
Il panorama fiscale italiano del 2026 si arricchisce di un tassello fondamentale per la corretta applicazione del concordato preventivo biennale (CPB), uno strumento nato per stabilizzare il rapporto tra fisco e contribuenti ma che spesso si scontra con la complessità delle strutture professionali moderne. La Risposta n. 45/2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta con puntualità chirurgica la convivenza tra l’attività di lavoro autonomo individuale e la partecipazione in associazioni professionali, un binomio che ha sollevato non pochi dubbi interpretativi circa le cause di esclusione dal regime premiale.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Il caso
La vicenda trae origine da un’istanza di interpello ordinario presentata da un professionista che incarna perfettamente la poliedricità del mercato del lavoro contemporaneo. L’istante, un dottore commercialista con codice ISA DK05U, si trova a dover valutare l’adesione alla proposta di CPB per il biennio 2025-2026 per la propria attività individuale. Tuttavia, la sua posizione è complicata dalla partecipazione in qualità di associato a una Scuola di sci, costituita come associazione tra professionisti e operante nel settore dell’insegnamento sportivo con codice ISA DG10U. Questa associazione, fiscalmente trasparente, aveva già aderito al concordato per il biennio precedente, ma la sua decisione sul rinnovo per il periodo 2026-2027 rimaneva incerta al momento del quesito. Il cuore del problema risiede nel potenziale conflitto con le recenti modifiche normative che hanno introdotto una specifica barriera all’ingresso per chi opera simultaneamente in forma singola e associata.
Quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo di riferimento è stato sensibilmente modificato dal decreto legislativo n. 81 del 2025, che ha introdotto una nuova causa di esclusione dal CPB, codificata alla lettera b-quinquies) del comma 1, articolo 11 del d.lgs. n. 13 del 2024. Secondo tale disposizione, l’esclusione scatta per i titolari di reddito di lavoro autonomo che, nell’anno precedente a quello della proposta, hanno partecipato contemporaneamente a un’associazione o a una società tra professionisti.
La norma prevede però una via d’uscita: la causa di esclusione non opera se l’entità partecipata aderisce al concordato per i medesimi periodi d’imposta del socio o associato. Questa previsione legislativa nasce con l’intento evidente di prevenire manovre opportunistiche, impedendo ai contribuenti di “scegliere” su quale posizione fiscale applicare il concordato in base alla convenienza del momento, magari spostando redditi tra la sfera individuale e quella associata per massimizzare il risparmio d’imposta.
La decisione
L’istante ha proposto una lettura correttiva della norma, basata sulla sostanziale diversità delle attività svolte. Secondo questa prospettiva, la causa di esclusione dovrebbe scattare solo quando esiste un collegamento economico sostanziale tra le due attività, ovvero quando esse sono soggette al medesimo codice ISA o risultano affini. Nel caso specifico, appare quasi grottesco ipotizzare un travaso di materia imponibile tra uno studio di consulenza societaria e una lezione di sci sulle Alpi.
Il contribuente ha dunque sostenuto che, laddove manchi l’unitarietà dell’attività professionale, l’esigenza di un’adesione congiunta venga meno, non sussistendo il rischio di comportamenti elusivi che la norma intende invece presidiare. Inoltre, l’istante ha fatto notare un significativo disallineamento temporale tra i bienni delle due attività, rendendo tecnicamente impossibile una perfetta sincronia nelle proposte concordatarie.
L’Agenzia delle Entrate, analizzando il caso, ha preliminarmente ribadito che il suo parere è circoscritto al quesito specifico, senza pregiudicare ulteriori controlli sulla veridicità dei dati o sulla sussistenza di altri requisiti. Entrando nel merito, l’Amministrazione ha richiamato la Circolare n. 9/E del 2025, confermando che la regola generale impone l’adesione congiunta per i professionisti associati. Tuttavia, ha introdotto un’eccezione fondamentale: la disciplina non deve essere applicata ciecamente quando le attività non hanno alcun punto di contatto.
L’Agenzia ha riconosciuto che la professione di dottore commercialista e l’insegnamento dello sci “fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili”. Oltre alla diversità dei codici ISA e dei relativi parametri di affidabilità, è proprio l’assenza di profili di collegamento che neutralizza la necessità di allineamento delle posizioni fiscali.
Conclusioni
Oltre alla natura delle attività, l’Agenzia ha valorizzato il dato cronologico: le proposte di CPB in questione si riferivano a archi temporali differenti. Per il singolo professionista la proposta copriva il 2025-2026, mentre per la scuola di sci riguardava il 2024-2025. Questa asincronia è stata ritenuta un ulteriore elemento a favore dell’inapplicabilità della causa di esclusione. Di conseguenza, l’istante potrà validamente aderire alla proposta di concordato per la propria attività individuale di commercialista, indipendentemente dalle scelte che verranno operate dalla Scuola di sci per il futuro biennio 2026-2027.
Questa decisione rappresenta una boccata d’ossigeno per la certezza del diritto, poiché impedisce che un obbligo di coordinamento nato per fini anti-elusivi si trasformi in un ostacolo burocratico insormontabile per chi svolge professioni multiple non correlate. La pronuncia conferma che la trasparenza e l’affidabilità fiscale devono essere valutate in un contesto di razionalità economica, premiando chi, pur in strutture complesse, opera in settori chiaramente compartimentati.








