Travisamento della prova: l’analisi delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5792 del 2024, hanno chiarito il travisamento del contenuto oggettivo della prova. Questo concetto si riferisce alla situazione in cui il giudice interpreta erroneamente il contenuto obiettivo delle prove presentate nel processo, distinguendolo dalla valutazione logica dell’informazione probatoria.

Corte di Cassazione-Sez. Un. Civ. sent. n. 5792 del 05-03-2024

La questione

La controversia in esame coinvolge una complessa vicenda legale tra gli eredi di un famoso pittore e le istituzioni culturali italiane, rappresentate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Al centro della controversia c’è la richiesta degli eredi di recuperare un’opera d’arte che sostenevano appartenere al pittore. Tuttavia, l’amministrazione ha contestato tale affermazione, sostenendo che l’opera non fosse di proprietà del pittore, bensì di un collezionista anonimo.
Inizialmente, il giudice di prime cure ha preso in considerazione delle comunicazioni provenienti dalla Galleria Nazionale che attestavano l’esistenza di un contratto di comodato con il pittore, e ha dunque ordinato alla Galleria di restituire l’opera agli eredi. Ma l’amministrazione ha proposto l’impugnazione della sentenza, affermando che il comodato era stato stipulato con un’altra parte e che gli eredi non avevano diritto alla restituzione.
La Corte territoriale ha accolto l’appello dell’amministrazione, respingendo la richiesta di restituzione dell’opera. Ha stabilito che la questione non riguardava la proprietà dell’opera, ma il diritto personale degli eredi alla restituzione. Inoltre, ha dichiarato che le prove presentate non erano sufficienti a dimostrare la proprietà dell’opera da parte del pittore, confermando che il diritto di richiedere la restituzione fosse caduto in prescrizione.

I motivi del ricorso

Gli eredi hanno presentato un ricorso in cassazione affidandosi a sei motivi.
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno contestato la sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c. In particolare, i ricorrenti hanno ritenuto che le lettere inviate dalle Galleria Nazionale dovrebbero essere considerate prove legali anziché semplici confessioni.
Nel secondo punto, i ricorrenti hanno contestato la mancanza di una motivazione adeguata riguardo al rifiuto del giudice d’appello di attribuire valore confessorio a una delle lettere della Galleria Nazionale.
Il terzo punto ha posto dubbi sulla corretta valutazione delle prove da parte della Corte d’Appello. Il quarto punto, invece, ha sollevato un dubbio circa l’interpretazione del contratto di comodato. Nel quinto motivo del ricorso, i ricorrenti hanno contestato la presunta violazione degli artt. riguardanti il possesso e l’usucapione. Nel sesto motivo i ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza per presunta violazione dell’articolo 158 c.p.c.  e l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli presenti nella l. n. 98 del 2013.

