Tutela privacy: competenza legislativa esclusiva dello Stato

La Corte Costituzionale Italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale della Puglia n. 13 del 15 giugno 2023. Questa norma regolava l’installazione dei sistemi di videosorveglianza e la tutela della privacy nelle strutture socio-sanitarie e assistenziali. La Corte ha giudicato che le norme in questione invadessero le competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”, relative al trattamento dei dati personali, e contraddicesse anche i regolamenti dell’Unione Europea sulla protezione dei dati personali.

Corte Costituzionale- sent. n. 69 del 23-04-2024

La questione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato una questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per la violazione di diversi principi costituzionali.  Tale norma è finalizzata alla prevenzione e al contrasto di condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, nei confronti degli anziani e delle persone con disabilità all’interno delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali della regione.
In particolare, l’art. 3 della menzionata legge regionale disciplina l’installazione dei sistemi di videosorveglianza e la tutela della privacy e infatti tra le disposizioni stabilite dal legislatore regionale, si possono contemplare:

  • La conformità dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza al d.lgs. n. 101 del 2018, il quale si allinea alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).
  • La richiesta di consenso degli ospiti o dei loro tutori prima dell’attivazione degli impianti di videosorveglianza.
  • La necessità di un’adeguata segnalazione dei sistemi di videosorveglianza a tutti i soggetti che accedono all’area interessata.
  • Le registrazioni devono essere effettuate in modalità criptata.
  • La visione delle registrazioni è riservata esclusivamente all’autorità giudiziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Nello specifico, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto che l’art. 3 della legge menzionata violasse tre parametri costituzionali. Innanzitutto, ha sostenuto la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe la materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza legislativa statale, con riferimento al trattamento dei dati personali. Inoltre, ha affermato che l’articolo 3 violasse anche la materia dell’ordinamento penale, sempre secondo l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché attribuirebbe all’autorità giudiziaria il compito di accedere alle videoriprese senza individuare l’intero plesso normativo di riferimento. Infine, ha constatato una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento europeo n. 679/2016 e alla direttiva 2016/680/UE.

Le argomentazioni della Corte

L’analisi condotta dalla Corte ha evidenziato che la materia regolante la protezione dei dati personali appartiene all’ordinamento civile, in quanto regola i diritti e le tutele delle persone fisiche e giuridiche riguardo ai propri dati personali. Questo ambito normativo comprende non solo le norme sostanziali che disciplinano la raccolta e il trattamento dei dati, ma anche le disposizioni che garantiscono la tutela giurisdizionale.
Al contempo, l’Unione europea ha svolto un ruolo cardine nel regolamentare la protezione dei dati personali, limitando gli spazi di manovra agli Stati membri nella regolamentazione. Infatti, l’intera disciplina è rappresentata dal regolamento n. 679/2016/UE (GDPR), il quale è integrato e completato dalle fonti nazionali, come il decreto legislativo n. 196 del 2003 e il decreto legislativo n. 101 del 2018.
La Corte Costituzionale ha affrontato il tema della videosorveglianza all’interno delle strutture socio-sanitarie e assistenziali. Tale pratica coinvolge due sfere sensibili: da un lato, riguarda la gestione di dati personali di individui fragili, come anziani, malati o disabili; dall’altro, implica un controllo sull’attività del personale e dei lavoratori esterni.

Le fonti sovranazionali

L’argomentazione adottata dalla Corte costituzionale sull’art. 3 della legge regionale Puglia n. 13 del 2023, ha evidenziato che la selezione delle fonti normative da rispettare non ha natura neutra. Infatti, l’art. 3 indica espressamente il rispetto del decreto legislativo n. 101 del 2018, del regolamento n. 679/2016/UE e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ma omette di menzionare il decreto legislativo n. 196 del 2003 e altre fonti pertinenti, emanate sia dall’Unione europea che dal legislatore statale.
Il decreto legislativo n. 196 del 2003, noto come codice della privacy, è ancora in vigore e molte delle sue disposizioni non sono state abrogate o modificate dal decreto legislativo n. 101 del 2018, il quale ha principalmente coordinato le normative nazionali con il regolamento europeo n. 679/2016/UE. In particolare, l’articolo 114 del codice privacy stabilisce le condizioni per l’installazione di impianti audiovisivi che consentono il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Quanto al trattamento dei dati personali, l’art. 3 della legge regionale Puglia n. 13 del 2023 richiama il regolamento n. 679/2016/UE e il decreto legislativo n. 101 del 2018 solo per la fase dell’installazione della videosorveglianza.

Conclusioni

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 della l. reg. pugliese n. 13 del 2023 per contrasto con i vincoli derivanti dall’Unione europea e dunque per la violazione del parametro di cui all’art. 117 Cost.  La pronuncia ha infatti ribadito che l’installazione degli impianti di videosorveglianza debba avvenire nel rispetto di tutte le normative europee e nazionali riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali.

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Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
Enzo Maria Tripodi
attualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici.
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Partner presso Theorema Srl - Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.
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