Imposta Unica sulle scommesse sportive

La Corte di Cassazione,  con l’ordinanza n. 13818/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), interviene nuovamente sulla complessa questione dell’imposta unica sulle scommesse con riferimento alla posizione dei bookmaker esteri privi di concessione operanti in Italia tramite Centri Trasmissione Dati (CTD) e alla debenza delle relative sanzioni. La pronuncia si rivela di interesse per l’anno d’imposta 2008, periodo antecedente alle modifiche legislative che hanno cercato di dirimere i dubbi interpretativi sulla materia. Pur confermando l’orientamento consolidato sulla sussistenza dei presupposti impositivi, la Corte accoglie il motivo di ricorso relativo all’applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori per il periodo in questione, offrendo spunti di riflessione sulla portata retroattiva delle norme di interpretazione autentica e sulla tutela dell’affidamento del contribuente.

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Il fatto

La fattispecie deriva da un avviso di accertamento notificato ad una società, coobbligata in solido con un Centro Trasmissione Dati (CTD), per l’evasione dell’imposta unica sulle scommesse sportive per l’anno d’imposta 2008. L’accertamento era scaturito da un controllo effettuato presso il CTD, il quale raccoglieva giocate per conto di un bookmaker estero.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente respinto il ricorso della società contribuente. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza n. 3652/13/22, confermava la decisione di primo grado, respingendo l’appello della società. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che sia il CTD che il bookmaker estero fossero autonomi soggetti passivi d’imposta, che sussistesse il presupposto territoriale dell’imposta e che le sanzioni dovessero essere applicate.

Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Tra essi, vi erano:

  • la presunta violazione del diritto dell’Unione Europea in materia di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’interpretazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998;
  • l’illegittimità costituzionale, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27/2018, dell’art. 1, comma 66, della L. n. 220/2010, norma di interpretazione autentica dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998;
  • la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio endoprocedimentale per la mancata notifica del processo verbale di constatazione (PVC) al coobbligato solidale e la contestazione della ritenuta inapplicabilità dell’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza normativa ai fini dell’applicazione delle sanzioni, con riferimento all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997.

La decisione della Suprema Corte

Con l’ordinanza in commento, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, confermando il proprio orientamento consolidato in merito all’imposta unica sulle scommesse. In particolare, la Corte ha affrontato i profili relativi a soggettività passiva, territorialità dell’imposta, obblighi di contraddittorio endoprocedimentale e incertezza normativa oggettiva in materia sanzionatoria.

Soggettività passiva e territorialità dell’imposta

La Cassazione ha ribadito che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione dell’imposta tanto in capo al titolare della ricevitoria (Centro Trasmissione Dati – CTD) quanto al bookmaker estero privo di concessione. I due soggetti sono considerati solidalmente obbligati in via paritetica.
Quanto alla territorialità, la Corte ha riaffermato che l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell’operatore. Tale applicazione non costituisce una restrizione discriminatoria né una violazione della libertà di prestazione dei servizi.

Applicabilità retroattiva della norma interpretativa

La Corte ha confermato che l’art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220/2010 – norma interpretativa della disciplina sull’imposta unica – si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Ciò rafforza l’orientamento secondo cui la soggettività passiva del bookmaker estero è rilevante anche per periodi d’imposta antecedenti al 2010.

Contraddittorio endoprocedimentale e validità dell’accertamento

È stato respinto il motivo relativo al difetto di notifica del processo verbale di constatazione (PVC) e alla presunta violazione del contraddittorio. La Corte ha chiarito che, trattandosi di accertamento “a tavolino”, è legittimo notificare direttamente l’avviso di accertamento, senza necessità del PVC.
Inoltre, richiamando Cass., S.U., n. 24823/2015, la sentenza ribadisce che per i tributi non armonizzati, quale l’imposta unica sulle scommesse, il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto solo se previsto da una norma espressa, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Di conseguenza, è stata rigettata anche l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Incertezza normativa oggettiva e sanzioni

È stato invece accolto il sesto motivo di ricorso, relativo all’applicazione delle sanzioni in presenza di un’obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero. La Suprema Corte ha ricordato che l’incertezza normativa oggettiva ricorre quando non è possibile individuare con certezza la norma applicabile al caso concreto.
Pur riconoscendo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, aveva affermato la soggettività passiva del bookmaker estero anche per periodi precedenti alla legge interpretativa, la stessa Consulta aveva evidenziato l’ambiguità del tenore letterale dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998, che poteva essere interpretato in modo restrittivo.
Anche l’Agenzia dei Monopoli aveva ammesso all’epoca l’esistenza di un’incertezza applicativa. La L. n. 220/2010 è intervenuta per chiarire e orientare il significato normativo. Per tali ragioni, la Cassazione ha ritenuto sussistente l’obiettiva incertezza fino all’entrata in vigore della norma interpretativa.

Applicabilità dell’esimente ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997

In forza del riconoscimento dell’incertezza normativa oggettiva, la Corte ha escluso l’applicazione delle sanzioni per il periodo d’imposta 2008. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, l’esimente trova applicazione in quanto, fino al 2010, non risultava sufficientemente chiaro se il bookmaker estero fosse soggetto passivo d’imposta. La decisione rappresenta un’importante conferma dei limiti all’irrogazione di sanzioni tributarie in contesti normativi oggettivamente controversi.

Conclusioni

In virtù dell’accoglimento del sesto motivo, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della società contribuente per quanto riguarda la non debenza delle sanzioni relative all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2008. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate data la soccombenza reciproca.  Questa pronuncia conferma un importante principio di civiltà giuridica: in presenza di un quadro normativo obiettivamente incerto, il contribuente non può essere gravato da sanzioni, specialmente per periodi antecedenti a interventi legislativi chiarificatori.

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