Giurisdizione italiana nelle controversie internazionali (Sezioni Unite)

Con l’ordinanza n. 29569 del 18 novembre 2024, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito i criteri per l’attribuzione della giurisdizione italiana in una controversia avente elementi di estraneità.

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Corte di Cassazione-Sez. Un. Civ.- ord. n. 29569 del 18-11-2024


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I fatti di causa

La vicenda nasce da un incidente avvenuto durante un’escursione in Namibia, inclusa all’interno di un pacchetto turistico venduto da un tour operator italiano. Il Tribunale di Milano, in primo grado, ha riconosciuto la responsabilità del tour operator, condannandolo al pagamento di somme in euro e in dollari namibiani, comprensive di interessi e rivalutazione. Nello stesso provvedimento, la società italiana è stata autorizzata a rivalersi nei confronti della società straniera , che aveva materialmente eseguito la prestazione contestata. La Corte d’Appello di Milano ha poi confermato la decisione, dichiarando la giurisdizione italiana e con il rigetto dei motivi di impugnazione sollevati dalla società straniera. La Corte d’Appello ha motivato la decisione richiamando i criteri previsti dalla normativa italiana e comunitaria e sottolineando che la responsabilità contrattuale della società straniera fosse desumibile sia dal diritto interno sia dai principi fondamentali del diritto internazionale privato.

I motivi del ricorso

La società straniera ricorrente ha sollevato due motivi principali di ricorso. Il primo motivo riguardava la contestazione della giurisdizione italiana. La società straniera ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse violato l’articolo 3 della L. n. 218/1995, interpretando in modo errato i criteri per determinare la competenza giurisdizionale nelle controversie internazionali. Il secondo motivo di ricorso si concentrava sulla mancata applicazione della legge straniera, in questo caso quella namibiana, che, secondo la ricorrente, doveva essere considerata come normativa sostanziale applicabile. La società straniera ha contestato la decisione di applicare direttamente la legge italiana, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse adempiuto l’obbligo di accertare il contenuto del diritto straniero, come richiesto dagli artt. 14 e 16 della L. n. 218/1995.

Il ragionamento della Cassazione

Le Sezioni Unite Civili hanno analizzato il primo motivo di ricorso, rigettandolo con una motivazione articolata. La Corte ha ribadito che la giurisdizione italiana era correttamente attribuita, basandosi sui principi della normativa italiana, delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari. In particolare, i giudici hanno richiamato il ruolo dell’art. 3 della L. n. 218/1995, che stabilisce i criteri per l’attribuzione della giurisdizione nelle controversie internazionali. In particolare, il co. 2 di tale norma prevede un rinvio dinamico ai criteri indicati nella Convenzione di Bruxelles del 1968, successivamente sostituita dai regolamenti comunitari, tra cui il Regolamento UE n. 1215/2012. Le Sezioni Unite hanno sottolineato che questo rinvio dinamico garantisce l’armonizzazione tra il diritto nazionale e comunitario e favorisce la concentrazione del giudizio, evitando contrasti di giudicati e frammentazioni processuali.

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Roberto Di Napoli
Avvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it

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Criterio del petitum sostanziale

La Corte di Cassazione ha impostato il proprio ragionamento sull’art. 382, co. 1, c.p.c., e sul principio del petitum sostanziale: la Corte ha ha precisato che, quando decide una questione di giurisdizione, essa “statuisce” sulla base del criterio del petitum sostanziale, ossia l’oggetto reale della domanda, da identificarsi in funzione della causa petendi. Questo criterio, come ribadito in precedenti giurisprudenziali (Sez. Un., n. 2360/2015 e n. 13702/2022), consente di individuare il giudice fornito di potere giurisdizionale sulla base dei fatti allegati dall’attore.

Diritto internazionale privato

Quanto alla legge sostanziale, le Sezioni Unite hanno osservato che l’art. 16 della L. n. 218/1995 consente di escludere l’applicazione della legge straniera qualora questa contrasti con i principi fondamentali dell’ordine pubblico internazionale. Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che il principio di responsabilità contrattuale, applicabile anche secondo il diritto namibiano, fosse riconosciuto come universale e non derogabile. Pertanto, la scelta di applicare la legge italiana non è stata considerata in contrasto con il diritto internazionale. Le Sezioni Unite hanno fatto riferimento a numerosi precedenti, nazionali e comunitari, che hanno consolidato il principio della connessione tra domanda principale e domanda accessoria. (cfr. Sez. Un., n. 18299/2021 e n. 9971/2024, nonché le sentenze della Corte di Giustizia Europea, come C-365/88 (Hagen) e C-498/20 (ZK), che hanno sottolineato l’importanza di un giudice unico per le domande strettamente connesse).

Principio di diritto

Dalla decisione emerge un principio di diritto rilevante: “In caso di controversia con elementi di internazionalità, la giurisdizione italiana sussiste, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 218/1995, anche nei confronti di soggetti domiciliati o residenti in Stati non membri dell’Unione Europea, qualora ricorrano i criteri previsti dalle sezioni II, III e IV del Titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968, come integrati e sostituiti dai regolamenti comunitari, incluso il Regolamento UE n. 1215/2012. La chiamata in garanzia, connessa a una domanda principale radicata presso il giudice italiano, consente l’attrazione della giurisdizione italiana, purché non pretestuosa.”

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