Inerenza funzionale dei costi di telecomunicazione nei modelli di business digitali – Commento alla Risposta dell’AdE n. 71/2026

La determinazione del reddito d’impresa nell’era della digitalizzazione globale impone una costante rilettura delle norme tributarie nate in contesti economici analogici. La recente Risposta n. 71/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla qui) si inserisce in questo filone interpretativo, affrontando il delicato tema della deducibilità delle spese per servizi di telefonia e trasmissione dati ai sensi dell’articolo 102, comma 9, del TUIR. 

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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La deducibilità dei costi di telefonia tra presunzione forfettaria e inerenza piena

Il sistema fiscale italiano prevede, per ragioni di semplificazione e di contrasto preventivo all’elusione, alcune limitazioni forfettarie alla deduzione di componenti negativi di reddito che presentano una natura potenzialmente promiscua. Tra questi, spiccano i costi relativi agli impianti di telefonia e ai servizi di trasmissione dati, la cui deducibilità è ordinariamente fissata nella misura dell’ottanta per cento.

Tale soglia non è frutto di una misurazione analitica dell’inerenza, ma rappresenta una valutazione legale operata a monte dal legislatore per colpire quella quota di costo che si presume destinata a scopi extra-aziendali o personali. Tuttavia, il rigore di tale automatismo entra in crisi quando l’attività d’impresa si identifica integralmente con l’erogazione di servizi digitali.

In questi casi, la connessione dati e la fonia smettono di essere strumenti di supporto amministrativo per trasformarsi in fattori produttivi primari, analoghi alle materie prime per un’impresa manifatturiera. La sfida interpretativa consiste quindi nel capire se, e a quali condizioni, sia possibile derogare alla limitazione forfettaria in favore di una deduzione integrale basata sulla prova dell’inerenza specifica.

Il caso

La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda Alfa S.p.A., una società italiana che riveste un ruolo strategico all’interno di un gruppo multinazionale, agendo come fornitore globale di servizi IT e di sicurezza informatica. La società opera attraverso un modello organizzativo complesso, che vede il coinvolgimento di diverse stabili organizzazioni localizzate all’estero, le quali stipulano contratti di assistenza e sviluppo infrastrutturale con le consociate locali. In questo scenario, i costi per la telefonia e, soprattutto, per il trasferimento massivo di dati, sono direttamente imputabili ai progetti tecnologici gestiti per conto dei clienti.

La società ha sostenuto che l’applicazione della falcidia dell’ottanta per cento comporterebbe una distorsione della capacità contributiva, poiché tali oneri non sono minimamente riferibili a un consumo privato o a una generica gestione dell’ufficio, ma sono funzionalmente e biunivocamente legati alla produzione dei ricavi d’impresa. La questione assume un rilievo ancora maggiore se si considera l’impatto di tali costi sulla redditività delle branche estere e la conseguente determinazione della base imponibile consolidata.

L’apertura dell’Agenzia e il criterio dell’inerenza esclusiva

Nella sua analisi, l’amministrazione finanziaria ha mostrato un’apertura significativa, pur mantenendo un approccio prudenziale. L’Agenzia ha ribadito che la limitazione prevista dal comma 9 dell’articolo 102 del TUIR ha portata generale, ma non assoluta. Il criterio dirimente per accedere alla deducibilità integrale risiede nella dimostrazione che i costi di telecomunicazione siano strettamente ed esclusivamente necessari per l’esecuzione del servizio che genera il ricavo.

Se la società riesce a provare che una determinata linea dati o un pacchetto di traffico telefonico è dedicato unicamente all’interazione con l’infrastruttura del cliente o alla gestione di un servizio IT specifico, allora tale costo perde la qualifica di spesa di telefonia generale per assumere quella di costo industriale. Questa distinzione è fondamentale: la norma limitativa colpisce i beni che servono genericamente all’organizzazione, mentre non dovrebbe estendersi a quegli elementi che sono oggetto della prestazione stessa. In tal senso, la Risposta n. 71/2026 valorizza un’interpretazione teleologica della norma, ancorata alla reale funzione economica dei componenti negativi nel bilancio dell’impresa moderna.

Il regime delle stabili organizzazioni estere

Un profilo di particolare spessore tecnico trattato nel documento riguarda il trattamento dei costi sostenuti dalle stabili organizzazioni estere della società italiana. L’Agenzia ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito complessivo di Alfa S.p.A., vige il principio della tassazione del reddito mondiale. Questo implica che le medesime regole di deducibilità applicate alla casa madre debbano estendersi, simmetricamente, alle sue articolazioni territoriali fuori confine.

Pertanto, se un costo di telefonia sostenuto da una branch estera è finalizzato alla produzione di ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile in Italia, esso potrà essere dedotto integralmente, a patto che non residui alcuna quota di autoconsumo. Questa precisazione è vitale per garantire la neutralità fiscale delle scelte organizzative di gruppo, evitando che la localizzazione geografica di un costo influenzi arbitrariamente la sua deducibilità. La stabilità di questo orientamento permette alle imprese di pianificare i propri investimenti infrastrutturali all’estero con una maggiore certezza circa il carico fiscale complessivo, riducendo i rischi di doppia imposizione o di asimmetrie contabili.

L’onere probatorio e la centralità della documentazione

Sebbene il parere dell’Agenzia sia favorevole in linea di principio, esso sposta il focus operativo sulla fase dell’accertamento. Viene infatti esplicitamente ricordato che l’interpello non può convalidare situazioni di fatto, le quali restano soggette alla verifica dei verificatori. Per il contribuente, ciò si traduce nella necessità di implementare sistemi di contabilità analitica estremamente precisi, capaci di isolare i costi di telefonia industriale da quelli amministrativi.

Non è sufficiente una generica affermazione di inerenza; occorre che i contratti con i fornitori di telecomunicazioni e quelli con i committenti siano allineati, permettendo di tracciare con esattezza l’impiego delle risorse digitali. La documentazione di supporto, come i log di connessione, i report di traffico e le fatture dettagliate per centro di costo, diventa lo strumento indispensabile per vincere la presunzione di parziale indeducibilità. In assenza di tale rigore documentale, il rischio rimane quello di vedere ripresa a tassazione la quota del venti per cento, con l’aggravio di sanzioni e interessi.

Conclusioni

La Risposta n. 71/2026 rappresenta un segnale positivo di adeguamento della prassi tributaria alle dinamiche della digital economy. Riconoscere che i dati e la connettività possano essere costi diretti di produzione significa accettare che l’inerenza non è un concetto statico, ma deve evolvere con la tecnologia.

Per i professionisti e le aziende, questo chiarimento offre una base solida per difendere la deducibilità integrale di oneri che pesano in modo significativo sui bilanci delle società tecnologiche. Resta tuttavia fondamentale l’attenzione alla fase di rendicontazione, poiché la flessibilità interpretativa dell’Agenzia è direttamente proporzionale alla capacità del contribuente di offrire prove documentali certe e inoppugnabili.

In ultima analisi, la corretta gestione di questa fattispecie permette di allineare il prelievo fiscale alla reale forza economica dell’impresa, evitando che norme nate per scopi antielusivi diventino un ostacolo alla competitività dei fornitori di servizi avanzati.

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