Minori, rapporti con gli ascendenti solo se utili e non solo “non dannosi”

Con l’ordinanza n. 3721 depositata il 19 febbraio 2026, la I° Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta sulla tematica dei rapporti tra minori e ascendenti, chiarendo che tali relazioni non possono essere mantenute sulla sola base dell’assenza di pregiudizio, bensì devono fondarsi sull’effettivo beneficio per il minore. Rigettati i primi quattro motivi della madre ricorrente, la Corte ha cassato il decreto impugnato limitatamente al mancato corretto vaglio dell’interesse della minore nei rapporti con nonna e prozia paterne, rinviando alla Corte d’appello (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).

Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.

Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 € 79.80 €

La vicenda familiare

La vicenda su cui la Corte di Cassazione si è pronunciata coinvolge una bambina nata nel 2014 e un contesto familiare altamente conflittuale. La madre, in veste di ricorrente, si era rivolta alla giustizia chiedendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre della bambina, imputato in un procedimento penale per violenza sessuale verso la figlia all’epoca di cinque anni. Il Tribunale per i minorenni dapprima, la Corte d’appello in seguito, avevano affrontato una situazione resa ancora maggiormente complessa dalla pendenza, al contempo, di un procedimento ordinario principiato nel 2023 presso il Tribunale, che l’anno successivo aveva disposto l’affido “super-esclusivo” in favore della madre. La Corte territoriale, pur sospendendo ogni percorso di riavvicinamento tra padre e figlia, alla luce del “forte disagio” manifestato dalla minore secondo psicologi e consulenti tecnici, aveva tuttavia riconosciuto il diritto della nonna e della prozia paterne a mantenere incontri con la minore.

L’ascolto del minore, nessuna violazione processuale

Tra i punti centrali del ricorso figurava l’omesso ascolto della bambina. La Cassazione ha dichiarato infondato il motivo, osservando come l’audizione fosse stata di recente svolta da una c.t.u. e da una psicologa dell’ASST e che il disagio della minore avrebbe reso superfluo un nuovo ascolto in sede giudiziale. La ricorrente, altresì, non aveva richiesto in modo espresso l’audizione in appello, e neppure dimostrato la maturità della minore, allora sotto i dodici anni. La Corte ha quindi confermato la correttezza del giudice del merito, richiamando pure il principio secondo cui l’obbligo motivazionale sull’omissione dell’ascolto risulta proporzionale all’età del minore.

Alienazione parentale e madre “malevola”, motivi inammissibili

Respinti anche i motivi relativi all’asserito ricorso da parte della c.t.u. a teorie controverse come la sindrome di alienazione parentale (PAS) o la “mother malevolence syndrome”. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’appello avesse escluso ogni riferimento diagnostico a tali sindromi, rilevando invece un “forte legame” madre–figlia e un conflitto di lealtà, senza sconfinare in teorie prive di validità scientifica. Per l’effetto, le doglianze sono state ritenute non pertinenti rispetto alla motivazione del decreto impugnato.

Il ruolo degli ascendenti nella vita del minore

Il focus della decisione, e unico motivo accolto, afferisce alla valutazione dei rapporti tra la minore e gli ascendenti paterni. La Corte d’appello aveva affermato che non vi fossero elementi tali da far ritenere “pregiudizievole” la ripresa dei rapporti. La Cassazione ha ritenuto tale impostazione giuridicamente errata: il parametro non è l’assenza di pregiudizio, bensì il vantaggio positivo per il minore, la sua crescita equilibrata, la qualità affettiva della relazione e la sua funzionalità al progetto educativo. Pertanto, è stato affermato che il diritto degli ascendenti è sempre subordinato all’interesse del minore e richiede la verifica di una relazione “positiva, gratificante e soddisfacente”. Non può dunque essere imposta una frequentazione solo perché non dannosa; occorre valutare se sia davvero utile e desiderata dal minore, soprattutto quando questi è in grado di esprimere capacità di discernimento.

Il diritto degli ascendenti e l’interesse del minore

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., non costituisce un diritto assoluto, bensì risulta funzionale ed esclusivamente declinato in base al superiore interesse del minore. In dettaglio, la Corte ha chiarito che:

  • criterio positivo vs. negativo: il giudice non può limitarsi a verificare la mera assenza di pregiudizio (criterio negativo) derivante dalla frequentazione; deve invece accertare, in positivo, l’esistenza di un preciso vantaggio per il minore, ossia che tale rapporto contribuisca a una crescita completa ed equilibrata tramite la partecipazione degli ascendenti al suo progetto educativo e formativo;
  • natura della relazione: il mantenimento del rapporto presuppone la sussistenza di una relazione che sia positiva, gratificante e soddisfacente per ogni soggetto coinvolto;
  • capacità di discernimento: non può essere imposta frequentazione alcuna avverso la volontà espressa dai nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che, pur essendo più piccoli, risultino in ogni modo capaci di discernimento;
  • strumenti di modulazione: ove si disponga la ripresa dei rapporti, il giudice deve individuare strumenti di modulazione che favoriscano la necessaria spontaneità delle relazioni, rispettando tempistiche e sensibilità del minore.

Rinvio e nuova valutazione dell’interesse della minore

Accogliendo il quinto motivo e, quindi, anche il sesto relativo alle spese, la Cassazione ha cassato il decreto della Corte d’appello, rinviando a una nuova composizione. Rimane ferma la sospensione dei rapporti tra padre e figlia, mentre la nuova Corte dovrà verificare, con un approccio rigorosamente centrato sull’interesse della bambina, se e a quali condizioni i rapporti con nonna e prozia possano costituire un reale beneficio per il suo equilibrio emotivo e affettivo.

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

uno × 2 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.