Il contrasto giurisprudenziale

Le Sezioni Unite sono state coinvolte nella risoluzione della controversia riguardo la possibilità di dedurre, in sede di legittimità, la violazione dell’articolo 115 c.p.c. basata sul concetto di “travisamento della prova”.
In base all’ordinanza n. 11111 del 2023, la questione deve essere approfondita distinguendo tra il travisamento del fatto, regolato dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., e travisamento della prova. Il travisamento della prova avviene quando il giudice di merito forma il proprio convincimento basandosi su un’informazione probatoria distorta a causa di un errore percettivo anziché valutativo. Tuttavia, affinché il travisamento della prova possa essere dedotto in cassazione, è necessario che il contenuto informativo sia stato oggetto di discussione nel processo e che l’errore abbia avuto un impatto determinante sull’esito della decisione.
La questione del travisamento della prova è stata portata dinanzi alle Sezioni Unite in seguito all’ordinanza interlocutoria del 29 marzo 2023, n. 8895. Questa ordinanza ha posto in luce l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità con rifermento alla possibilità di contestare il travisamento del fatto nel giudizio di cassazione.
Tradizionalmente, il travisamento della prova è stato considerato estraneo ai motivi di ricorso per cassazione. Il motivo sottostante circa la valutazione di questo errore non si limita semplicemente a una “errata percezione del contenuto oggettivo della prova”, ma comprende anche l’errore nell’identificare il contenuto informativo deducibile dal dato probatorio. Si sostiene che la preoccupazione di neutralizzare il rischio di una forma di illegittimità della decisione sarebbe infondata, poiché l’errore revocatorio si verifica solo in caso di trascuratezza del giudice nell’esame degli atti del processo, che può riguardare fatti sostanziali o processuali. Inoltre, è stato notato che l’errore percettivo sul fatto probatorio, se controverso e oggetto di pronuncia, può costituire motivo di ricorso ai sensi degli articoli 360, n. 4 e 5 del c.p.c.
Un’indicazione chiara della distinzione tra travisamento della prova e travisamento del fatto risale al 1878, come evidenziato dalla dottrina.  Infatti, si discuteva del concetto di travisamento come un errore nella percezione dei fatti probatori, trattato in modo distintivo rispetto alle violazioni di legge.
Oggi, l’ordinanza n. 11111 del 2023 argomenta la necessità di ammettere la sindacabilità per cassazione del travisamento della prova, richiamando l’importanza fondamentale della giustizia nella decisione processuale.
Per molto tempo, l’orientamento prevalente seguito dalla Corte di Cassazione ha sempre escluso la possibilità di presentare ricorsi in Cassazione basati sul travisamento delle clausole di un contratto o su presunti errori nella valutazione delle prove testimoniali. L’ordinanza n. 8895 del 2023 sottolinea, pertanto, la necessità di mantenere viva questa posizione per scongiurare il rischio di trasformazione del giudice di legittimità in giudice di merito.
Secondo l’ordinanza n. 8895 del 2023, in linea con l’orientamento tradizionale, il travisamento della prova può essere considerato o come un errore percettivo, sanabile tramite revocazione, o come un errore valutativo, non soggetto a ricorso. Mentre, secondo l’ordinanza n. 11111 del 2023, il travisamento della prova sarebbe un errore percettivo denunciabile in cassazione ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., tramite l’articolo 360, n. 4, c.p.c.
Il concetto di travisamento della prova, così come discusso nell’ordinanza n. 11111 del 2023 si riferisce a situazioni in cui il giudice interpreta erroneamente il contenuto obiettivo delle prove presentate nel processo. La tesi sostenuta dall’ordinanza solleva una questione fondamentale, poiché parla sia di errori nella percezione sensoriale del giudice sia di errori nell’elaborazione delle informazioni probatorie.
In sintesi, il travisamento della prova implica non solo un errore nella percezione del significato diretto delle prove, ma anche nell’interpretazione del loro contenuto informativo.
Sebbene la differenza tra percezione e valutazione possa sembrare evidente, specialmente nel contesto normativo, le Sezioni Unite hanno confermato la validità dell’obiezione sollevata dall’ordinanza n. 8895. Questa obiezione suggerisce che il travisamento della prova, pur potendo includere errori di percezione, non può essere completamente ricondotto a questi ultimi. Nel caso specifico esaminato dall’ordinanza n. 11111 del 2023, il giudice di merito aveva motivatamente giustificato la sua interpretazione delle prove presentate nel processo. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale interpretazione fosse errata.
L’ordinanza n. 11111 del 2023, poi, solleva il quesito riguardante il concetto di “contenuto oggettivo della prova” e il ruolo del travisamento della prova nel contesto del giudizio di legittimità. Tale ordinanza sostiene un’interpretazione estesa del processo di verifica del contenuto probatorio, che include sia una fase percettiva che una valutativa nell’interpretazione delle prove presentate nel procedimento giudiziario. È, tuttavia, necessario considerare la riforma del 2012 che ha ridotto il ricorso eccessivo alla Corte di Cassazione, come dimostrato dal suo inserimento in un decreto-legge volto alla crescita economica del Paese.
Inoltre, l’art. 360 c.p.c., n.5, è stato oggetto di un’analisi da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, come risulta dalla sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, in piena coerenza con il quadro costituzionale. Secondo questa sentenza, la riforma ha introdotto un nuovo vizio specifico che può essere denunciato per cassazione, concernente l’omesso esame di un fatto storico cruciale per la controversia e oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio, solitamente estraneo al testo della sentenza, si manifesta quando il giudice non prende in considerazione un fatto determinante per la decisione.
Questa riforma non ha abolito il controllo motivazionale, ma piuttosto lo ha circoscritto entro limiti più definiti, con lo specifico obiettivo di ridurre i ricorsi eccessivi alla Corte di Cassazione.
L’ordinanza n. 11111 del 2023 solleva una giusta preoccupazione, sostenendo che l’esclusione della possibilità di sindacare il travisamento della prova potrebbe favorire l’emissione di decisioni illegittime, contrarie al principio di effettiva tutela giuridica. Tuttavia, un tale allargamento del potere della Corte di Cassazione pone questioni sostanziali riguardanti la separazione dei poteri e la corretta interpretazione delle prove, che potrebbero compromettere la fiducia nel sistema giudiziario.
Le Sezioni Unite evidenziano la legittima preoccupazione riguardante il rischio di travisamento della prova, ma ribadiscono che l’ordinamento giuridico già contiene misure atte a neutralizzarne il pericolo. Il concetto di travisamento della prova, infatti, è duplice nella sua natura, comprendendo sia il momento oggettivo della percezione del dato probatorio, sia quello relativo all’interpretazione delle informazioni che esso veicola attraverso un ragionamento logico. Il controllo sulla corretta percezione del dato probatorio è garantito dalla possibilità di ricorrere alla revocazione, mentre l’interpretazione delle informazioni probatorie rimane esclusiva competenza del giudice di merito, a patto che la sua motivazione rispetti i requisiti minimi costituzionali.
Infatti, l’errore revocatorio, quando non può essere rettificato attraverso l’appello, deve essere individuato tramite la revocazione, poiché il ruolo istituzionale della Corte di Cassazione richiede di ricevere un quadro di fatto già consolidato. Se il giudice di appello ha commesso una svista, è suo compito correggerla tramite la revocazione per errore di fatto, in modo da fornire eventualmente alla Corte di Cassazione un fatto già completamente ricostruito nella sua oggettività. Tuttavia, la revocazione non è applicabile quando il fatto è stato oggetto di controversia su cui il giudice ha dovuto pronunciarsi, poiché in quel caso l’errore di percezione è intrinsecamente incompatibile con il giudizio.
Il dilemma emerso dall’ordinanza n. 11111 del 2023 sembra affrontare un’area relativamente periferica: l’errore materiale è essenzialmente una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo.
In queste circostanze, le Sezioni Unite considerano possibile proporre un motivo di ricorso in Cassazione, a patto che siano soddisfatti i requisiti necessari, anche se la decisione si baserebbe su un “non-fatto”, cioè su un’asserzione che è chiaramente esclusa o positivamente stabilita. Tuttavia, l’errore revocatorio, benché commissivo, è comunque un’omissione nel risultato che produce nel giudizio.

