La Tabella Unica Nazionale: evoluzione normativa e giurisprudenziale della liquidazione del danno biologico

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, il legislatore ha introdotto una svolta significativa nel sistema risarcitorio del danno non patrimoniale. La Tabella Unica Nazionale consente ora una liquidazione standardizzata delle lesioni di entità superiore al 10%, sia in ambito stradale che sanitario. La novità incide profondamente su prassi giudiziarie consolidate e apre questioni interpretative, in particolare sul piano intertemporale e sull’interazione con le tabelle milanesi. Di seguito si analizzano i profili normativi e applicativi della nuova disciplina, con attenzione alla giurisprudenza recente e ai criteri di liquidazione adottati.

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Formulario commentato del processo civile innanzi al giudice di pace

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice ordinario di pace.

 

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Normativa e dubbi circa l’applicabilità temporale della normativa

Con il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e del danno morale derivante da sinistri stradali o responsabilità sanitaria, in caso di invalidità pari o superiore al 10%.

Per le lesioni “micropermanenti” resta applicabile la Tabella prevista dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni private.

Resta dubbia, però, l’applicabilità della nuova Tabella Unica alle controversie già pendenti prima della sua entrata in vigore. I giudici, al momento, affrontano la questione in modo ancora frammentario.

Può la Tabella Unica sostituire l’orientamento consolidato delle Tabelle Milanesi?
L’art. 5 del D.P.R. chiarisce che le disposizioni si applicano ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore.
Tuttavia, secondo la gerarchia delle fonti, il D.P.R. prevale sulla giurisprudenza, anche se questa appare consolidata.

Il Tribunale di Palmi (sent. 7 marzo 2025, n. 124) e il Tribunale di Perugia (sent. 1 aprile 2025) hanno esteso l’applicazione della Tabella Unica anche a casi pendenti, relativi a danni verificatisi prima della sua entrata in vigore.

La nuova tabella recepisce i principi delle Sezioni Unite (Cass. nn. 26972-5/2008), secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale deve comprendere sia il pregiudizio medico-legale, sia la sofferenza soggettiva. Quest’ultima si presume sulla base di elementi come: il tipo di lesione, il grado di menomazione, la durata della malattia, le cure ricevute e l’impatto sulla vita quotidiana.

La Tabella Unica considera anche il danno morale, inteso come descrizione delle conseguenze non reddituali subite dal danneggiato. In questo modo, supera la tradizionale separazione tra danno biologico e danno morale.

Nel merito

L’art. 1 del D.P.R. stabilisce che, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni non lievi (in ambito stradale o sanitario), si adottano:

  • le tavole con i coefficienti moltiplicatori/demoltiplicatori per il danno biologico e morale (allegato I);

  • la tabella del valore economico del singolo punto di invalidità (allegato II, tabella 1), variabile in base all’età del soggetto leso;

  • la tabella comprensiva del danno morale (allegato II, tabella 2), con valori minimi, medi e massimi.

La tabella intende uniformare il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale, anche per le lesioni macroscopiche, seguendo il modello a punti già adottato per le micropermanenti.

Obiettivi:
a) garantire un risarcimento equo e completo per le vittime;
b) contenere i costi per assicurazioni, strutture sanitarie e assicurati.

La Tabella si applica solo ai casi con invalidità tra il 10% e il 100%, superando l’alternanza tra tabelle milanesi e romane.

Il sistema di liquidazione è a punti: si moltiplica il numero di punti percentuali di invalidità per un valore economico. Il punto base corrisponde a quello delle micropermanenti (947,30 €), e cresce con l’invalidità.
Esempio:

  • per il 10% il coefficiente è 2,75773;

  • per il 100% è 10,9472.

L’importo varia anche in base all’età della vittima: più l’età è alta, più il coefficiente demografico (demoltiplicatore) è basso.
Esempio:

  • coefficiente 1 per una vittima di 1 anno,

  • 0,522 per una vittima di 100 anni.

Per il danno morale, il sistema prevede 4 gradi di intensità (nessuna, minima, media, grave). Il valore si calcola moltiplicando il punto base per un coefficiente morale. Anche in questo caso, si applicano i criteri già previsti per il danno biologico.

La personalizzazione dell’importo non è automatica. Il giudice deve individuare circostanze specifiche che giustificano un aumento. Le conseguenze “comuni” della lesione non bastano.

Come ribadito dalla Cassazione (sent. n. 14364/2019), la personalizzazione richiede elementi concreti che superino gli effetti già compensati dalle tabelle.

Conclusioni

La Tabella Unica Nazionale rappresenta un passaggio decisivo verso un sistema di risarcimento più uniforme e trasparente.

Pur introducendo criteri chiari e predeterminati, resta aperta la questione della sua applicabilità alle controversie pendenti e della portata effettiva della personalizzazione del danno.

Le prime sentenze indicano un orientamento favorevole all’uso della nuova tabella anche per i sinistri pregressi, ma servirà l’intervento della Corte di Cassazione per consolidare un’interpretazione uniforme.

Nel frattempo, la nuova disciplina fornisce ai giudici e agli operatori un quadro più solido per garantire tutela effettiva ai danneggiati e maggiore certezza del diritto.

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