
La Legge di bilancio 2026 (L. n.199/2025) ha previsto una nuova definizione agevolata delle cartelle la cd. “Rottamazione – quinques” che consente di regolarizzare le esposizioni debitorie affidate all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Ed invero, aderendo sarà possibile estinguere le pendenze senza computare sanzioni, aggio ed interessi.
La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovvero essere dilazionato in un numero massimo di 54 rate bimestrali (per 9 anni), con interessi al 3% annuo.
Analizziamo insieme requisiti, scadenze e modalità operative del beneficio in esame, sì da consentire al contribuente di addivenire alla determinazione di una scelta consapevole, libera ed informata.
Premessa generale
L’art. 1, commi 82 e ss., L. n. 199/2025 (cd. Legge di bilancio 2026) ha introdotto la cd. Rottamazione – quinques (o Rottamazione 5.0) dei ruoli aventi ad oggetto i carichi “derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.p.r. n. 600/1973 e agli artt. 54 e 54-bis del D.p.r. n. 633/1972 o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento”.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Sulla scorta del dato letterale, dunque, rientrano nella rottamazione 5.0 solo:
- i tributi emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione (IRPEF – IVA – IRAP – Addizionali IRPEF comunali/regionali, varie imposte sostitutive, la cd. “tassa etica” ed il contributo di solidarietà) e i carichi INPS (ruoli o avvisi di addebito) sempre che si tratti di omessi versamenti;
- i contributi INPS dichiarati e non versati;
- le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (ad es. la Prefettura – mentre sono escluse le sanzioni comminante dalla Polizia Municipale).
A seguire, è possibile aderire alla Rottamazione – quinques:
- presentando apposita istanza entro il termine decadenziale previsto per il 04.2026 mediante la procedura telematica istituita presso il sito dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione;
- pagando il dovuto in un’unica soluzione, oppure entro il massimo di 54 rate nel corso di 9 anni (dal 2026 al 2035).
Ancora, solo con riguardo ai ruoli rientrati nelle categorie stringenti della Rottamazione 5.0, potranno accedere al presente beneficio anche coloro che, avendo presentato istanza per accedere ad una delle rottamazioni precedenti (Rottamazione 1.0 – art. 6 D.l. n. 193/2016; Rottamazione bis – art. 1 D.l. n. 148/2017; Rottamazione ter – art. 3 D.l. n. 119/2018; Rottamazione quater – art. 1 L. n.145/2018), non avendo ottemperato al pagamento delle rate richieste, allo stato risultano decaduti.
Tanto premesso, occorre domandarsi quali siano le modalità operative.
In merito, considerato che sul sito di AdER è già attiva la piattaforma servente ad inoltrare la richiesta, il debitore, alternativamente potrà:
- accedere alla propria area riservata presso il sito di AdER e, selezionando la funzione dedicata alla definizione agevolata, prendere contezza dei carichi rottamabili, con la possibilità di selezionare quelli rispetto è intenzionato a richiedere la rottamazione;
- chiedere, anche attraverso l’area pubblica del sito, il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute;
- chiedere, attraverso il proprio intermediario abilitato, di accedere con credenziali Entratel e richiedere l’elenco dei ruoli rottamabili.
Analisi dei carichi rottamabili e casi particolari
Come noto, l’adesione alla rottamazione determina in capo a chi ne fruisce lo stralcio di:
- interessi
- compensi derivanti da attività di riscossione (ove ancora dovuti)
- sanzioni amministrative.
Da ciò discende che, per converso, sono dovute:
- le imposte
- le spese di notificazione della cartella e degli altri atti di riscossione;
- le spese esecutive
- le sanzioni derivanti da infrazioni stradali comminate dalla Polizia Locale.