Il principio di diritto

La conclusione del confronto giurisprudenziale stabilisce dunque il seguente principio legale: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che si verifica quando c’è una svista riguardante il fatto probatorio stesso e non una valutazione logica della relazione tra l’informazione probatoria e il fatto probatorio, trova la sua correzione istituzionale attraverso l’impugnazione per revocazione per errore di fatto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell’articolo 395, n. 4, c.p.c. Invece, se il fatto probatorio è stato oggetto di disputa e la distorsione riflette la prospettiva di una delle parti, il difetto deve essere sollevato, a seconda della sua natura sostanziale o processuale, secondo quanto stabilito dagli articoli 360, nn. 4 e 5, c.p.c.”.

L’argomentazione della Cassazione sui motivi di ricorso

Superata la questione interpretativa riguardante il travisamento della prova, la Cassazione ha poi esaminato specificamente i motivi di ricorso, concludendo per la loro integrale inammissibilità e infondatezza. In particolare:

  • quanto al primo e al secondo motivo di ricorso,’’è stato ritenuto che la Corte d’Appello abbia valutato correttamente le prove senza considerarle confessorie;
  • quanto al terzo motivo, è stato accertato che la Corte abbia esaminato le dichiarazioni come parte del suo dovere istituzionale
  • il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché mira a una revisione delle conclusioni della Corte d’Appello su questioni di fatto;
  • il quinto motivo è stato considerato inaccettabile poiché non allineato con la decisione della Corte d’Appello;
  • infine, quanto al sesto motivo, si è rilevato che la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità temporanea della partecipazione dei giudici onorari ai collegi di appello.

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