Rottamazione 5.0: cosa succede dopo la scadenza

La Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha previsto una nuova definizione agevolata delle cartelle, la cd. “Rottamazione – quinques”, che consente di regolarizzare le esposizioni debitorie affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

La scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 30 aprile 2026, è ormai decorso. Si apre ora la fase attuativa della procedura, che riguarda sia i contribuenti che hanno aderito, sia coloro che non hanno presentato istanza.

Occorre, dunque, analizzare cosa accade dopo la scadenza, con particolare riferimento agli effetti per gli aderenti, alle tempistiche di pagamento e alle conseguenze per chi è rimasto escluso.

Premessa generale: ambito applicativo della Rottamazione 5.0

L’art. 1, commi 82 e ss., della L. n. 199/2025 ha introdotto la Rottamazione – quinques per i carichi derivanti da:

  • omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni annuali (liquidazione automatica e controllo formale);
  • omesso versamento di contributi previdenziali INPS;
  • sanzioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.

Restano, invece, esclusi i carichi derivanti da accertamento e una serie di tributi e entrate non espressamente contemplati dalla norma.

L’adesione consente, come noto, l’estinzione del debito senza sanzioni, interessi e aggio (ove applicabile), con pagamento del solo capitale e delle spese.

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Dopo il 30 aprile 2026: cosa accade per chi ha presentato domanda

Per i contribuenti che hanno tempestivamente presentato l’istanza entro il termine del 30 aprile 2026, la procedura entra ora nella fase di definizione.

In particolare:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvede a comunicare l’accoglimento (totale o parziale) della domanda;
  • viene trasmesso il prospetto con l’indicazione degli importi dovuti e il piano di pagamento prescelto;
  • restano sospese, per i carichi definibili, le azioni cautelari ed esecutive (salvo quelle già irreversibili).

Il pagamento potrà avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • ovvero in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni).

A decorrere dal 1° agosto 2026, sulle somme rateizzate maturano interessi al tasso del 3% annuo.

Effetti dell’adesione e benefici fiscali

L’adesione alla rottamazione produce effetti rilevanti sotto il profilo economico e operativo.

In particolare, vengono stralciati:

  • interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • interessi di mora;
  • interessi da sospensione (giudiziale o amministrativa);
  • sanzioni amministrative;
  • aggio della riscossione (per i ruoli anteriori al 2022).

Restano dovuti:

  • il tributo o contributo originario;
  • le spese di notifica;
  • le spese esecutive;
  • le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da enti locali.

Dal momento della presentazione della domanda (e ora nella fase successiva di gestione), il contribuente può inoltre:

  • ottenere il DURC e certificazioni di regolarità fiscale;
  • partecipare a gare pubbliche;
  • compensare crediti;
  • riscuotere crediti verso la PA.

Decadenza e rigidità del piano: le criticità della nuova disciplina

Uno degli aspetti più rilevanti della Rottamazione 5.0 riguarda il regime di decadenza, significativamente più rigoroso rispetto alle precedenti edizioni.

L’art. 1, comma 95, L. n. 199/2025 stabilisce che la definizione non produce effetti in caso di:

  • omesso o insufficiente pagamento dell’unica rata;
  • omesso pagamento di due rate, anche non consecutive.

A differenza delle precedenti rottamazioni:

  • non è espressamente prevista la tolleranza dei 5 giorni per i pagamenti tardivi;
  • in caso di decadenza, non è più possibile accedere alla rateazione ordinaria del debito residuo ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973.

Ne deriva la necessità, per i contribuenti aderenti, di rispettare con estrema puntualità le scadenze di pagamento.

Cosa succede per chi non ha presentato domanda

Per i contribuenti che non hanno aderito entro il 30 aprile 2026, la possibilità di accesso alla Rottamazione 5.0 deve ritenersi definitivamente preclusa, salvo eventuali futuri interventi normativi.

In tali casi:

  • i debiti restano integralmente dovuti (comprensivi di sanzioni e interessi);
  • riprendono o proseguono le ordinarie attività di riscossione;
  • resta possibile accedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla rateazione ordinaria.

Considerazioni conclusive

La scadenza del 30 aprile 2026 segna il passaggio dalla fase di adesione a quella esecutiva della Rottamazione 5.0.

Per chi ha aderito, si tratta ora di gestire correttamente il piano di pagamento, evitando cause di decadenza che, nella nuova disciplina, risultano particolarmente penalizzanti.

Per chi è rimasto escluso, invece, il quadro torna ad essere quello ordinario della riscossione, in assenza – allo stato – di ulteriori misure di definizione agevolata.

Pur con un ambito applicativo circoscritto e una disciplina più rigorosa, la Rottamazione – quinques si conferma uno strumento di rilievo nel sistema della riscossione, in grado di favorire l’emersione e la regolarizzazione delle posizioni debitorie, nel solco di una progressiva valorizzazione del principio di cooperazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Giulia Ferraro
Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, diplomata cum laude presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata. Ex tirocinante art. 73 D.l. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, consulente tributario - area contenzioso - presso Studio Commercialista. Attualmente responsabile dell'Ufficio Legale - Direzione Affari Legali e Societari di società a responsabilità limitata.

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