Proseguendo, sebbene la norma non lo preveda espressamente, è possibile affermare che risultino inglobabili alla Rottamazione 5.0 anche i carichi derivanti da:
- liquidazioni periodiche (LIPE) laddove l’ 21-bis, comma 5 D.l. n. 78/2010 rinvia all’art. 54-bis del D.p.r. n.633/1972;
- decadenza dalla definizione/dilazione di avvisi bonari ex 2 e 3-bis D.lgs. n. 462/1997 derivanti da liquidazione automatica;
- decadenza dalla definizione/dilazione di avvisi bonari ex 3 e 3-bis D.lgs. n. 462/1997 derivanti da controllo formale;
- compensazione di crediti di imposta in presenza di omessa dichiarazione ( SS.UU. n. 17758/2016);
- disconoscimento di aliquota d’imposta agevolata ( n.13453/2014 e n. 8462/2024);
- riporto di perdite di impresa a fronte di omessa dichiarazione ( n. 29083/2018 e n. 7884/2022).
I carichi non rottamabili
Sulla scorta del consolidato principio interpretativo secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit“, analizzando il dettato normativo, è possibile ritenere non rientranti nella Rottamazione – quinques:
- l’imposta di registro, le imposte ipocatastali e le imposte sulle successioni/donazioni (laddove non è prevista la liquidazione automatica della dichiarazione e non sono presenti dichiarazioni annuali);
- gli omessi versamenti di imposta derivanti da dichiarazioni non annuali e i carichi derivanti da avviso di accertamento, avviso di liquidazione, di recupero credito di imposta o da atto di contestazione delle sanzioni;
- gli omessi versamenti dei tributi locali;
- i carichi formati da Enti previdenziali diversi dall’INPS (ad es. quelli derivanti dalle Casse Professionali)
- le sanzioni stradali irrogate dalla Polizia Stradale.
Benefici economici conseguibili
I vantaggi che il contribuente consegue a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rottamazione consistono, prevalentemente: nello stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione (i cc.dd. “aggi” – abrogati dal I gennaio 2022).
In particolare, con specifico richiamo agli interessi, sono oggetto di estinzione:
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex 20 D.p.r. n.602/1973 contestati nella cartella di pagamento;
- i canonici interessi di mora ex 30 D.p.r. n. 602/1973;
- gli interessi da sospensione giudiziale ex 47 D.lgs. n. 546/1992;
- gli interessi da sospensione amministrativa ex 39 D.p.r. n. 602/1973;
- l’aggio della riscossione (previsto solo per i ruoli antecedenti al I gennaio 2022).
Ancora, dalla presentazione della domanda, per i carichi definibili vengono sospese le azioni cautelari/esecutive (fatta eccezione di quelle irreversibili), pertanto il contribuente potrà:
- accedere ai rimborsi;
- riscuotere i crediti vantati nei confronti delle PP.AA.;
- ottenere il DURC e i certificati di regolarità fiscale per partecipare a gare di appalto;
- compensare crediti in presenza di ruoli scaduti.
Versamenti
A far data dal I agosto 2026, sugli importi dilazionati saranno dovuti interessi al tasso del 3% annuo.
Tuttavia, “a differenza delle rottamazioni pregresse”, in forza di quanto espressamente previsto dalla L. n. 199/2025, il perfezionamento della rottamazione non prevede più la tolleranza dei 5 giorni per i tardivi pagamenti.
Nello specifico, l’art. 1, comma 95 della L. n. 199/2025 prevede che “la definizione non produce effetti in caso di omesso oppure insufficiente pagamento dell’unica rata del piano o di due rate del piano anche non consecutive“.
Tanto espresso, è anche vero che nel testo normativo non si rinviene alcun cenno afferente al tardivo pagamento, pertanto, per ragioni di prudenza, è bene procedere al versamento delle somme dovute per tempo.
Difatti, sempre a differenza delle precedenti rottamazioni, una volta decaduti, non sarà più possibile ottenere la dilazione del debito residuo ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973.
Concludendo, pur circoscritta ad una casistica stringata di casi, anche la presente rottamazione offre significativi vantaggi fiscali, rafforzando il paradigma di cooperazione tra le parti e consentendo al contribuente di sanare la propria esposizione debitoria.











