Gravi omissioni in sala operatoria, sì al licenziamento disciplinare

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (ordinanza n. 5483 dell’11 marzo 2026) ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un chirurgo: errori procedurali, alterazione della cartella clinica e violazioni deontologiche alla base della decisione. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, di Giuseppe Cassano, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.

L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.

Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

Leggi descrizione
Giuseppe Cassano, 2024, Maggioli Editore
62.00 € 58.90 €

Licenziamento disciplinare originato in corsia

La vicenda giudiziaria arrivata sui banchi di Piazza Cavour si innesca dal licenziamento disciplinare intimato a un medico chirurgo dipendente di una società sanitaria privata. La misura espulsiva era stata motivata dalla “manifesta violazione dei doveri professionali esigibili da un medico chirurgo con esperienza pluriennale”, come rilevato dalla Corte d’appello, che aveva confermato la legittimità della sanzione in sede di reclamo ex legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

Consiglio: per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, Maggioli Editore ha organizzato il corso di formazione “Corso avanzato di diritto del lavoro – Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni”, a cura di Federico Torzo (clicca qui per iscriverti).

Gli addebiti rivolti al professionista erano plurimi: omissione della registrazione degli interventi nella cartella clinica di una paziente con significativa perdita ematica, mancata attesa degli esami, mancata informazione al primario e assenza di consegne ai colleghi. A ciò si aggiungeva l’alterazione successiva della cartella clinica, condotta ritenuta particolarmente grave sia sul piano deontologico che sotto il profilo organizzativo.

Ricorso in Cassazione e motivi sollevati

Il medico impugnava la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di cassazione, articolando cinque motivi di ricorso, tutti ricondotti formalmente all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., ma, come evidenzierà poi la Cassazione, in modo non conforme alle prescrizioni di specificità richieste per il giudizio di legittimità.

Motivi confusi e ricorso inammissibile

La Sezione Lavoro della Corte di cassazione, nell’ordinanza in disamina, ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. La ragione principale risiede nella violazione del principio di specificità dei motivi: il ricorrente aveva presentato doglianze generiche, non coordinate e sovrapposte, rendendo impossibile comprendere con chiarezza quali norme di diritto sarebbero state violate dalla sentenza d’appello o quali punti della motivazione fossero effettivamente viziati.

La Corte ha rilevato una “inestricabile promiscuità” tra vizi di violazione di legge e vizi motivazionali, mescolati in modo eterogeneo e incompatibile. Inoltre, molte censure miravano a una nuova ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.

La Cassazione ha ricordato, richiamando precedenti delle Sezioni Unite, che non è possibile, sotto l’apparenza della violazione di legge, sollecitare una rivalutazione del merito.

Alterazione della cartella clinica e testimonianze sono questioni di merito, non di legittimità

Tra i punti sollevati dal medico vi era la contestazione dell’attendibilità di un testimone ritenuto in conflitto di interessi. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile: la valutazione della credibilità dei testimoni è prerogativa del giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione. Analogamente, le doglianze sulla natura della cartella clinica e sulle sue presunte alterazioni erano formulate in modo non specifico e, soprattutto, dirette a una nuova valutazione dei fatti. Anche queste, pertanto, dichiarate inammissibili.

Decisione che ribadisce i confini del giudizio di legittimità

Per l’effetto, il ricorso per cassazione risulta inammissibile quando i motivi di impugnazione, pur formalmente ricondotti all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., risultano privi della necessaria specificità, presentando una sovrapposizione eterogenea di censure che mescola violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di nuova valutazione dei fatti. È altresì inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del merito, ovvero si fondi su doglianze generiche, non autosufficienti o dirette a contestare apprezzamenti riservati al giudice di merito (come la valutazione dell’attendibilità dei testimoni o la ricostruzione delle risultanze probatorie). Il rispetto del principio di specificità e chiarezza dei motivi costituisce requisito imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

L’ordinanza della Cassazione richiama quindi i principi basilari del ricorso per cassazione: chiarezza, specificità e rigorosa distinzione tra il merito e la legittimità. Quando il ricorso si limita a contestare nuovamente i fatti o a elencare censure confuse e sovrapposte, il rischio di inammissibilità, come la vicenda de qua comprova, risulta inevitabile.

Esito finale e conseguenze economiche

La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in 4.500 euro, oltre 200 euro per esborsi, accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. Inoltre, ha accertato i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

uno × quattro =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.