d’ufficio, volta a verificare l’andamento del saldo e la reale stabilità del rientro economico.
Il rinvio alla Corte d’Appello di Ancona impone ora una nuova valutazione che sia rispettosa dei principi di vicinanza della prova e della ratio della riforma del 2005. L’obiettivo finale resta quello di garantire che l’azione revocatoria non sia paralizzata da oneri di allegazione eccessivamente gravosi o formalistici, ma rimanga uno strumento efficace di tutela della par condicio creditorum, colpendo solo quei flussi finanziari che abbiano effettivamente alterato l’equilibrio della crisi d’impresa a danno della massa.











