Manipolazione Euribor nei mutui: questione rimessa alle Sezioni Unite

Alle Sezioni Unite Civili verrà affidata la risoluzione della questione relativa alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi nei mutui indicizzati all’euribor. La Prima Sezione Civile ha, infatti, sollevato alcuni dubbi sugli orientamenti precedenti, stabilendo la necessità di una nuova analisi con l’ordinanza n. 19900 del 2024.

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Corte di Cassazione- I sez. Civ.- ord. int. n. 19900 del 19-07-2024

Il caso in esame

Un gruppo di ricorrenti ha presentato un ricorso per Cassazione contro una sentenza della Corte di Appello di Cagliari. La sentenza in questione riguardava un decreto ingiuntivo che imponeva il pagamento di oltre 300.000 euro, oltre agli interessi, in favore di una società in liquidazione.

La Corte di Appello ha ribadito la validità delle clausole contrattuali del finanziamento e ha confermato che l’importo richiesto era conforme a quanto previsto dalle stesse. Inoltre, ha escluso qualsiasi forma di usura nei tassi di interesse applicati, rispettando il tasso soglia di riferimento. La Corte ha anche escluso l’applicazione delle norme di protezione del consumatore a uno dei garanti, respingendo l’eccezione sull’inopponibilità della cessione del credito dovuta alla mancata iscrizione nel Registro delle imprese, considerando irrilevante l’omessa pubblicità ai fini dell’opponibilità ai debitori. Inoltre, è stata giudicata valida la clausola contrattuale che determinava gli interessi utilizzando l’Euribor, poiché la società finanziatrice non era coinvolta nel cartello manipolativo del tasso accertato dalla Commissione Europea.

Quali sono gli elementi costitutivi della manipolazione del tasso Euribor? Come e perché sono stati manipolati i tassi Euribor? I contratti di mutuo basati su tassi Euribor manipolati sono totalmente o parzialmente nulli? Per scoprirlo, ti consigliamo questo volume!

Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi

Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi

Quali sono gli elementi costitutivi della manipolazione del tasso Euribor? Come e perché sono stati manipolati i tassi Euribor? I contratti di mutuo basati su tassi Euribor manipolati sono totalmente o parzialmente nulli?

A questi e ad altri interrogativi risponde Monica Mandico in questo pratico fascicolo che vuole offrire una guida accessibile per chiunque desideri comprendere e affrontare questa problematica, evitando i rischi di procedimenti legali mal gestiti e aumentando le possibilità di recupero dei danni subiti attraverso l’analisi delle normative, delle sentenze e delle strategie legali più efficaci.

Monica Mandico
Avvocato Cassazionista presso lo Studio Mandico & Partners, gestore ex art. 356 CCII, liquidatore, amministratore giudiziario. Esperta in diritto bancario e crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento, svolge incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione e master di II livello presso l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Ferrara ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. Già componente della Commissione regionale per la nomina di Esperto Indipendente presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Coordinatrice della Commissione di studio presso il COA di Napoli su “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Autrice di numerose pubblicazioni su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.

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Monica Mandico, 2024, Maggioli Editore
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Sentenza della Corte di Cassazione sulla validità delle clausole contrattuali con Euribor

La recente sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione  ha affrontato la questione della validità delle clausole contrattuali che utilizzano l’Euribor come parametro per la determinazione del tasso d’interesse nei contratti di finanziamento. L’orientamento di legittimità ha stabilito che tali clausole devono essere esaminate alla luce delle pratiche anticoncorrenziali accertate dalla Commissione Europea, che hanno alterato l’Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.

