Differenza tra incapacità a testimoniare e inattendibilità del teste

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 24867 del 9 settembre 2025, è tornata ad occuparsi del rapporto tra incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali in un giudizio per responsabilità civile da sinistro stradale. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso

La controversia trae origine da un sinistro stradale verificatosi in una rotonda, dove il conducente ricorrente lamentava di essere stato coinvolto in un incidente per colpa esclusiva del convenuto e chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, sia di natura materiale che personale. Il giudice di pace non dava corso alla richiesta consulenza tecnica d’ufficio sulla persona dell’attore, assegnando la causa a sentenza, con cui respingeva la domanda.

A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, l’attore aveva citato come testimoni due soggetti che si trovavano a bordo della sua vettura al momento dell’incidente. Il Tribunale in sede d’appello, tuttavia, aveva dichiarato tali soggetti incapaci a testimoniare, in quanto terzi trasportati e quindi portatori di un interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio, oltre al fatto che uno di essi era legato da rapporto di parentela con il conducente.

L’aspetto centrale della vicenda risiede nel fatto che nessuna delle parti convenute aveva eccepito l’incapacità dei testimoni durante l’escussione, e che il giudice aveva rilevato tale circostanza d’ufficio, utilizzandola poi come elemento per sminuire l’attendibilità delle loro dichiarazioni rispetto a quella del testimone della controparte considerato “imparziale”.

L’orientamento del giudice di merito

Il Tribunale aveva costruito il proprio ragionamento su una duplice argomentazione: da un lato, aveva rilevato d’ufficio l’incapacità a testimoniare dei soggetti sentiti dalla parte attrice; dall’altro, aveva utilizzato tale circostanza per attribuire maggiore credibilità alle dichiarazioni del testimone della controparte, considerato “certamente presente ai fatti, sentito nell’immediatezza, senza alcun legame con una delle parti”.

Questa impostazione aveva portato il giudice a concludere che la ricostruzione alternativa proposta dall’attore, basata sulle testimonianze dei trasportati, risultasse “meno solida” rispetto a quella supportata da un “elemento estraneo”, finendo così per rigettare la domanda risarcitoria.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso sancendo che:

“L’incapacità a testimoniare – da eccepirsi tempestivamente dalla parte e non rilevabile d’ufficio – resta distinta dalla valutazione della attendibilità del teste, attenendo esse a profili del tutto diversi”.

La distinzione tra incapacità e inattendibilità

Il Collegio ha chiarito che il giudice di merito ha erroneamente “sovrapposto” due profili che avrebbe dovuto tenere distinti: l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi. Questa confusione ha portato a dare prevalenza a una ricostruzione non tanto perché “sorretta da elementi logici coerenti”, quanto piuttosto perché quella “alternativa” risultava affetta da un vizio inerente alla condizione soggettiva dei due testi.

La Corte ha ribadito che la capacità a testimoniare dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la valutazione dell’attendibilità afferisce alla veridicità della deposizione e deve essere operata dal giudice attraverso elementi sia oggettivi (precisione, completezza, contraddizioni) che soggettivi (credibilità in relazione alle qualità personali e ai rapporti con le parti).

Il rilievo d’ufficio dell’incapacità testimoniale

Elemento centrale della decisione è la precisazione che l’incapacità a testimoniare deve essere eccepita tempestivamente dalla parte e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Nel caso di specie, nessuna delle parti convenute aveva sollevato l’eccezione durante l’escussione dei testimoni: l’eccezione di incapacità, infatti, deve essere sollevata immediatamente dopo l’assunzione della prova, pena, altrimenti, la sanatoria della nullità della deposizione, trattandosi di nullità relativa.

Implicazioni pratiche della pronuncia

La decisione offre importanti indicazioni operative. In primo luogo, evidenzia l’importanza di eccepire tempestivamente l’incapacità a testimoniare durante l’escussione, pena la sanatoria del vizio. In secondo luogo, sottolinea che la presenza di un interesse del testimone all’esito della controversia non comporta automaticamente l’inattendibilità delle sue dichiarazioni, ma deve essere valutata dal giudice insieme ad altri elementi nel quadro di un giudizio complessivo sulla credibilità.

Incapacità a testimoniare e valutazione di attendibilità del teste: in sintesi

Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24867/2025.

Quando un soggetto è incapace a testimoniare secondo l’art. 246 c.p.c.?

L’incapacità a testimoniare ricorre quando il soggetto ha un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio. È importante distinguere tra interesse giuridico e semplice interesse di fatto.

Il giudice può rilevare d’ufficio l’incapacità a testimoniare?

No, secondo la Cassazione l’incapacità a testimoniare deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

L’incapacità a testimoniare comporta automaticamente inattendibilità delle dichiarazioni?

No, i due profili sono distinti. L’incapacità attiene alla legittimazione del soggetto a rendere testimonianza, mentre l’attendibilità riguarda la credibilità delle dichiarazioni e deve essere valutata dal giudice con criteri oggettivi e soggettivi.

Quando deve essere eccepita l’incapacità testimoniale?

L’eccezione deve essere sollevata tempestivamente, preferibilmente al momento dell’escussione del teste. Il ritardo nell’eccezione può comportare sanatoria della nullità, trattandosi di nullità relativa.

Come deve il giudice valutare l’attendibilità di un testimone interessato?

Il giudice deve operare una valutazione complessiva considerando elementi oggettivi (precisione, completezza, coerenza delle dichiarazioni) e soggettivi (qualità personali, rapporti con le parti, interesse all’esito), senza limitarsi a presunzioni basate sulla sola posizione del dichiarante.

I terzi trasportati sono sempre incapaci a testimoniare?

Non necessariamente. Dipende dalla presenza di un interesse giuridico specifico che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. La semplice presenza nell’evento non comporta automaticamente incapacità a testimoniare.

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