
La conciliazione giudiziale, quale strumento deflattivo del contenzioso tributario, costituisce una tecnica di composizione della lite istituita dal legislatore per ridurre il numero dei giudizi pendenti dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria che si serve della partecipazione diretta del contribuente.
L’istituto rappresenta un traguardo fondamentale del percorso riformatore che interessa la materia tributaria, considerato che assurge a punto paretiano tra l’esigenza di una definizione concordata della lite e l’indisponibilità del tributo.
Il presente elaborato si pone l’obiettivo di indagare il trattamento fiscale del verbale di conciliazione, esaminando se esso rientri, o meno, tra gli atti dell’Autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell’art. 8 della Tariffa allegata al D.p.r. n. 131/1986.
La conciliazione giudiziale
L’introduzione dell’istituto deflattivo in esame è sintomatica dell’evoluzione ordinamentale dell’intero sistema che, abbandonando una visione conflittuale del rapporto tributario, ha realizzato un sistema normativo basato sulla cooperazione e sulla fiducia delle parti involte (L. n. 212/2000), capace di contemperare, altresì, l’interesse dell’Amministrazione finanziaria alla celere percezione del tributo con le istanze del contribuente ad essere tassato secondo legge (art. 53 Cost.).
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Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
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In questa prospettiva, l’istituto della conciliazione giudiziale, quale forma di “imposizione concordata”, interviene per creare un rapporto dialettico con il contribuente nella fase successiva a quella dell’accertamento, al fine di snellire il contenzioso pendente, assicurare la rapida liquidazione del tributo e garantire la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
La conciliazione giudiziale tributaria, la cui attuale fonte normativa si rinviene negli artt. 48, 48-bis e 48-bis 1 D.lgs. n. 546/1992, può realizzarsi:
In udienza (art. 48)
Il contribuente o l’ufficio, fino a 10 giorni liberi precedenti la trattazione, può presentare istanza per chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia. Se si raggiunge l’accordo, la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, in udienza, nel quale sono indicate le somme dovute dall’ente impositore per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Fuori udienza (art. 48.bis)
Essa viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo fra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. Ancora, la conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento. Da ultimo, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 220/2023, la conciliazione fuori udienza può essere avviata anche per i giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione dal 5 gennaio 2024.
Su proposta della Corte di Giustizia Tributaria ( art. 48-bis 1)
La Corte, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali, può formulare proposta conciliativa alle parti. Esse, inoltre, possono chiedere un rinvio dell’udienza per facilitare il perfezionamento dell’accordo conciliativo. La proposta della Corte, infine, si perfeziona con la redazione del processo verbale in udienza.
Disamina degli artt. 37 D.p.r. n. 131/1986 e 8 della TIP allegata al TUR
La tassazione degli atti giudiziari, con specifico riferimento all’imposta di registro, regolata dalle disposizioni normative di cui al D.p.r. n. 131/1986- Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, successivamente innovate dai recenti orientamenti giurisprudenziali, fin dagli albori, è stata foriera di molteplici dibattiti tutti afferenti alla esatta perimetrazione degli ambiti applicativi ed interpretativi dell’imposizione tributaria.
In particolare, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.p.r. n. 131/1986 e all’art. 8 della Tariffa – allegata al D.p.r., aldilà del loro contenuto letterale, hanno sollevato criticità in ordine: alla individuazione delle fattispecie imponibili e all’analisi dei singoli provvedimenti giudiziali per procedere, o meno, alla loro successiva assoggettabilità all’imposta in esame.
Ma procediamo con ordine.
Nell’ambito del menzionato decreto, l’art. 37 stabilisce che sono soggetti all’imposta indiretta in esame “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”.
Le ipotesi espressamente assimilate agli atti decisori
Dalla lettura della norma è possibile ricavare alcuni elementi capaci di circoscrivere l’area dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a tassazione, e precipuamente:
- sono tassabili solo gli atti dell’A.g., escludendo tutti gli altri atti non riconducibili a soggetti dotati di potestas iudicandi. Tuttavia, in forza del combinato disposto tra l’8 della Tariffa allegata al Tur e l’art. 73 D.p.r. n. 115/2002, sono esclusi gli atti della Corte di Cassazione e gli atti delle giurisdizioni amministrative;
- solo quelli attinenti a controversie civili, dunque, il riferimento involge solo le controversie che attengono alla costituzione-attuazione-modificazione o estinzione di un diritto soggettivo;
- e i provvedimenti che definiscono anche parzialmente il giudizio, guardando a quegli atti a contenuto decisorio di merito. A questi, espressamente, il legislatore addiziona tre tipologie di atti che, non avendo natura decisoria, sarebbero esclusi, ossia i decreti ingiuntivi–i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze rese da giurisdizioni straniere.
Orientamento della giurisprudenza di legittimità sul verbale di conciliazione che estingue il giudizio
Individuati i presupposti affinché un atto possa ritenersi soggetto a tassazione, occorre domandarsi a quale trattamento fiscale soggiace il verbale di conciliazione che estingue il giudizio.
Sul punto, a più riprese, è intervenuto il Supremo Collegio, stabilendo che, in tema di imposta di registro, sono soggetti a tassazione soltanto i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che intervengono nel merito con la conseguenza che deve escludersi dal novero dei predetti il verbale di conciliazione giudiziale che si limita a dare atto dell’intervenuto accordo tra le parti, atteso che esso non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale interviene soltanto ai fini certificativi ed esecutivi.
In particolare, precisa il Collegio che il verbale di conciliazione giudiziale non rientra fra gli atti dell’Autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell’art. 8 della Tariffa allegata al D.p.r. n. 131/1986 perché, anche se redatto alla presenza e con la partecipazione del giudice, continua a rappresentare un’ordinaria manifestazione di autonomia negoziale (Cass., sent. n. 5480/2008).
Il criterio discretivo: rileva il contenuto effettivo del verbale
La sottoposizione a tassazione del verbale di conciliazione dipende, dunque, dall’effettivo contenuto che esso assume di volta in volta e non da valutazioni di carattere aprioristico e astratto.
Detto altrimenti, “nonostante la sua peculiare collocazione, finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge ad un ruolo tale da sovrapporsi ed assorbir qualsiasi antecedente, ma rimane un atto destinato a scontare l’imposta in base ai principi generali della materia.
Se, dunque, il verbale di conciliazione costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti perché, per esempio, prima di allora non era stato concluso alcun accordo fra le parti ovvero le stesse erano giunte soltanto ad un’intesa di massima da perfezionare o dettagliare in seguito, sarà proprio esso e non le eventuali scritture a monte a dover essere tassato.
Se, invece, il verbale di conciliazione non trasferisce alcunché, ma si limita a dare atto dell’avvenuta definizione della lite per effetto di un accordo già concluso prima, sarà quest’ultimo atto cui fare riferimento per quel che riguarda i termini e l’ammontare del pagamento (Cass., sent. n. 27979/2011)”.
L’applicazione del principio al verbale che dichiara estinto il giudizio
Concludendo, sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la sottoposizione ad imposta di registro del verbale di conciliazione che dichiarava estinto il giudizio, in quanto ” si limitava a dare atto della avvenuta transazione, come da foglio separato che si allegava al verbale di causa, risultando, pertanto, inidoneo ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e costituire presupposto del tributo ai sensi dell’art. 37 D.p.r.n. 131/1986“.