In particolare, la Corte ha chiarito che i contratti di mutuo che fanno riferimento all’Euribor possono essere considerati contratti “a valle” delle pratiche restrittive della concorrenza attuate dalle banche. Ciò implica che tali contratti possono essere dichiarati nulli se basati su un parametro alterato da pratiche illecite. Inoltre, la Corte ha affermato che l’alterazione dell’Euribor compromette la capacità di questo parametro di esprimere la volontà negoziale delle parti, rendendo necessaria la sostituzione del tasso di interesse concordato con il tasso legale. In assenza di tale sostituzione, la clausola contrattuale deve essere considerata inefficace per nullità sopravvenuta.

Necessità di una lettura restrittiva del principio

La Prima Sezione ha ritenuto, invece, che l’orientamento interpretativo adottato dalla Terza Sezione debba essere rivisto. In particolare, riguardo alla nullità delle clausole sui tassi di interesse nei contratti di mutuo e finanziamento basati sull’Euribor, per violazione delle normative antitrust, i giudici hanno riscontrato che la Commissione Europea, con le decisioni del 2013 e del 2016 – vincolanti per i giudici nazionali secondo l’art. 16, par. 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003 – ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’art. 101 TFUE, distorcendo la concorrenza nel mercato dei derivati sui tassi di interesse collegati all’Euribor. Nei casi menzionati, la Commissione ha constatato che questa intesa creava un’asimmetria informativa, poiché i partecipanti avevano un vantaggio nel prevedere il livello dell’Euribor rispetto agli altri operatori del mercato, conoscendo in anticipo se sarebbe stato fissato a un livello artificiale.

La Terza Sezione ha dunque ritenuto che l’accertamento di un’intesa restrittiva della concorrenza debba comportare sempre la nullità dei contratti “a valle” che ne derivano, basandosi sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021.

Tuttavia, per i giudici della I Sezione, un’estensione indiscriminata di questo principio a tutti i contratti “a valle” di intese restrittive potrebbe essere inefficace, soprattutto quando tali contratti risultano vantaggiosi per il contraente nel breve termine.

Pertanto,  viene suggerita una lettura restrittiva della sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021.

Conseguenze dell’illecito di terzi sui contratti

Nell’ambito della validità dei contratti di mutuo che utilizzano l’Euribor come parametro per determinare gli interessi, il dibattito sulla possibilità di nullità in caso di alterazione illecita dell’indice è particolarmente incisiva. L’indicazione dei tassi di interesse convenuti tramite parametri come l’Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali, rispetta il principio della determinatezza dell’oggetto contrattuale ex art. 1346 c.c.

Tuttavia, l’alterazione dell’Euribor può portare a una falsa rappresentazione della realtà, viziando il processo di formazione della volontà delle parti: in casi analoghi, possono essere invocati i rimedi per i vizi del consenso o per la violazione del principio del neminem ledere.

Dunque, l’illecito compiuto da terzi non comporta automaticamente la nullità dei contratti ai sensi della disciplina antitrust, soprattutto se i contratti non sono qualificati come contratti “a valle”. Nell’impianto del codice civile, l’illecito di un terzo comporta limitate conseguenze sulla validità del contratto, portando al massimo all’annullabilità, come previsto dall’art. 1439, comma 2, del codice civile, laddove si dimostri la consapevolezza di tali pratiche da parte di almeno uno dei contraenti.

Clausole determinative degli interessi e disciplina consumeristica

È altresì importante sottolineare che la clausola determinativa degli interessi legati all’Euribor non può essere considerata nulla, nemmeno alla luce della disciplina consumeristica. L’art. 33 del codice del consumo esclude infatti dalla presunzione di vessatorietà le pattuizioni riguardanti prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista.

In conclusione, l’illecito del terzo non compromette l’esistenza del consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale, sia per i contratti stipulati prima del 29 settembre 2005, sia per quelli successivi coperti dalla decisione della Corte di giustizia. L’Euribor rimane un indice di mercato utilizzato per calcolare il tasso di interesse, applicato come ufficialmente stabilito, indipendentemente dalla correttezza del procedimento di rilevazione.

In definitiva, la Prima Sezione Civile ha rimesso la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:

  • se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
  • se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.

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